Trib. Siena, sentenza 02/12/2024, n. 175
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Testo completo
2980 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa ALentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. R.G. 3129/2024 V.G. promossa da
nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 residente in Colle di AL D'EL (SI), Loc. Poggio San Francesco, n. 17
e
, nato a [...], il [...], C.F.: , residente Parte_2 C.F._2 in Colle di AL D'EL (SI), Loc. Poggio San Francesco, n. 17
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Devis Baldi (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in SI, Viale Marconi n. 52, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 16/08/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.8.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, i signori e Parte_1
rappresentavano di aver contratto in data 19.06.2021 matrimonio con rito Parte_2
concordatario in ER RN (FI), in regime di separazione dei beni, poi trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune in corrispondenza del N. 5 Parte 2 Serie A, anno 2021;
dalla loro unione nasceva il figlio in data 03/06/2022 in Per_1 SI (SI), C.F.: C.F._4 Con il tempo il rapporto coniugale andava deteriorandosi ed i coniugi, ritenuta gravemente pregiudizievole la continuazione della convivenza matrimoniale, decidevano di separarsi consensualmente. In vista dell'udienza cartolare del 21.11.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1) I coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome senza interferenze dell'uno nella vita dell'altro, con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di stabilire ove ritenuto più opportuno la propria residenza.
2) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altra. Pertanto, ciascuno dei medesimi provvederà al proprio mantenimento. Gli stessi dichiarano, altresì, che con la sottoscrizione del presente atto e l'adempimento di quanto ivi stabilito, non avranno nulla da avere e/o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione, avendo già risolto tra loro ogni pendenza di natura economica esistente.
3) La coniuge trasferirà provvisoriamente la propria residenza in Colle di AL Parte_1 D'EL (SI), Via G. Pascoli, n. 13, all'interno dell'appartamento di proprietà della propria madre;
successivamente la medesima sarà liberà di cercare un nuovo appartamento ove trasferire la propria residenza definitiva. Il coniuge