Trib. Pesaro, sentenza 06/02/2024, n. 22

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pesaro, sentenza 06/02/2024, n. 22
Giurisdizione : Trib. Pesaro
Numero : 22
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. M P ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 670/2021 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. MANUALI Parte_1
MANLIO,
RICORRENTE

contro

:
CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
quali eredi CP_10 Controparte_11
testamentari del defunto rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
LEONE COSIMO e VIRGILIO QUAGLIATO,
RESISTENTE
, Controparte_12
rappresentato e difeso dall'avv. MARCO LUZI
CHIAMATO IN CAUSA
pagina 1 di 7

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.09.2021 l'istante esponeva di aver lavorato dal 01.06.2009 al 17.10.2016, quale collaboratrice domestica, alle dipendenze del sig. deceduto il 17.10.2016, sulla base del contratto stipulato Persona_1
il 18.05.2009, percependo una retribuzione mensile di € 600,00, corrispondente ad un orario settimanale di 25 ore.
In realtà ella aveva lavorato a tempo pieno, per 40 ore settimanali. All'esito del rapporto il credito della ricorrente ammontava a complessivi € 60.129,23, comprensivi dei ratei di ferie, tredicesima mensilità e TFR, mai corrisposti (il trattamento economico era calcolato sulla base del CCNL “Lavoro domestico”, con inquadramento di Collaboratrice familiare, livello B). Il datore di lavoro, inoltre non aveva versato la contribuzione sulle rivendicate differenze retributive.
I resistenti erano gli eredi testamentari del sig. avendone Persona_1
accettato l'eredità mediante esecuzione del legato disposto dal de cuius in favore della ricorrente.
In data 09.08.2021 la ricorrente aveva chiesto agli eredi il pagamento del debito del loro dante causa senza successo, negando essi l'esistenza del rapporto di lavoro.
I resistenti si costituivano deducendo che il sig. pagava Per_1
regolarmente le prestazioni di lavoro della ricorrente nella misura richiesta in giudizio sul tempo pieno.
Eccepivano la prescrizione presuntiva dei crediti della ricorrente, ai sensi dell'art. 2596, comma 1, cc.
pagina 2 di 7 CP_1 L veniva chiamato in causa su disposizione del giudice in ragione della domanda di pagamento della contribuzione previdenziale proposta dall'attrice.
L'ente previdenziale si costituiva chiedendo, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, la condanna dei resistenti al pagamento della contribuzione previdenziale nei limiti della prescrizione quinquennale.
***

1. L'eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti retributivi azionati dalla ricorrente è fondata. Come noto, i crediti del prestatore di lavoro sono soggetti
a tale istituto in termini diversi a secondo della loro periodicità. La prescrizione
è di un anno per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
è di tre anni per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese. Il rapporto di lavoro della ricorrente è cessato in data 17.10.2016. I crediti in contestazione sono stati rivendicati dalla sig. per la prima volta nell'anno 2021 (v. Parte_1
doc. 12,
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