Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 46
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Testo completo
N.R.G. 5036/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
TT NT ES, nato in [...] il [...], (BTT
STF 64R04 C351Q), TT EL, nato in [...] il 15-07-
1968, ([...]), e TT PA, nata in
Catania il 16- 01-1960, ([...]), con l'avv.
Venerando Gambino contro
e-distribuzione S.p.A. (05779711000), con gli avv.ti Carlo
Edmondo Linares, Sergio Giancarlo Linares e Antonino San
Martino;
e
ED s. r. l. (00234550879), con l'avv. Andrea Lo
Faso.
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Concisa e succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.
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1
La vindicatio servitutis di cui all'atto di citazione è fondata e va accolta nei confronti di DI;
la negatoria servitutis della stessa DI va pertanto disattesa.
L'atto pubblico stipulato il 21 novembre 2008 tra gli odierni attori e
DI non può essere qualificato – avuto riguardo sia al nomen iuris impiegato (“compravendita”), sia al suo complessivo contenuto (il quale oblitera qualsivoglia riferimento alla precedente procedura espropriativa), e specificamente al modo di determinazione del prezzo (“a strasatto”) – come accordo di cessione ex art. 45 del testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità;
donde le censure di validità della costituzione di servitù in favore della porzione di fondo rimasta ai venditori, odierni attori, non colgono nel segno alla radice.
Proprio in quanto il bene è stato acquisito dall'espropriante non in forza di un accordo di cessione ma secondo il diritto comune, la mera destinazione a verde dell'area su cui inerisce la servitù da parte del piano