Trib. Trani, sentenza 23/09/2024, n. 1716

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 23/09/2024, n. 1716
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 1716
Data del deposito : 23 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4686/2022 avente ad oggetto: qualificazione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
IO TR, nata a [...] il [...], rappresentata
e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv.
Vincenzo Curiello, presso il cui studio in Barletta, alla via
Capacchione n. 17, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli, e con questi ultimi elettivamente domiciliati presso la struttura burocratico-legale dell'ASL in Andria, alla via Fornaci n. 201
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 23 settembre 2024 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
1
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 28.07.2022, BR PA, dopo aver premesso di essere dipendente full time dell'ASL BAT con qualifica di Dirigente Medico e di svolgere le proprie mansioni presso il Dipartimento di Prevenzione/Servizio Igiene e Sanità
Pubblica presso l'ASL BAT dal 15.10.2000 al deposito del ricorso, ha dedotto: di essere impiegata nello svolgimento di mansioni che prevedono anche lo svolgimento di attività di U.P.G. Ufficiale di
Polizia Giudiziaria come previsto dall'art. 52 del CCNL di categoria;
che tale categoria è attribuibile anche per la cooperazione con altri dipendenti di organismi di Polizia

Giudiziaria e con operatori tecnici della prevenzione nello stesso dipartimento SIAN, svolgenti le mansioni di U.P.G. nell'esercizio di attività di supporto e ausilio del ricorrente;
che non le è mai stato consegnato il tesserino recante riconoscimento della qualifica di

U.P.G. e non ha mai ricevuto l'indennità per tale qualifica;
che tale indennità aveva un valore lordo annuo di € 723,04 fino al

31/12/2019, che a partire dal 01/01/2020 è stata aumentata ad euro 80,00 mensili, con la conseguenza che per il periodo dal
15.10.2000 al 28.07.2022 le è dovuto l'importo di € 4.468,25;
che con raccomandata del 02.03.2022 chiedeva all'ASL BAT il pagamento di tale indennità;
che la ricorrente svolge mansioni in uno con i colleghi del S.I.A.N e del S.I.A.V., per i quali è già riconosciuta e/o in fase di riconoscimento la richiesta di qualifica di U.P.G.;
che tale qualifica con la relativa indennità di U.P.G. è stata riconosciuta ai tecnici/ operatori con livelli e mansioni inferiori alla ricorrente.

In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il
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