Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
In persona del Giudice dott.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3362/2020 RG promossa da:
T.D.P. Terminal Data Processing srl – in liquidazione
con avv. Daniele Ganz
parte attrice
contro
COMPAR Spa
con avv. Gianluca Saccoccia e Davide Rubino
parte convenuta
Conclusioni della parte attrice: “come in atti” (cfr. verbale 10.12.24)
Conclusioni della parte convenuta: “come da note conclusive autorizzate e datate 29.11.24” (cfr. verbale 10.12.24)
***
Cenni processuali
Con atto di citazione datato 21.4.2020 T.D.P. Terminal Data Processing srl in liquidazione ha citato in giudizio MP PA, società licenziataria per l'Italia del marchio “TA”, che si occupa di produzione e distribuzione di calzature nel mondo, lamentando di aver patito ingenti danni a causa della condotta della convenuta, dopo un rapporto contrattuale proficuo durato moltissimi anni.
In forza di tale rapporto, in essere dagli anni 1980 e terminato nel 2019, TD era incaricata da
MP del processo di elaborazione dati e stampa di etichette con codici a barre destinate all'aziende produttrici di scarpe.
Secondo la ricostruzione attorea, la convenuta MP sarebbe responsabile: del mancato pagamento di fatture emesse da TD a TA CE ON sas, con conseguente danno a carico di TD per € 102.412,64, nonchè del recesso di fatto dal rapporto contrattuale regolato dagli accordi siglati tra le parti il 17.11.86 e 5.12.94, con conseguente danno a carico di TD
1
per € 700.000,00;
sarebbe infine responsabile di aver illegittimamente utilizzato la procedura di elaborazione dati per la stampa delle etichette messa a punto dall'attrice, con conseguente danno a carico di TD per € 300.000,00.
Si è costituita in giudizio MP PA, contestando le tesi attoree e chiedendo il rigetto di ogni domanda.
A seguito di prima udienza (19.11.20) e del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Dopo alcuni rinvii e riassegnazioni, alla udienza 22.04.24, discussa la vertenza ex art. 281 sexies cpc, il Giudice – all'esito della camera di consiglio - ha rimesso la causa in istruttoria per procedere all'assunzione delle prove orali.
L'istruttoria orale si è svota nel corso delle udienze 21.5.24, 28.06.24, 05.09.24, 21.11.24.
Alla udienza 10.12.24 sono state precisate le conclusioni e i legali hanno rinunciato ai termini ex art. 190 cpc, avendo già depositato le note conclusive.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande di TD sulle quali il Giudice è chiamato a decidere sono quelle contenute nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 cpc, dal momento che - negli atti successivi - il legale si è limitato a richiamare le conclusioni già formulate.
Tali domane, che si articolano in richieste di accertamento e di condanna, si possono suddividere in tre ambiti, riguardanti, rispettivamente:
1)il credito di TD verso TA CE, del quale, secondo l'attrice, dovrebbe rispondere la convenuta in forza di “responsabilità contrattuale diretta di MP PA nella obbligazione relativa al pagamento del corrispettivo” (pag. 4 citazione),
2)il recesso illegittimo che MP avrebbe effettuato rispetto agli impegni presi con TD tramite accordi scritti del 17.11.86 e 5.12.94,
3)il procedimento “know how” per la produzione delle etichette che MP avrebbe copiato da TD e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
In persona del Giudice dott.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3362/2020 RG promossa da:
T.D.P. Terminal Data Processing srl – in liquidazione
con avv. Daniele Ganz
parte attrice
contro
COMPAR Spa
con avv. Gianluca Saccoccia e Davide Rubino
parte convenuta
Conclusioni della parte attrice: “come in atti” (cfr. verbale 10.12.24)
Conclusioni della parte convenuta: “come da note conclusive autorizzate e datate 29.11.24” (cfr. verbale 10.12.24)
***
Cenni processuali
Con atto di citazione datato 21.4.2020 T.D.P. Terminal Data Processing srl in liquidazione ha citato in giudizio MP PA, società licenziataria per l'Italia del marchio “TA”, che si occupa di produzione e distribuzione di calzature nel mondo, lamentando di aver patito ingenti danni a causa della condotta della convenuta, dopo un rapporto contrattuale proficuo durato moltissimi anni.
In forza di tale rapporto, in essere dagli anni 1980 e terminato nel 2019, TD era incaricata da
MP del processo di elaborazione dati e stampa di etichette con codici a barre destinate all'aziende produttrici di scarpe.
Secondo la ricostruzione attorea, la convenuta MP sarebbe responsabile: del mancato pagamento di fatture emesse da TD a TA CE ON sas, con conseguente danno a carico di TD per € 102.412,64, nonchè del recesso di fatto dal rapporto contrattuale regolato dagli accordi siglati tra le parti il 17.11.86 e 5.12.94, con conseguente danno a carico di TD
1
per € 700.000,00;
sarebbe infine responsabile di aver illegittimamente utilizzato la procedura di elaborazione dati per la stampa delle etichette messa a punto dall'attrice, con conseguente danno a carico di TD per € 300.000,00.
Si è costituita in giudizio MP PA, contestando le tesi attoree e chiedendo il rigetto di ogni domanda.
A seguito di prima udienza (19.11.20) e del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Dopo alcuni rinvii e riassegnazioni, alla udienza 22.04.24, discussa la vertenza ex art. 281 sexies cpc, il Giudice – all'esito della camera di consiglio - ha rimesso la causa in istruttoria per procedere all'assunzione delle prove orali.
L'istruttoria orale si è svota nel corso delle udienze 21.5.24, 28.06.24, 05.09.24, 21.11.24.
Alla udienza 10.12.24 sono state precisate le conclusioni e i legali hanno rinunciato ai termini ex art. 190 cpc, avendo già depositato le note conclusive.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande di TD sulle quali il Giudice è chiamato a decidere sono quelle contenute nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 cpc, dal momento che - negli atti successivi - il legale si è limitato a richiamare le conclusioni già formulate.
Tali domane, che si articolano in richieste di accertamento e di condanna, si possono suddividere in tre ambiti, riguardanti, rispettivamente:
1)il credito di TD verso TA CE, del quale, secondo l'attrice, dovrebbe rispondere la convenuta in forza di “responsabilità contrattuale diretta di MP PA nella obbligazione relativa al pagamento del corrispettivo” (pag. 4 citazione),
2)il recesso illegittimo che MP avrebbe effettuato rispetto agli impegni presi con TD tramite accordi scritti del 17.11.86 e 5.12.94,
3)il procedimento “know how” per la produzione delle etichette che MP avrebbe copiato da TD e
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