Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 26
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Testo completo
N. R.G. 246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MANELLI CINZIA, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio del predetto difensore in VIA PIER CARLO CADOPPI N. 8, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FAVA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in presso CP_1
lo studio del predetto difensore in VIA DELLA VEZA N. 3, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
La ricorrente ed il resistente hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta depositate in data 04/12/2024, in vista dell'udienza del 05/12/2024.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- premesso di essere divorziata da in forza di sentenza del Tribunale di Parte_1 CP_1
Siracusa emessa, su ricorso congiunto delle parti, in data 31/05/2016, e che dal matrimonio erano nate Per_ le due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), conveniva in giudizio l'ex marito Per_2 [...]
, e chiedeva una modifica delle condizioni di divorzio, in punto a diritti di visita (chiedendo in CP_1
particolare, oltre ad una modifica dei periodi delle vacanze scolastiche, che il padre tenesse con sé le figlie a fine settimana alternati dal sabato sino alla domenica o lunedì mattina, e due pomeriggi nella settimana in cui non le avrebbe tenute con sé durante il fine settimana), nonché, in merito al mantenimento delle figlie, domandando che, a modifica delle condizioni di divorzio che avevano previsto il mantenimento ordinario diretto della prole da parte di ciascun genitore, venisse posto a carico del padre, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, un contributo di mantenimento da versare alla ricorrente pari ad € 480,00 mensili (€ 240 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia.
Il convenuto , di contro, chiedeva a sua volta una modifica delle condizioni di divorzio in CP_1
punto a diritti di visita paterni delle figlie, chiedendone un ampliamento come meglio specificato nelle tabelle di cui alle ipotesi A e B delle note autorizzate per l'udienza del 5/12/2024 (depositate il
04/12/2024), dichiarandosi disponibile, nel caso il Giudice lo avesse ritenuto necessario in ragione dei maggiori tempi di permanenza delle figlie presso la madre, di versare alla ricorrente, con decorrenza dalla sentenza, nell'ipotesi A un assegno mensile di mantenimento di € 280,00, e nell'ipotesi B una somma mensile di € 200,00.
Venivano sentite le parti all'udienza del 25/06/2024, e veniva disposto ed esperito alla successiva Per_ udienza del 16/10/2024 l'ascolto delle due minori e . Persona_3
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza in trattazione scritta del 05/12/2024.
2.
Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1182/2016, pronunciata, su ricorso congiunto delle parti, in data
31/05/2016.
Il primo punto oggetto di reciproche domande di modifica riguarda i tempi di permanenza delle figlie presso il padre.
pagina 2 di 7
Le parti, nelle conclusioni congiunte di divorzio, avevano concordato, oltre all'affidamento condiviso delle minori con loro collocamento prevalente presso la madre, che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 16:00 alle ore 19:00, e, alternativamente, una settimana il sabato e l'altra la domenica dalle ore 9:00 alle ore 23:00.
E' pacifico che la ricorrente con le figlie, e poi anche il resistente, negli anni 2015-2016 si siano trasferiti dalla Sicilia sul territorio reggiano.
Le parti, sentite all'udienza del 25/06/2024, hanno dichiarato che il calendario di visite ad oggi in essere fosse, di fatto, modificato rispetto a quello previsto nelle condizioni di divorzio, nel senso che le minori vedevano il padre a week end alternati dal sabato (con pernottamento) sino alla domenica, e due pomeriggi a settimana senza pernottamento.
Entrambe le figlie, dell'età di 13 e di 16 anni, sono state ascoltate all'udienza del 16/10/2024, ed hanno riferito di vedere il padre secondo un calendario articolato su settimane alternate, nel senso che l'una settimana stanno dal padre nel week end il sabato e la domenica (pernotti compresi), e l'altra due pomeriggi infrasettimanali il lunedì ed il mercoledì.
Entrambe le minori hanno manifestato la volontà di mantenere questa situazione di fatto, salva la possibilità di aggiungere un giorno in più “ogni tanto”, senza predeterminazione di un giorno fisso, quando lo desiderino e compatibilmente con i loro impegni e quelli del padre.
Ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese dalle figlie debbano essere tenute in debita considerazione
e le loro volontà recepite, essendo le due minori di certo capaci di discernimento in ragione dell'età
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MANELLI CINZIA, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio del predetto difensore in VIA PIER CARLO CADOPPI N. 8, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FAVA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in presso CP_1
lo studio del predetto difensore in VIA DELLA VEZA N. 3, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
La ricorrente ed il resistente hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta depositate in data 04/12/2024, in vista dell'udienza del 05/12/2024.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- premesso di essere divorziata da in forza di sentenza del Tribunale di Parte_1 CP_1
Siracusa emessa, su ricorso congiunto delle parti, in data 31/05/2016, e che dal matrimonio erano nate Per_ le due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), conveniva in giudizio l'ex marito Per_2 [...]
, e chiedeva una modifica delle condizioni di divorzio, in punto a diritti di visita (chiedendo in CP_1
particolare, oltre ad una modifica dei periodi delle vacanze scolastiche, che il padre tenesse con sé le figlie a fine settimana alternati dal sabato sino alla domenica o lunedì mattina, e due pomeriggi nella settimana in cui non le avrebbe tenute con sé durante il fine settimana), nonché, in merito al mantenimento delle figlie, domandando che, a modifica delle condizioni di divorzio che avevano previsto il mantenimento ordinario diretto della prole da parte di ciascun genitore, venisse posto a carico del padre, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, un contributo di mantenimento da versare alla ricorrente pari ad € 480,00 mensili (€ 240 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia.
Il convenuto , di contro, chiedeva a sua volta una modifica delle condizioni di divorzio in CP_1
punto a diritti di visita paterni delle figlie, chiedendone un ampliamento come meglio specificato nelle tabelle di cui alle ipotesi A e B delle note autorizzate per l'udienza del 5/12/2024 (depositate il
04/12/2024), dichiarandosi disponibile, nel caso il Giudice lo avesse ritenuto necessario in ragione dei maggiori tempi di permanenza delle figlie presso la madre, di versare alla ricorrente, con decorrenza dalla sentenza, nell'ipotesi A un assegno mensile di mantenimento di € 280,00, e nell'ipotesi B una somma mensile di € 200,00.
Venivano sentite le parti all'udienza del 25/06/2024, e veniva disposto ed esperito alla successiva Per_ udienza del 16/10/2024 l'ascolto delle due minori e . Persona_3
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza in trattazione scritta del 05/12/2024.
2.
Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1182/2016, pronunciata, su ricorso congiunto delle parti, in data
31/05/2016.
Il primo punto oggetto di reciproche domande di modifica riguarda i tempi di permanenza delle figlie presso il padre.
pagina 2 di 7
Le parti, nelle conclusioni congiunte di divorzio, avevano concordato, oltre all'affidamento condiviso delle minori con loro collocamento prevalente presso la madre, che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 16:00 alle ore 19:00, e, alternativamente, una settimana il sabato e l'altra la domenica dalle ore 9:00 alle ore 23:00.
E' pacifico che la ricorrente con le figlie, e poi anche il resistente, negli anni 2015-2016 si siano trasferiti dalla Sicilia sul territorio reggiano.
Le parti, sentite all'udienza del 25/06/2024, hanno dichiarato che il calendario di visite ad oggi in essere fosse, di fatto, modificato rispetto a quello previsto nelle condizioni di divorzio, nel senso che le minori vedevano il padre a week end alternati dal sabato (con pernottamento) sino alla domenica, e due pomeriggi a settimana senza pernottamento.
Entrambe le figlie, dell'età di 13 e di 16 anni, sono state ascoltate all'udienza del 16/10/2024, ed hanno riferito di vedere il padre secondo un calendario articolato su settimane alternate, nel senso che l'una settimana stanno dal padre nel week end il sabato e la domenica (pernotti compresi), e l'altra due pomeriggi infrasettimanali il lunedì ed il mercoledì.
Entrambe le minori hanno manifestato la volontà di mantenere questa situazione di fatto, salva la possibilità di aggiungere un giorno in più “ogni tanto”, senza predeterminazione di un giorno fisso, quando lo desiderino e compatibilmente con i loro impegni e quelli del padre.
Ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese dalle figlie debbano essere tenute in debita considerazione
e le loro volontà recepite, essendo le due minori di certo capaci di discernimento in ragione dell'età
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