Trib. Siracusa, sentenza 14/01/2025, n. 39

TRIB Siracusa
Sentenza
14 gennaio 2025
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TRIB Siracusa
Sentenza
14 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 14/01/2025, n. 39
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 39
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo



N. 3142/2018 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3142 /2018 R.G., per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/09/1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. MORSELLI GIAN LUCA, giusta procura in atti;

- attore pagina 1 di 6
contro
( ), nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
il15/04/1980 , ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GIUGA MARIA, per procura in atti;

- convenuta con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15/10/2024, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 5.06.2018 dopo avere premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con che dal matrimonio sono nati Controparte_1
due figli, (in data 28/11/1997) ed (in data 13/7/2005), che lui e la moglie si Per_1 CP_2
sono separati consensualmente, giusto decreto di omologa n. 35/2012, del 10/02/2012
(proc. n. 2629/2011), emesso dal Tribunale di Siracusa, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto per il padre di vederlo CP_2 liberamente, l'assegnazione della casa familiare alla quale collocataria del CP_1
minore e, infine, di disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio minore il versamento mensile della somma di € 140,00, anche in considerazione CP_2
della mancata contribuzione da parte della madre a favore del figlio (maggiorenne) Per_1
con lui convivente.
Svoltasi l'udienza presidenziale venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e, nello specifico: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, CP_2 con residenza presso la madre, l'assegnazione della la casa coniugale a quest'ultima, la regolamentazione degli incontri con il padre, come meglio ivi indicato e l'obbligo per lo stesso di versare per il mantenimento di la somma di 280,oo euro mensili. CP_2
In data 12.10.2020 si costituiva la quale, impugnando quanto asserito Controparte_1
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e richiesto da parte avversa, in via preliminare, chiedeva di essere rimessa in termini, deducendo che la mancata comparizione all'udienza Presidenziale del 27/02/2019 e la mancata costituzione dinanzi al Giudice Istruttore dipendesse dalla incolpevole conoscenza del contenzioso. Nel merito, si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore , CP_2
con collocamento presso di sé e diritto del padre di tenere il figlio liberamente,
l'assegnazione della casa coniugale anche nell'interesse del figlio
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