Trib. Monza, sentenza 17/12/2024, n. 1169
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Testo completo
N. R.G. 7444/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti..........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato ………………Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a Milano in [...]_2 C.F._2
17.12.1977,
entrambi con l'Avv. Elena Teresa Rossi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 03.12.2024 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI
1) I figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali, pertanto eserciteranno congiuntamente e paritariamente la correlativa responsabilità genitoriale, obbligandosi ad assumere congiuntamente e paritariamente – tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli – le decisioni di maggiore interesse per gli stessi con riguardo all'istruzione, all'educazione e alla salute. Per la decisione delle questioni di c.d. ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dai genitori separatamente.
2) Le parti continueranno a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura dei figli, nel loro pieno interesse, mantenendo in essere le decisioni e le scelte già concordate per la loro crescita, collaborando per quelle future e comunicandosi reciprocamente gli avvisi scolastici e i referti medici nel caso uno dei due non sia riuscito a partecipare;
per questo entrambi i genitori si impegnano ad avere un rapporto basato sul reciproco rispetto, in particolare alla presenza dei figli.
3) In conformità del precetto normativo, entrambi i genitori si impegnano a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i figli, di curarli nonché di consentire loro la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) La casa familiare sita in Sesto San Giovanni Via Carlo Marx n. 495/b, in comproprietà tra le parti e sulla quale grava un mutuo intestato solo al sig. , ma che è stato e viene Parte_2 pagato da entrambi i coniugi in parti uguali, viene assegnata, con tutti gli arredi, alla sig.ra quale genitore collocatario dei figli minori fino all'indipendenza Parte_3 economica degli stessi ed ove quest'ultimi avranno la loro residenza abituale.
5) Le utenze e le spese ordinarie – ad esempio tari, condominiali ordinarie, minuta manutenzione, assicurazione per rc verso terzi – della casa familiare saranno a carico della sig.ra Parte_1
Saranno invece a carico di entrambi i proprietari nella misura del 50% e che dovranno concordare, le spese straordinarie condominiali e quelle inerenti l'appartamento (più pertinenze) quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la sostituzione della caldaia, serramenti, altre parti strutturali relative all'abitazione, nonché lavori atti a modifiche necessarie per realizzare e/o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici dell'immobile.
6) Il sig. trasferirà la residenza