Trib. Marsala, sentenza 05/06/2024, n. 458

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 05/06/2024, n. 458
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 458
Data del deposito : 5 giugno 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 193 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 05/06/2024 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. FAZIO ANDREA il quale ha insistito in ricorso e nelle conclusioni ivi formulate
- per parte resistente ADER dal procuratore costituito Avv. BOTTINO MONICA la quale ha chiesto che la causa venga trattenuta in camera di consiglio per la decisione, ribadendo le conclusioni di cui in atti e tutte le eccezioni, domande e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione ed ai verbali di causa, che devono qui intendersi integralmente ripetute e trascritte, con conseguente accoglimento delle stesse e rigetto del ricorso”
- per parte resistente INPS dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha
“richiama(to) le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte”
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta l'istanza di esibizione formulata dall'INPS nella memoria di costituzione ed oggi reiterata, superata dalla intervenuta costituzione di ADER decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 193 /2024 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
RA IU, nata a [...] il [...] CF [...], in giudizio con l'avv. FAZIO ANDREA giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
L'I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, codice fiscale
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura in atti, resistente
E di
AdeR-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, già EQUITALIA, Ente Pubblico
Economico che, in forza del disposto di cui all'art.1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.
193
, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, tra cui Equitalia Servizi di Riscossione
S.p.A., svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art.3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 e che, in ragione della predetta norma, sono sciolte e cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese, codice fiscale e partita IVA 13756881002, in persona di EN PA, in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio
Sicilia, a ciò autorizzato giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio Andrea De
Nicola – Roma, rep. N° 180134 racc. n° 12348 del 22.06.23, rilasciata da Agenzia delle
Entrate-Riscossione, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n.14-00142, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Bottino, giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al tribunale “sospendere l'intimazione di pagamento n. 299 2023 90056186 14000, inaudita altera parte, sussistendone i requisiti di legge e stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il grave danno che verrebbe arrecato alla ricorrente dalla esecuzione forzata sui propri beni;
nel merito ritenere e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento opposta per mancata e/o irregolare notifica degli atti presupposti;
ritenere e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 299

2023 90056186 14000 per violazione dell'art. 7 l. 212/2000, nonché dell'art. 24 della costituzione per i motivi di cui in narrativa;
ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto dell'INPS, nonché dell'agente della riscossione, a richiedere il pagamento delle somme di cui alla intimazione di pagamento n. 299 2023 90056186 14000 per superamento del termine quinquennale previsto dall'art. 3 comma 9 della legge 335/95;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non avere riscosso compensi
”.
A sostegno della proposta opposizione, la ricorrente allegava la “violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 212/2000 per mancata indicazione del termine per l'impugnazione e dell'organo giudicante presso il quale impugnare il provvedimento”;
la “carenza di motivazione della intimazione di pagamento impugnata – violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 della l. 241/90 e 7 della l. 212/2000 - violazione del diritto di difesa ex art. 24 della costituzione”;
la omessa notifica degli atti presupposti;
la “prescrizione dei crediti – violazione dell'art. 3, commi
9 e 10, della legge 335/1995 in relazione al termine quinquennale di prescrizione”.
Si costituiva l'ente impositore il quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente, allegava la regolare notificazione degli avvisi di addebito dei quali depositava copia completa della documentazione attestante la notifica degli stessi, evidenziava che nella decorrenza del termine di prescrizione doveva tenersi conto della sospensione della
stessa disposto dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria da covid-
19 e che parimenti detto termine in pendenza dell'opposizione e tenuto conto della richiesta espressamente formulata di accertamento della pretesa contributiva, era ulteriormente sospeso fino alla definizione del giudizio medesimo (cass. lav. 21799/2020).
Chiedeva pertanto “rigettare la richiesta di sospensiva - disporre l'esibizione degli atti nella disponibilità dell'ADER - ritenere e dichiarare l'inammissibilità /irrilevanza /infondatezza dei motivi di ricorso costituenti opposizione agli atti esecutivi - per il resto rigettare il ricorso nel merito poiché infondato - con vittoria di spese di lite - in subordine ritenere che la prescrizione è imputabile ad ADER mandando indenne da spese l'istituto”.
Si costituiva anche l'agente della riscossione il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione con riferimento alla eventuale attività di competenza del solo ente impositore e da questo non posta in essere, rilevava l'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione che pure depositava, richiamava le differenti discipline normative inerenti la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione prevista per il 2014 e poi per l'emergenza sanitaria da covid-19.
Concludeva chiedendo: “a) preliminarmente, rigettare e/o con qualsiasi altra forma revocare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli impugnati formulata da parte ricorrente, non sussistendone i presupposti e requisiti di legge per la concessione della stessa. b) preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Riscossione Sicilia S.p.a., relativamente alle lagnanze riguardanti il merito della pretesa, la mancata notifica
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