Trib. Padova, sentenza 07/03/2025, n. 385

TRIB Padova
Sentenza
7 marzo 2025
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Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 07/03/2025, n. 385
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 385
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, nella causa civile iscritta al n. 7335/2023 R.G., introdotta da:
IA AT S.r.l. (C.F.: 13638371008), rappresentata, difesa e domiciliata presso l'avv. Giuseppe Talarico nei confronti di:
LO AS MI (C.F. 10008830969), e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, la società ISIDE SPE S.r.l. (C.F. 0759040966), rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Carbonetti e Ugo Maria Giordano
e altresì nei confronti di:
BCM GLOBAL ITALY S.r.l. (C.F.: 12215780151), nella sua qualità di procuratrice speciale di CENTOTRENTA SERVICING S.P.A. (C.F.:
07524870966), a sua volta nella qualità di procuratrice speciale di ISIDE SPE
S.R.L. unipersonale (C.F.: 10759040966), rappresentata e difesa dagli avv.ti
Fabrizio Carbonetti e Ugo Maria Giordano e domiciliata presso lo studio dell'avv. Susanna Rizzieri ha emesso la seguente
SENTENZA
In data 22.12.2023, la Lucrezia Securitisation S.r.l. con atto di opposizione ex art. 617 c.p.c., citava in giudizio IN RC, Iside SPE S.r.l., PENELOPE SPV
S.r.l., ADER e l'Avv. Pozzato (Custode Delegato alla vendita), chiedendo al
Giudice di revocare l'ordinanza emessa dal G.E. nel processo esecutivo n.
302/2019 in quanto avrebbe erroneamente escluso dalla collocazione in privilegio ex art. 2855 c.c. gli interessi corrispettivi indicati per il triennio in
corso alla data del pignoramento, e, per l'effetto, dichiarare dovuti alla creditrice opponente gli interessi corrispettivi maturati nel triennio nella misura di € 21.506,75.
In data 29.2.2024 si costituivano ISIDE SPE e BCM GLOBAL AS MI, contestando quanto segue: i) la inammissibilità e comunque la infondatezza della domanda di riassunzione, in quanto sarebbe stato dichiarato improcedibile il reclamo e sarebbe intervenuto la definitiva estinzione della procedura esecutiva per effetto del provvedimento del 17.11.2023; ii) la ordinanza del 9.11.2923 – con cui il GE ha approvato il piano di distribuzione
– non sarebbe mai stata opposta, per cui non difetterebbe in capo alla opponente l'interesse ad agire;
iii) in ogni caso la opposizione risulterebbe infondata: il mutuo non rimarrebbe fruttifero – come sostiene l'opponente – dopo la sua risoluzione, dunque gli interessi corrispettivi cesserebbero di essere dovuti con la mora e dal quel momento dovrebbero ritenersi sostituiti, per l'appunto, dai moratori.
All'udienza del 10.9.2024 i procuratori si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice fissava udienza per la decisione, concedendo termine per conclusionali e repliche.
In data 21.1.2025 – dopo il deposito in via cartolare conclusionali e repliche – il
Giudice tratteneva la causa in decisione sulla scorta delle seguenti conclusioni: di parte opponente:
“- Dichiararsi la illegittimità del principio affermato dal G.E. che definisce interessi di “mora” tutti quelli successivi alla risoluzione del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo escludendo così dalla collocazione in privilegio ex art. 2855 c.c. gli interessi corrispettivi
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