Trib. Cremona, sentenza 03/12/2024, n. 421
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Testo completo
UDIENZA DEL 03.12.2024 N. 472/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Gaudenzi e l'Avv. Barbato, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Via Vitruvio n. 37
- RICORRENTE -
contro
C.F./P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE– nonché contro
(C.F. /P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
- CONVENUTA CONTUMACE – nonché contro
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_3 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Cremona,
Piazza Cadorna n. 17
- CONVENUTO -
Oggetto: Pagamento spettanze retributive. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 luglio 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la
l' Controparte_1 Controparte_2
e l' , per Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale del Lavoro di Cremona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciarsi:
• accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle spettanze di fine rapporto
e TFR così come calcolate negli allegati conteggi;
• accertare e dichiarare l'omissione contributiva della per il periodo Controparte_1 di lavoro reso dal sig. Parte_1 per l'effetto
CONDANNARE
C.F./P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
CU NI (MI), via Zucchi nr. 39/G, pec in persona Email_1 del legale rappresentante (C.F. ) Controparte_4 C.F._2
E in qualità di responsabile in solido
C.F. /P.IVA CP_2 Controparte_2
, con sede con sede legale in Capralba (CR), via delle Ricole nr. 10, pec P.IVA_2
in persona del legale rappresentante A.U. Email_2 CP_2
(C.F.
[...] C.F._3
• al pagamento dell'importo lordo di €. 457,70 a titolo di spettanze di fine rapporto e
TFR;
• al versamento dei contributi previdenziali sulle predette somme o, in subordine, al risarcimento del danno da mancata percezione dell'indennità NASPI così come quantificata da CP_3
• al pagamento delle spese legali oltre IVA e CPA e spese generali;
• il tutto con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
Con sentenza esecutiva per legge”.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso di avere iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta in data 14 Controparte_1 settembre 2023, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e mansioni di addetto all'attività di controllo degli accessi e di regolazione del flusso di persone e merci, inquadrato nel livello E del CCNL Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati.
Ha dedotto, quindi, di avere sempre lavorato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Gaudenzi e l'Avv. Barbato, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Via Vitruvio n. 37
- RICORRENTE -
contro
C.F./P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE– nonché contro
(C.F. /P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
- CONVENUTA CONTUMACE – nonché contro
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_3 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Cremona,
Piazza Cadorna n. 17
- CONVENUTO -
Oggetto: Pagamento spettanze retributive. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 luglio 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la
l' Controparte_1 Controparte_2
e l' , per Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale del Lavoro di Cremona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciarsi:
• accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle spettanze di fine rapporto
e TFR così come calcolate negli allegati conteggi;
• accertare e dichiarare l'omissione contributiva della per il periodo Controparte_1 di lavoro reso dal sig. Parte_1 per l'effetto
CONDANNARE
C.F./P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
CU NI (MI), via Zucchi nr. 39/G, pec in persona Email_1 del legale rappresentante (C.F. ) Controparte_4 C.F._2
E in qualità di responsabile in solido
C.F. /P.IVA CP_2 Controparte_2
, con sede con sede legale in Capralba (CR), via delle Ricole nr. 10, pec P.IVA_2
in persona del legale rappresentante A.U. Email_2 CP_2
(C.F.
[...] C.F._3
• al pagamento dell'importo lordo di €. 457,70 a titolo di spettanze di fine rapporto e
TFR;
• al versamento dei contributi previdenziali sulle predette somme o, in subordine, al risarcimento del danno da mancata percezione dell'indennità NASPI così come quantificata da CP_3
• al pagamento delle spese legali oltre IVA e CPA e spese generali;
• il tutto con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
Con sentenza esecutiva per legge”.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso di avere iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta in data 14 Controparte_1 settembre 2023, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e mansioni di addetto all'attività di controllo degli accessi e di regolazione del flusso di persone e merci, inquadrato nel livello E del CCNL Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati.
Ha dedotto, quindi, di avere sempre lavorato
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