Trib. Catania, sentenza 21/11/2024, n. 5264

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 21/11/2024, n. 5264
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5264
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 21 novembre 2024, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatti e in diritto della decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11935/2022
promossa da
IN AL, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocato Alfio Sambataro;

-ricorrente- contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti del 23 gennaio 2023 in notar Roberto Fantini in Roma, dall'avvocato Maria
Rosaria Battiato;

-resistente-

Avente ad oggetto: accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Paternò per 37 giornate relativamente all'anno 2019;
accertamento negativo dell'indebito.

Conclusioni: All'udienza di discussione del 21 novembre 2024 i procuratori delle parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 8 dicembre 2022 il ricorrente in epigrafe indicato, insorgendo avverso il provvedimento notificato il 15 luglio 2022 con cui l'INPS gli aveva disconosciuto 37 giornate di lavoro agricolo effettuate nell'anno 2019 alle dipendenze della Società Cooperativa
Agricola US a r.l. nonché avverso il provvedimento dell'11 novembre 2022 con il quale
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l'Istituto gli aveva comunicato di avere ricalcolato l'ammontare delle prestazioni previdenziali correlate riducendole in ragione del residuo numero di giornate di lavoro -pari a 115- svolte alle dipendenze di altra ditta e facendo scaturire l'esistenza di un indebito pari ad € 1.308,06, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare :


1.in via preliminare, che Il provvedimento PS, prot. n. inps.2100.27/06/2022.0409946, notificato il 15/07/2022, di disconoscimento di n.37 giornate di lavoro agricolo, effettuate dal ricorrente nell'anno 2019 (v.doc.2). E Il provvedimento PS , con il quale veniva comunicato il ricalcolo della liquidazione della domanda di disoccupazione agricola 2020849003098, relativa all'anno

2019 (v. doc. 3) sono illegittimi, per i motivi indicati e come tali dichiararli, con qualsiasi formula, privi di effetto giuridico alcuno;
2)nel merito, che il ricorrente nel 2019 ha svolto lavoro agricolo a tempo determinato alle dipendenze e sotto la direzione della società coop. agricola US a r.l.

, con sede legale in Belpasso, contrada scagliola n. 10 s.p. 4/II, cf. 05096240873 , per un numero di giornate pari a 37, secondo i termini, modalità e condizioni indicati in premessa e, per lo effetto, condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a (re)iscrivere il ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determino del
Comune di residenza del 2019, riconoscendo le giornate in premessa indicate, con diritto dello stesso ricorrente alla percezione della indennità di disoccupazione , e di ogni altro diritto conseguente, così come liquidata dall'Istituto con il provvedimento di prima liquidazione, in base al quale la prestazione è stata liquidata per giorni complessivi 152, con attribuzione di 90 gg. di trattamento speciale agricolo, 12 giorni di ds agricola e anf per 12 mesi, dichiarando che nulla è dovuto a titolo di indebito all'PS”.
Precisando di avere proposto ricorso avverso il provvedimento di ricalcolo della disoccupazione agricola, a fondamento delle spiegate domande esponeva, al fine di far comprendere quale fosse la propria posizione all'interno dell'organizzazione aziendale, che nel capannone del datore di lavoro, sito in Belpasso, contrada Scagliola, i camion portavano la frutta raccolta durante la giornata, ovvero arance;
che la frutta già riposta in cassette veniva scaricata e impostata in una parte del magazzino, all'interno del quale il datore di lavoro aveva realizzato una macchina lineare (cioè una macchina con rullo trasportatore che sposta in progressione la frutta nelle varie postazioni) per la pulitura, selezione, ceratura e impaccatura della frutta;
che tale processo in parte era automatizzato e in parte richiedeva l'intervento umano: all'inizio, perché la frutta veniva caricata sulla macchina lineare a mano, successivamente, per la rimozione della frutta avariata e, dopo, per la ceratura e la impaccatura;
che in tale ciclo lavorativo il compito che il datore di lavoro aveva affidato ad esso
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ricorrente era quello di prendere ad una ad una e a mano le cassette della frutta raccolta durante la giornata e scaricate dai camion da altri operai con mezzi meccanici e riposte nel magazzino e versarne il contenuto nella macchina lineare, all'inizio del ciclo lavorativo.
Ciò premesso, rimarcava che in data 1 ottobre 2018 era stato assunto, con la qualifica di strapazziere, con contratto di lavoro agricolo a tempo determinato, dalla Società Cooperativa
Agricola US a r.l.;
che nel mese di gennaio 2019 aveva lavorato, con la qualifica suddetta, per 22 giorni, per complessive 143 ore ed ore 6,5 al giorno, con paga giornaliera di euro 72,00, ricevendo una retribuzione di euro 1.582,00 (come da dmag 1° trimestre 2019);
che nel mese di febbraio 2019 aveva lavorato, con la qualifica di strapazziere, per 10 giorni, per complessive ore 65 ed ore 6,5 al giorno, con paga giornaliera di euro 72,00, ricevendo una retribuzione di euro 719,00
(come da dmag 1° trimestre 2019);
che nel mese di marzo 2019 aveva lavorato, con la qualifica di strapazziere, per 5 giorni, per complessive ore 32,5 e ore 6,5 al giorno, con paga giornaliera di euro
72,00, ricevendo una retribuzione lorda di euro 360,00 (come da dmag 1° trimestre 2019);
che il rapporto di lavoro con la società US era cessato in data 30 giugno 2019;
che il lavoro espletato nel magazzino della società datrice di lavoro era stato quello di prendere a mano e ad una ad una le cassette in cui erano riposte le arance raccolte nei campi durante la giornata e di versare nella macchina lineare per la pulitura, selezione e impaccatura delle stesse;
che in tutti i giorni di tutti i mesi di lavoro indicati era stato il datore di lavoro, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione, Martella Vincenzo Nunzio, a dire giornalmente ad esso ricorrente e agli altri lavoratori quale lavoro svolgere lungo la macchina lineare, a erogare una retribuzione giornaliera di euro 72,00 a fine mese e con bonifico, a stabilire l'orario di lavoro dalle 7:00 alle 14:00 con una pausa di mezz'ora, a richiedere, in caso di assenza per il giorno successivo, di comunicarla preventivamente, a presenziare sui luoghi di lavoro per controllare il corretto svolgimento dei lavori
e a dare le istruzioni necessarie, se serviva, e a richiedere ad uno dei lavoratori della squadra di contattarlo senza indugio e per telefono al fine di dare le istruzioni in caso di necessità.
Deduceva che sulla base delle giornate effettivamente lavorate nell'anno 2019, pari a 152, di cui 37 lavorate alle dipendenze della società US e 115 lavorate alle dipendenze di altra ditta, aveva presentato in data 30 marzo 2020 la domanda volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, dichiarando tutti i dati richiesti al fine della liquidazione della prestazione e che l'INPS gli aveva liquidato l'importo lordo di € 5.343,73, salvo poi ridurre le prestazioni prima riconosciutegli per effetto della cancellazione delle 37 giornate di lavoro in agricoltura svolte alle dipendenze della società US.
Instava, in definitiva, per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
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1.1. Resisteva in giudizio l'INPS, costituendosi con memoria difensiva depositata in data 30 gennaio 2023 ove evidenziava che “A seguito della redazione del verbale ispettivo nei confronti dell'asserito datore di lavoro Soc. Coop Agr. US Srl, che ove necessario l'INPS si dichiara disposto a versare in atti, il ricorrente è stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno per cui è causa per insussistenza del rapporto di lavoro come si evince dalla lettera che si produce”. Precisava che, nella specie, come da lettera inviata al ricorrente, aveva avuto luogo una variazione degli elenchi con cancellazione delle giornate di lavoro del ricorrente in agricoltura. Evidenziava che secondo l'insegnamento della Suprema Corte
l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolgeva una funzione di agevolazione probatoria che veniva meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo, avesse disconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali. In tal caso il lavoratore aveva
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. Così, se il diritto alle prestazioni assicurative conseguiva all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, il fatto costitutivo del diritto restava pur sempre l'esistenza del rapporto di lavoro, sul cui
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