Trib. Frosinone, sentenza 14/06/2024, n. 1150
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro, Dott. M L, all'esito dell'udienza dell'8.5.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1137 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
elettivamente domiciliato in Frosinone, Via XX Settembre n.10, presso lo Parte_1
studio degli Avv.ti M D e G B, che la rappresentano e difendono, come da delega redatta su foglio separato e da intendersi apposta in calce ai sensi dell'art.83
c.p.c., depositata in via telematica contestualmente al ricorso
ricorrente contro
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso la relativa sede CP_1 di Frosinone, rappresentato e difeso dall'Avv. G F in virtù di procura generale alle liti, in atti
resistente
OGGETTO: opposizione ad atti di accertamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.5.2024, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale l' promuovendo opposizione agli atti di accertamento n.13613 del CP_1
16.01.2023, n.4582 del 4.1.2023 e n.406854 del 30.12.2022, tutti notificati in data 15.3.2023, con
i quali gli sono state irrogate tre distinte sanzioni amministrative di €.10.000,00 per violazione
1
dell'art.2, comma 1bis, del D.L. 12.9.1983 n.4631. In particolare con l'atto n.13613 del 2023, emesso in “rettifica” dell'atto di accertamento n.99090 del 6.6.2017, asseritamente notificato in data 31.7.2017, è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative al mese di novembre 2011 per complessivi €.514,82. Con l'atto n.4582 del 2023, emesso in
“rettifica” dell'atto di accertamento n. 83986 del 11.5.2017, asseritamente notificato in data
4.7.2017, è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative ai mesi da gennaio a luglio, nonché novembre 2012, per complessivi €.3.383,77. Con l'atto n. 406854 del
2022, emesso in “rettifica” dell'atto di accertamento n. 39170 del 7.3.2017, asseritamente notificato in data 27.6.2017, è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative ai mesi di dicembre 2012, gennaio 2013, agosto 2013, settembre 2013 e ottobre 2013, per complessivi €.1.899,45
L'attore ha chiesto di annullare gli opposti atti di accertamento per estinzione delle sanzioni azionate per intervenuta decadenza ex art.14, comma 2, L. n.689/1981 o, comunque, per intervenuta prescrizione ex art. 28 L. 689/1981.
CP_ Si è costituito in giudizio l' convenuto, eccependo l'inammissibilità del ricorso. Quanto al merito del giudizio, l'ente ha dedotto la piena fondatezza ed esistenza dell'omissione contributiva richiamata negli atti di accertamento opposti e ha contestato le eccezioni di intervenuta prescrizione e di intervenuta prescrizione sollevate da parte ricorrente.
La causa - ritenuta documentalmente istruita - è stata discussa all'udienza dell'8.5.2024, svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' CP_1
Invero, dalla lettura degli impugnati atti di accertamento in rettifica si comprende che con i predetti atti - al di là del nomen juris adottato - l' non si è limitata ad accertare la CP_1
violazione, ma al contrario ha provveduto ad irrogare, rideterminandola, la sanzione comminata alla parte opponente.
Dal punto di vista sostanziale tali atti contengono, invero, tutti i requisiti previsti dall'art.18 della
L. n.689/1981 per l'ordinanza ingiunzione, poiché rideterminano la sanzione dovuta e ne ingiungono il pagamento, come richiesto dal comma 2, e sono firmati dal Direttore di Sede, cioè
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