Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 538

TRIB Foggia
Sentenza
13 marzo 2025
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TRIB Foggia
Sentenza
13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 538
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 538
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

N. 1585/2015 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE

in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 13.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1585/2015 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
OR IO NA, c.f. [...], elettivamente domiciliata in Foggia alla via IV novembre n. 4 presso lo studio dell'avv.
Gian Giuseppe Ricci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE –
E
OR ARCIO, c.f. [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via Pietro Castellino n. 88, presso lo studio dell'avv. Gabriele
Mundo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
LF SC, c.f. [...], e NO
GE, c.f. [...], elettivamente domiciliate in Lucera alla via Spagnoletti Zeuli n. 9, presso lo studio dell'avv. Giacomo Grasso, che lI rappresenta e difende, giusta procura in atti


TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, RT LA IN e RT
AN, premesso di essere comproprietarie e coltivatrici del fondo confinante con il fondo compravenduto sito in agro di Lucera, hanno convenuto in giudizio FE CO e OV GE, in qualità di acquirenti del fondo compravenduto, al fine di sentir accogliere la domanda di riscatto del fondo rustico, con conseguente trasferimento del fondo in loro favore alle stesse condizioni di cui all'atto di compravendita.
FE CO e OV GE, costituendosi, hanno domandato di rigettare la domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto, con distrazione delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ..
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Le attrici hanno spiegato domanda di riscatto agrario sul presupposto di essere in possesso di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, di cui all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817.
I convenuti hanno contestato il requisito soggettivo di coltivatrici dirette delle attrici e anche il requisito oggettivo della coltivazione del fondo
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