Trib. Milano, sentenza 17/07/2024, n. 3623
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Testo completo
UDIENZA DEL 17.07.2024 N. 6561/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa C C, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Bonsignorio, l'Avv. R e l'Avv. M, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Milano, viale Piave n. 17
- RICORRENTE -
contro
(C.F./P.I. CP_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 24 maggio 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – per sentir CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“I. accertare e dichiarare, per i titoli e per le ragioni indicate nel presente atto, il diritto del ricorrente al pagamento della somma lorda di € 2.499,45, di cui € 439,01 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto o il diverso importo ritenuto di giustizia, e per l'effetto: II. condannare la convenuta (C.F./P.I. - PEC CP_1 P.IVA_1
a pagare al ricorrente l'importo complessivo lordo di € 2.499,45, di cui € Email_1
439,01 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto o quel diverso importo ritenuto di giustizia”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha prestato la Parte_1 propria attività lavorativa in favore di – società che si occupa di attività di CP_1 ristorazione (cfr. visura – doc. 1,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa C C, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Bonsignorio, l'Avv. R e l'Avv. M, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Milano, viale Piave n. 17
- RICORRENTE -
contro
(C.F./P.I. CP_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 24 maggio 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – per sentir CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“I. accertare e dichiarare, per i titoli e per le ragioni indicate nel presente atto, il diritto del ricorrente al pagamento della somma lorda di € 2.499,45, di cui € 439,01 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto o il diverso importo ritenuto di giustizia, e per l'effetto: II. condannare la convenuta (C.F./P.I. - PEC CP_1 P.IVA_1
a pagare al ricorrente l'importo complessivo lordo di € 2.499,45, di cui € Email_1
439,01 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto o quel diverso importo ritenuto di giustizia”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha prestato la Parte_1 propria attività lavorativa in favore di – società che si occupa di attività di CP_1 ristorazione (cfr. visura – doc. 1,
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