Trib. Latina, sentenza 20/05/2024, n. 1103

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 20/05/2024, n. 1103
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 1103
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 2271/2021
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2271 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2021, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Ilaria Di Cocco, per procura in atti;

RICORRENTE
e
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Cacciapuoti, per procura in atti;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale con domanda di addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […]Chiede “che l'Ill.mo Giudice adito voglia, contrariis reiectis: 1) adottare
ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno sviluppo psicofisico delle minori;
2) modificare

pagina 1 di 14 i provvedimenti in vigore così come indicati in premessa sancendo lo sport, come sopra specificato
anche nelle somme, come una spesa straordinaria in cui non è necessario il consenso di entrambi i
genitori e che in quanto tale il sig. ha l'obbligo di partecipazione al 50% per le spese Controparte_1
dello stesso;
3) Condannare il sig. al risarcimento del danno, da determinarsi in via Controparte_1

equitativa, nei confronti delle figlie minori, disponendo che la relativa somma sia versata su libretto
bancario intestato alle minori;
4) Condannare il sig. al pagamento in favore Controparte_1

dell'esponente della somma di euro 181,90 (50% iscrizione, 50% mese ottobre, 50% vestiti saggio
natale, 50% quota saggio e vestiti saggio di giugno, tutto già depositato in atti) a titolo di rimborso per
le spese straordinarie sostenute al 100% e ad euro 424,00 in favore o della sig.ra o Pt_1
direttamente alla scuola di danza MG.A a titolo del suo 50% mai versato per le rette mensili Org_1
delle figlie;
5) che il sig. sia ammonito ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. 6) Con vittoria Controparte_1

di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge” In via
Contro istruttoria: A) Si chiede e ammettersi l'escussione testimoniale della nella persona Org_1
della Sig.ra in qualità di Amministratore pro tempore dell'associazione, con Controparte_3
sede legalein Via Giustiniano, n. 30 sui seguenti capitoli di prova in quanto non generici, né valutativi
e asolutamente collocati nel tempo: 1. “Vero che ed frequentano il corso di Per_1 Persona_2
danza da quando erano piccole?;
2. “ Vero che ed adorano frequentare il corso Per_1 Persona_2

di danza?;
3. “Vero che il sig. ha sempre contribuito al pagamento della retta fino a giugno CP_1

2022?;
4. “Vero che nell'anno 2022-2023 solo la sig.ra ha pagato il 50% della retta mensile e il Pt_1

100% della quota saggi e per i vestiti?;
5. “Vero che quest'anno ed frequentano Per_1 Persona_2

il corso di danza?. B) Si chiede inoltre disporsi l'audizione della figlia minore , ormai Persona_3
ultraquattordicenne, ma anche della figlia (che ha 12 anni) con riguardo ai fatti Persona_2
esposti in premessa in quanto previsto dall'art. 336 bis c.c. C) Si chiede essere ammessi a prova
contraria sui capitoli di prova della controparte.
Per parte resistente: si riporta a tutte le argomentazioni, assunti, richieste e conclusioni formulate
nei propri scritti difensivi e nei verbali di udienza, chiedendone l'integrale accoglimento. Parte
resistente impugna e contesta quanto dedotto e richiesto da parte avversa con il ricorso ex art. 709 ter
cpc in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato. In riferimento al ricorso ex art.
pagina 2 di 14 709 ter cpc, la scrivente difesa si riporta alle argomentazioni, deduzioni, richieste e conclusioni
formulate nella memoria datata 05.01.2024 deposita dalla scrivente difesa in pari data (05.01.2024),
che qui devono intendersi per integralmente trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento. Parte
resistente precisa le proprie conclusioni chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti ed articolati
con la I e II memoria ex art. 183 cpc, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti,
nonché riportandosi a quelle rassegnate in atti chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 26.4.2021, conveniva in giudizio Parte_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale dei Controparte_1
coniugi per fatto addebitabile al marito, di disporre l'affidamento condiviso delle minori ad
entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, di assegnare
alla moglie la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, di porre a carico del padre
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento per le figlie dell'importo
di euro 850,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, di porre a carico del resistente il 70% delle
spese straordinarie per le minori, di prevedere la divisione al 50% tra i genitori delle
detrazioni per le figlie e l'attribuzione in favore della ricorrente dell'interezza dell'assegno
unico, di prevedere il reciproco consenso dei coniugi al rilascio del passaporto per le figlie e
per se stessi.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto
matrimonio concordatario in Nettuno (RM), in data 27.8.2005;
dal matrimonio erano nate due
figlie, (6.4.2009) ed (24.11.2011);
i coniugi avevano comprato la casa coniugale Per_1 Per_2
contraendo un mutuo al 50%;
nonostante la ricorrente fosse una madre lavoratrice, il
resistente non aveva mai concorso né alla gestione domestica né all'accudimento della prole,
manifestando peraltro insofferenza verso la situazione economica poco florida della famiglia;

nel 2017 il aveva intrapreso un'assidua frequentazione dei colleghi di lavoro al CP_1
contempo manifestando totale indifferenza (anche sessuale) nei confronti della moglie,
insistendo affinché ognuno dei coniugi sostenesse, con il proprio stipendio, il 50% delle spese
pagina 3 di 14
necessarie per la famiglia;
da gennaio 2018 il resistente aveva iniziato a corrispondere euro
500,00 mensili alla moglie per il mantenimento delle figlie;
nell'estate del 2019, a causa delle
tensioni familiari, la ricorrente aveva iniziato a mostrare problemi di salute (attacchi di
panico);
nel luglio 2019 un collega di lavoro del aveva informato la di una CP_1 Pt_1
relazione extra-coniugale intrapresa dal marito con una sua collega;
la moglie aveva tentato in
ogni modo di salvare il matrimonio ma ogni sforzo si era rivelato vano, pertanto nel febbraio
2020 la aveva chiesto al marito di lasciare la casa coniugale e quest'ultimo se ne era Pt_1
allontanato;
la guadagnava mensilmente circa 1.000,00 euro tra stipendio, Pt_1
straordinari e 13° e 14° mensilità ed era mensilmente gravata dall'importo di circa 270,00
euro pari al 50% del rateo del mutuo;
il marito era un operaio specializzato manutentore
presso la società e tra lo stipendio mensile, la quattordicesima, la tredicesima, Org_2
straordinari, premi produzione ed emolumenti vari, percepiva 2.500 euro ed, al pari della
moglie, corrispondeva circa 270,00 euro mensili per il mutuo e circa 500,00 euro mensili per il
mantenimento delle figlie;
la figlia primogenita aveva manifestato un forte rifiuto nei Per_1
confronti del padre ed il aveva rifiutato di far seguire la bambina da uno specialista CP_1
preferendo ridurre le occasioni di frequentazione;
la secondogenita aveva necessità di Per_2
aiuto scolastico che il padre sembrava non comprendere.
aderiva alla domanda di separazione e di affidamento condiviso della figlie Controparte_1
con collocamento prevalente presso la madre;
il resistente chiedeva di rigettare la domanda di
addebito, di disciplinare il diritto di visita paterno tenendo conto dei turni lavorativi dei
genitori e prevedendo una diversificazione tra il periodo scolastico ed extra-scolastico e di
porre a suo carico, a titolo di contributo per mantenimento delle minori, un assegno mensile
di € 250,00, per ciascuna figlia, così come concordato dai coniugi, nonché di porre a carico
dello stesso l'obbligo di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese
straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, pare resistente assumeva che: il aveva sempre CP_1
cercato di conciliare i propri obblighi genitoriali con gli impegni lavorativi ossia lo svolgimento delle
mansioni di operaio alla articolate in tre turni alternati di lavoro (mattina, pomeriggio e notte);
Org_2
pagina 4 di 14
non era vero che lo stesso avesse limitato le potenzialità lavorative della moglie essendo state
le scelte di indirizzo familiare sempre assunte in accordo tra i coniugi;
la distanza tra i coniugi
(anche sessuale) era stata determinata dai contegni della moglie, offensivi e denigratori della
persona del resistente;
nell'estate del 2015 il marito aveva scoperto che la moglie frequentava
un altro uomo conosciuto sul luogo di lavoro e per un periodo di tempo, per l'amore verso la
moglie e le proprie bambine, aveva tollerato la frequentazione, sperando terminasse;
i coniugi
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