Trib. Bergamo, sentenza 07/03/2024, n. 639
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
07/03/2024, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 6188/2023 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
07/03/2024, promossa da
EXCELLENCE S.R.L., C.F. 04200980169, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
ROVETTA STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in LARGO NICOLO' REZZARA N. 9 24121 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE nei confronti di
SAPIOS SERVICE S.R.L., C.F. 03781070168, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
MARTINELLI MARA e BERGAMINI PAOLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARTINELLI MARA sito in VIA S.
ALESSANDRO 46 24122 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1
avente ad oggetto: opera professionale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 07/03/2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3/10/2023 e depositato in data 12/10/2023, EXCELLENCE S.R.L. promuoveva il presente giudizio nei confronti di SAPIOS SERVICE S.R.L., opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2105/2023 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e domandando la condanna di controparte al pagamento degli importi asseritamente dovuti, i cui crediti venivano, in subordine, eccepiti in compensazione, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio SAPIOS SERVICE S.R.L., che, contestando quanto ex adverso dedotto, ad eccezione della propria debenza di €
1.500,00, oltre IVA, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle avverse domande, e il riconoscimento della compensazione solo per l'ammontare predetto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., mutato il rito a semplificato, dopo l'interrogatorio libero delle parti, la causa veniva istruita documentalmente e il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del
07/03/2024, nella quale si riservava di decidere ex art.
281sexies, comma terzo, c.p.c..
2. Preliminarmente, deve essere affermata la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Non persuade la tesi che assume l'inammissibilità dell'opposizione, considerando come
a) l'esame della tempestività o meno dell'opposizione è rimesso anche d'ufficio al Giudicante (così Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 15387 del 01/12/2000, Rv. 542372 - 01);
2
b) alla luce della dedotta notifica di ricorso e decreto monitorio in data 24/7/2023 (pag. 2 della citazione), parte opponente, a fronte della scadenza del termine per presentare opposizione in data 3/10/2023, ha notificato la citazione in data 3/10/2023 e depositato la stessa in data 12/10/2023;
c) ricadendosi, però, per stessa indicazione dell'opponente a proposito dell'art. 648 c.p.c., in una fattispecie in cui la causa è documentale o di pronta soluzione, sarebbe stata obbligatoria l'opposizione con ricorso ex art. 281decies, primo comma, c.p.c. o, comunque, il deposito della citazione entro la data del 3/10/2023, “producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.” (così Sez. U - , Sentenza n. 927 del
13/01/2022, Rv. 663586 - 03);
d) a nulla rileverebbe in senso opposto l'indirizzo di Cass., ord. n. 34501 del 2022 in quanto non solo superato da Cass., sent. n. 4330 del 2023, più puntualmente osservante
l'inderogabilità unilaterale dei termini decadenziali/perentori, ma anche non perfettamente pertinente alla fattispecie in esame, in quanto maturato a proposito del rito – sempre, al di fuori del D.lgs. n. 150/2011 – facoltativo di cui all'art. 702bis c.p.c., laddove, invece, le fattispecie di cui all'art. 281decies, primo comma, c.p.c. sono ipotesi obbligatorie, come univocamente chiarito dalla relazione illustrativa allo schema del D.lgs. n. 149 del
2022;
e) non sembrerebbe orientare diversamente dalla obbligatorietà del rito ex art. 281decies, primo comma, c.p.c., nonché da quanto suesposto, la circostanza della mutabilità del rito, da parte del Giudice, ex art. 281duodecies c.p.c., pena ritenere – in carenza di avallo normativo – che il Giudice così possa prorogare ex post un già – eventualmente – decorso termine decadenziale, così in violazione dell'art. 153
c.p.c..
3
Invero, l'indirizzo suesposto sembra muovere le proprie argomentazioni dal presupposto che “la domanda […] fondata su prova documentale, o […] di pronta soluzione” ex art. 281decies, comma primo, c.p.c. possa essere l'opposizione al decreto monitorio. Tuttavia, in senso opposto deve osservarsi come
A. secondo S.U., sent. n. 19596 del 2020 (pag. 12), “non c'è alcun dubbio che (…) sia quella dell'attore” e, dunque, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”, del “creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale)”, la “posizione” di chi “intend[a] esercitare in giudizio un'azione”, anche considerato che “Non a caso, infatti, l'art. 643, terzo comma, cod. proc. civ. stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite”,
B. quanto indicato nella lettera che precede è altresì in continuità con il rilievo di come “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (così Sez. U - , Sentenza n.
927 del 13/01/2022, Rv. 663586 - 02),
C. secondo la giurisprudenza, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione, deve aversi riguardo al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
07/03/2024, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 6188/2023 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
07/03/2024, promossa da
EXCELLENCE S.R.L., C.F. 04200980169, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
ROVETTA STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in LARGO NICOLO' REZZARA N. 9 24121 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE nei confronti di
SAPIOS SERVICE S.R.L., C.F. 03781070168, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
MARTINELLI MARA e BERGAMINI PAOLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARTINELLI MARA sito in VIA S.
ALESSANDRO 46 24122 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1
avente ad oggetto: opera professionale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 07/03/2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3/10/2023 e depositato in data 12/10/2023, EXCELLENCE S.R.L. promuoveva il presente giudizio nei confronti di SAPIOS SERVICE S.R.L., opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2105/2023 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e domandando la condanna di controparte al pagamento degli importi asseritamente dovuti, i cui crediti venivano, in subordine, eccepiti in compensazione, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio SAPIOS SERVICE S.R.L., che, contestando quanto ex adverso dedotto, ad eccezione della propria debenza di €
1.500,00, oltre IVA, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle avverse domande, e il riconoscimento della compensazione solo per l'ammontare predetto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., mutato il rito a semplificato, dopo l'interrogatorio libero delle parti, la causa veniva istruita documentalmente e il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del
07/03/2024, nella quale si riservava di decidere ex art.
281sexies, comma terzo, c.p.c..
2. Preliminarmente, deve essere affermata la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Non persuade la tesi che assume l'inammissibilità dell'opposizione, considerando come
a) l'esame della tempestività o meno dell'opposizione è rimesso anche d'ufficio al Giudicante (così Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 15387 del 01/12/2000, Rv. 542372 - 01);
2
b) alla luce della dedotta notifica di ricorso e decreto monitorio in data 24/7/2023 (pag. 2 della citazione), parte opponente, a fronte della scadenza del termine per presentare opposizione in data 3/10/2023, ha notificato la citazione in data 3/10/2023 e depositato la stessa in data 12/10/2023;
c) ricadendosi, però, per stessa indicazione dell'opponente a proposito dell'art. 648 c.p.c., in una fattispecie in cui la causa è documentale o di pronta soluzione, sarebbe stata obbligatoria l'opposizione con ricorso ex art. 281decies, primo comma, c.p.c. o, comunque, il deposito della citazione entro la data del 3/10/2023, “producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.” (così Sez. U - , Sentenza n. 927 del
13/01/2022, Rv. 663586 - 03);
d) a nulla rileverebbe in senso opposto l'indirizzo di Cass., ord. n. 34501 del 2022 in quanto non solo superato da Cass., sent. n. 4330 del 2023, più puntualmente osservante
l'inderogabilità unilaterale dei termini decadenziali/perentori, ma anche non perfettamente pertinente alla fattispecie in esame, in quanto maturato a proposito del rito – sempre, al di fuori del D.lgs. n. 150/2011 – facoltativo di cui all'art. 702bis c.p.c., laddove, invece, le fattispecie di cui all'art. 281decies, primo comma, c.p.c. sono ipotesi obbligatorie, come univocamente chiarito dalla relazione illustrativa allo schema del D.lgs. n. 149 del
2022;
e) non sembrerebbe orientare diversamente dalla obbligatorietà del rito ex art. 281decies, primo comma, c.p.c., nonché da quanto suesposto, la circostanza della mutabilità del rito, da parte del Giudice, ex art. 281duodecies c.p.c., pena ritenere – in carenza di avallo normativo – che il Giudice così possa prorogare ex post un già – eventualmente – decorso termine decadenziale, così in violazione dell'art. 153
c.p.c..
3
Invero, l'indirizzo suesposto sembra muovere le proprie argomentazioni dal presupposto che “la domanda […] fondata su prova documentale, o […] di pronta soluzione” ex art. 281decies, comma primo, c.p.c. possa essere l'opposizione al decreto monitorio. Tuttavia, in senso opposto deve osservarsi come
A. secondo S.U., sent. n. 19596 del 2020 (pag. 12), “non c'è alcun dubbio che (…) sia quella dell'attore” e, dunque, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”, del “creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale)”, la “posizione” di chi “intend[a] esercitare in giudizio un'azione”, anche considerato che “Non a caso, infatti, l'art. 643, terzo comma, cod. proc. civ. stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite”,
B. quanto indicato nella lettera che precede è altresì in continuità con il rilievo di come “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (così Sez. U - , Sentenza n.
927 del 13/01/2022, Rv. 663586 - 02),
C. secondo la giurisprudenza, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione, deve aversi riguardo al
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