Trib. Rovigo, sentenza 18/01/2024, n. 69

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 18/01/2024, n. 69
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 69
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

R.G. 2124/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Tribunale Ordinario di Rovigo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2124/2021 promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, come da procura in atti;

PARTE ATTRICE
Nei confronti di
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. BALZAN CP_1 C.F._2
GIOVANNA, come da procura in atti;

PARTE CONVENUTA
Conclusioni: le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 5.07.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 29.1.2020 il sig. proponeva CP_1
Co opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 958/19 decr., n. 3924/19 Cron. e n. 2663/19 R.G., emesso dal Giudice di Pace di Rovigo, in data 11.11.2019, depositato in Cancelleria il 19.11.2019 e notificato in data 27.12.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di Parte_2
della somma capitale di euro 1.665,23 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo,
[...]
quale importo per preteso rimborso, nella misura del 50%, delle asserite spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico ricreative sostenute nell'interesse del figlio , oltre alle Persona_1 spese del procedimento monitorio liquidate in € 76,00 per esborsi ed € 450,00 per compenso di avvocato oltre accessori di legge. Con detto atto di citazione si formulavano le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta siccome infondata in fatto ed in diritto, in accoglimento della presente opposizione: I – In via pregiudiziale revocare e/o dichiarare la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del decreto ingiuntivo opposto
n. 958/19 El. decr., n. 3924/19 Cron. e n. 2663/19 R.G., emesso dal Giudice di Pace di Rovigo, avv. P. Prando, in data 11.11.2019, depositato in Cancelleria il 19.11.2019. II – Nel merito revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 958/19 El. decr., n.
3924/19 Cron. e n. 2663/19 R.G., emesso dal Giudice di Pace di Rovigo, avv. P. Prando, in data
11.11.2019, depositato in Cancelleria il 19.11.2019 per tutti i motivi suesposti. III - In via subordinata compensarsi quanto corrisposto dal sig. a titolo di acconti per spese CP_1
straordinarie con quanto eventualmente ritenuto dovuto in favore della sig.ra IV – Spese, Pt_1
diritti ed onorari del giudizio di opposizione interamente rifusi con condanna della sig.ra Pt_2
ex art. 96, comma 1, c.p.c. al pagamento dei danni per responsabilità aggravata nella
[...]
somma che il Giudice vorrà equitativamente determinare per ammontare pari al quintuplo delle spese di lite o quale maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 20.5.2020 si costituiva in giudizio la sig.ra Parte_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace
[...]
adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via preliminare, concedere la p.e. del D.I. opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque peri motivi di cui alle premesse del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti;
Nel merito: In accoglimento delle eccezioni, contestazioni e domande dell'opposta, respingersi tutte le domande ed eccezioni avversariamente formulate in quanto infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa in fatto e diritto del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritte, e conseguentemente rigettarsi l'opposizione proposta;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi lo stesso legittimo e/o l'opponente tenuto comunque, per le ragioni esposte, al pagamento in favore dell'opposta, della somma € 1665,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da ogni scadenza al saldo, alle spese di ingiunzione e agli accessori di legge ed anticipazioni, ovvero di quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà di

Giustizia al termine dell'istruttoria, per i motivi di cui in narrativa e in quelli diversi che saranno accertati in corso di causa e, comunque, con computo di rivalutazione monetaria e degli interessi moratori sulle somme rivalutate al momento del sorgere del credito sino al saldo effettivo.
Conseguentemente, accertata e dichiarata la responsabilità aggravata ex art. 96 c. 2 c.p.c. dell'opponente, per i motivi di cui alle premesse del presente atto, da intendersi qui interamente trascritti, condannare lo stesso al pagamento a favore dell'opposta dei danni subiti a detto titolo, da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese di causa, anche in caso di parziale accoglimento delle domande di cui sopra”.
La causa veniva istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 320 c.p.c., produzione di documenti ed escussione di testimoni.
Con sentenza n. 405/2021, emessa il 4.8.2021 e depositata il 19.3.2019 il Giudice di Pace di
Rovigo, avv. Marco Bresciani, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig. nei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e CP_1 Parte_2 respinta, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione d'appello notificato il 7.10.2021 (cfr. doc. 2) impugnava la Parte_2 citata sentenza deducendo l'ingiustizia della stessa senza specificazione dei motivi precisi di appello chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, il Tribunale adito, in funzione di giudice del secondo grado, accertata e dichiarata l'erronea ricostruzione die fatti da parte del
Giudice di primo grado, nonché l'erronea applicazione delle norme di diritto, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e in via preliminare, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto valido ed efficace, anche alla luce della documentazione integrata dall'opposta a seguito della sua costituzione nella fase di merito;
Nel merito: In accoglimento delle eccezioni contestazioni e domande dell'appellante, respingersi tutte le domande ed eccezioni avversariamente formulate in quanto infondate in fatto e diritto e non provate per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa in fatto e diritto del presente atto, da intendersi qui interamente trascritte, e conseguentemente rigettarsi l'opposizione proposta;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi lo stesso legittimo e/o l'opponente tenuto comunque, per le ragioni sopra esposte, al pagamento in favore dell'opposta, della somma € 1665,23, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, da ogni scadenza al saldo, alle spese dell'ingiunzione e agli accessori di legge ed anticipazioni, ovvero di quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà di

Giustizia al termine dell'istruttoria, per i motivi di cui in narrativa e di quelli diversi che saranno accertati in corso di causa e, comunque, con computo di rivalutazione monetaria e degli interessi moratori sulle somme rivalutate dal momento del sorgere del credito sino al saldo effettivo.
Conseguentemente, condannare l'appellato al pagamento a favore della appellante al pagamento di quanto dovuto, oltre alla restituzione delle somme versate dall'appallante come da dispositivo della sentenza impugnata e vittoria di spese di causa, della fase monitoria e quella di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in caso di parziale accoglimento delle domande di cui sopra;
in via istruttoria: si allega copia del fascicolo monitorio e di quello della fase di opposizione dell'opposta, nonché copia della sentenza impugnata'
.
Si costituiva nel presente giudizio d'appello il Cardone, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta domanda ed eccezione siccome infondata in fatto ed in diritto: I – In via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per difetto dei caratteri di specificità di cui agli artt. 342 e 163 c.p.c. II- In via pregiudiziale dichiararsi
l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis c.p.c. III- Nel merito rigettarsi il proposto gravame siccome
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