Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 7736

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 7736
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7736
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa M G, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 14.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 7694/2022
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, dall'avv.to A P, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.to L R, presso il cui studio in Napoli alla Via Torino n.118 elettivamente domiciliano, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rapp.te p.t., , dom.to per la carica in Napoli al Corso Controparte_2
Garibaldi n. 387, rapp.ta e difesa dall'Avv. G M M, presso il cui studio in Napoli alla Via Toledo n. 156 elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
OGGETTO: mansioni superiori.


professionale Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano
“capostazione” parametro 193 ed il pagamento delle consequenziali differenze di retribuzione -anche disgiuntamente dalla attribuzione della qualifica- sulla base dell'assunto svolgimento delle relative mansioni dal 25.11.2013 al 5.4.2019 (per il periodo successivo il vantato parametro è stato acquisito a seguito di un accordo sindacale). Ha resistito la convenuta con articolata memoria, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Escussi i testi e depositate note a cura delle parti, la causa è decisa ex art 127 ter cpc su richiesta congiunta delle parti. 2 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte convenuta, essendo stati delineati compiutamente la causa petendi ed il petitum.
3 La domanda azionata in via principale di riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore non può essere accolta. L'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. In materia di rapporti di lavoro del personale di azienda esercente un pubblico servizio di trasporto in concessione, l'assoggettamento alla speciale disciplina prevista dal regolamento all. A al r.d.l. 8.1.1931, n. 148 e dagli artt. 7 e 9 l.

1.2.78 n. 30 esclude l'applicabilità dell'art. 2103 cc in punto di promozione automatica (tra le tante, Cass. lav. 22.5.91, n. 5738, Cass. lav. 1.12.89, n. 5286;
Cass. lav. 21.11.81, n. 6211). Detta disciplina speciale subordina il conferimento del superiore inquadramento ad una serie di condizioni: l'ordine scritto del direttore dell'azienda di assegnazione alle superiori mansioni, la vacanza del posto alla stregua della tabella aziendale delle qualifiche e del regolamento per gli avanzamenti e le promozioni compilati in base alle direttive legislative ed in attuazione delle pattuizioni collettive ai vari livelli, nonchè, ove previsto, il metodo selettivo predisposto per la relativa copertura, elementi tutti la cui prova incombe sull'attore reclamante (in argomento cfr. Cass. lav. 8.5.91, n. 5113;
Cass. lav. 1.12.89, n. 5286;
Cass. lav. 19.2.88, n. 1747;
Cass. lav. 21.8.87, n. 6990;
Cass. lav. 1.9.86, n. 5343). La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato la piena legittimità del particularisme della normativa disciplinatrice i rapporti di impiego delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto, sul costante rilievo della peculiarità dei rapporti di lavoro in organizzazioni produttive improntate
al modello della pianta organica e dell'assegnazione di posti mediante prove selettive (Corte Cost. nn. 396/93;
500/88;
354/87;
257/84;
168/73, 57/72;
130/70, 39/69). Le richiamate disposizioni dell'all. A del r.d. del 1931 n. 148, infine, non sono state neanche abrogate dall'art. 1 della legge 12 luglio 1988 n. 270, essendosi tale norma limitata, in una ottica di delegificazione, a prevederne la derogabilità ad opera di disposizioni della disciplina collettiva nazionale di categoria (Cass. lav. 19.3.91, n. 2898). Nella specie, non è stato versato in giudizio alcun documento che, per provenienza e per contenuto, possa esser qualificato come ordine scritto suscettibile di realizzare, nella ricorrenza delle altre condizioni, gli effetti della promozione automatica. Infatti la giurisprudenza, attesa la gravità delle conseguenze che possono derivare a carico dell'azienda medesima (Cass., 30.3.88, n. 2710), è univoca nel valutare con rigore il requisito richiesto dall'art. 18 dell'allegato A al r.d.

8.1.31 n. 148, escludendo l'efficacia di un atto non proveniente dal direttore competente (Cass., 30.7.82, n. 4352;
Cass., 1.7.81, n. 4275), ovvero emesso da organo inferiore che non faccia riferimento ad una conforme disposizione del direttore (Cass., 28.1.83, n. 781) o a una sua delega (Cass., 21.3.97, n. 2507) o anche rappresentato da una manifestazione tacita di volontà o da una successiva ratifica (Cass., 13.4.84, n. 2394;
Cass., 5.2.83, n. 988). 4 Può essere esaminata, comunque, la domanda volta a conseguire il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte, in quanto essa, per pacifica giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non è subordinata alla sussistenza delle condizioni stabilite dalla normativa speciale, ma esclusivamente allo svolgimento di fatto delle mansioni superiori in mancanza di un espresso divieto al riguardo (Corte Cost. 3.12.1984, n. 257;
Cass. lav. 26.1.91, n. 772;
Cass. lav. 21.3.90, n. 2337;
Cass. lav. 23.1.90, n. 389;
Cass. lav. 5.6.87, n. 4934). Appare opportuno premettere la declaratoria del livello di inquadramento delineata dal CCNL Autoferrotranvieri con accordo del 27.11.2000, con riferimento sia al livello di appartenenza che a quello richiesto dal ricorrente. Nell'Area Professionale 3 del CCNL di settore, rubricata “Mansioni operative”, appartengono quei lavoratori che: “[…] in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza”. In particolare, il parametro 158, “Operatore di movimento e gestione” (riconosciuto al ricorrente fino al 05.4.2019), riguarda i “Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, gestiscono le attività di movimento e
gestione in una stazione di non elevato traffico, ovvero coadiuvano il capo stazione in stazioni di consistente traffico”. Viceversa, l'invocata Area Professionale II, rubricata “Mansioni di coordinamento e specialistiche”, riguarda i “Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”. In particolare, il parametro 193 (“Capo stazione”) riguarda i “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per la dirigenza di movimento (compreso Dirigenza Unica e/o Dirigenza Centrale Operativa e/o Dirigenza Centrale del Traffico) e per la gestione, oltre a svolgere le mansioni dell'Operatore di movimento e gestione, dirigono la circolazione dei treni in linea. Sovrintendono ad una stazione di consistente traffico ed operano anche ad un centro di controllo centralizzato del traffico”. Dalla lettura delle declaratorie contrattuali si evince che gli aspetti rilevanti di tale ultimo parametro (193) sono i seguenti: il possesso di abilitazioni specifiche;
la direzione della circolazione dei treni;
il sovrintendere una stazione di consistente traffico;
l'operare ad un centro di controllo. 5 Al fine di valutare la correttezza dell'inquadramento formale riconosciuto, è stata espletata la prova testimoniale. In ordine di escussione si riportano le dichiarazioni testimoniali rese.
intimato dal ricorrente: “Lavoro per la società Controparte_3 convenuta dal 08.04.1991;
attualmente sono capostazione;
ho intentato una causa contro la convenuta per superiore inquadramento nel parametro 193 , in luogo del parametro 158 , e differenze retributive. Ho lavorato per un anno (dal 2006 al febbraio 2007) come disponibile presso diversi impianti ;
sono stato dal febbraio 2007 per 13 anni a Montesanto e da dicembre 2020 a Quarto, dove lavoro tuttora. Lavoro come turnista per 5 giorni e uno di riposo a scalare;
i turni sono o dalle 4,30-11,11 oppure 10,30-17,11 oppure 16,30-23,11. Il ricorrente è un mio collega e ha lavorato come dirigente di movimento parametro 158;
è stato poi in ufficio (non so in quale sede) come coordinatore;
attualmente (alla stazione di Pianura ) è di nuovo dirigente di movimento parametro 158;
ricordo poi che l'azienda ha riconosciuto a tutti, e anche al ricorrente, il parametro 193 di capostazione in base ad un accordo, ma non ricordo quando. Non ricordo i periodi in cui ha svolto tali compiti. Il ricorrente ,anche prima del riconoscimento aziendale del parametro 193, ha svolto gli stessi compiti del periodo successivo. Il ricorrente ha lavorato presso la stazione circumflegrea: presso tale linea vi sono incroci fissi;
sulla linea circumflegrea, la circolazione dei treni è
regolata dai capistazione attraverso comunicazione telefonica e scambio di
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