Trib. Ferrara, sentenza 01/10/2024, n. 207

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ferrara, sentenza 01/10/2024, n. 207
Giurisdizione : Trib. Ferrara
Numero : 207
Data del deposito : 1 ottobre 2024

Testo completo

OGGETTO:

opposizione a decreto
REPUBBLICA ITALIANA ingiuntivo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 01/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 70/2024 R.G. promossa
DA
TT CH (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
CALTABIANO GIUSEPPE per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SELVETTI LORENZO per procura come in atti;
RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.

MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 01/02/2024 TE RI ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 239 del 18.12.2023 emesso da questo
Tribunale su istanza della SA Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) per la complessiva somma di € 147.017,26 per sorte capitale, oltre interessi moratori e spese, notificato unitamente al precetto, a titolo di contributi dovuti per le annualità dal 2000 al 2021 (escluso il 2012, per pagamenti in regola, v. estratto contributivo).
Deduceva, testualmente, quanto segue:
1) «Il Sig. RI, non ha mai ricevuto la diffida allegata al fascicolo del decreto ingiuntivo.
1

2) Non v'è prova di alcuna notifica dei contributi richiesti dalla SA Geometri, per nessuna annata indicata nell'estratto contributivo prodotto con il decreto ingiuntivo.
3) Per tutte le annualità indicate nell'estratto contributivo della SA Geometri, si eccepisce, l'intervenuta prescrizione quinquennale, prevista per qualsiasi forma di contributo previdenziale ed assistenziale ex articolo 3, commi 9 e 10 L. 335/1995»
Ha soggiunto di non essere più iscritto alla CIPAG dal 2017.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'esecutività del decreto opposto, la revoca del medesimo e l'accertamento dell'insussistenza dei crediti contributivi azionati in via monitoria.
2. Si è costituita in giudizio la CIPAG, eccependo la illegittimità della notifica del ricorso per mancato rispetto del termine dei 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto di fissazione previsto dall'art. 415 c.p.c. Ha poi eccepito la nullità del ricorso per violazione dell'art. 416 comma 3 c.p.c. per essere l'atto introduttivo compendiato, per la parte dei motivi di impugnazione, in 10 righe, che si limitano a
mere negazioni dell'evidenza documentale”.
Nel merito, ha contestato tutti e tre i motivi di opposizione per le ragioni esposte nella memoria, precisando che il geometra RI risulta essere stato iscritto alla
SA dal 23.6.1998 sino al 17.12.2021. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Il decreto ingiuntivo è stato sospeso con il decreto di fissazione della prima udienza.
Alla prima udienza di comparizione delle parti è stato concesso alle medesime termine per memorie ex art. 420 comma 6 c.p.c.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e parte ricorrente ha altresì eccepito l'omessa avvio della mediazione obbligatoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
4. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di parte convenuta.
Quanto alla notifica del ricorso fatta in prossimità della pima udienza, come la stessa parte convenuta ha riconosciuto, il termine di dieci giorni di cui all'art. 415 comma 4 c.p.c. dalla pronuncia del decreto di fissazione per procedere alla notifica alla parte convenuta del ricorso ha natura ordinatoria, mentre il termine perentorio di giorni 30 ex art. 415 comma 5, tra la data di notificazione alla SA e quella della prima udienza, risulta rispettato.
2
E' comunque evidente che la produzione della risposta dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione relativa alle varie attività di riscossione espletata nei confronti del ricorrente nel corso del tempo, effettuata dalla convenuta in
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