Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 600

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 600
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 600
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3180/2022 promossa da:
PA IT AN GU (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PISANI FABIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. PISANI FABIO
OPPONENTE / ATTRICE contro
CORES 80 S.R.L. (C.F. 03802610588), con il patrocinio dell'avv. ROMANINI
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DEI SANGALLO, 1
00186 ROMA presso il difensore avv. ROMANINI FRANCESCO
OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC in ragione della natura sintetica dei provvedimenti giurisdizionali.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
richiamate le conclusioni delle parti;
richiamati i principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento all'onere della prova in virtù dei quali spetta alla parte EN, attore in senso sotanziale, la prova della sussistenza degli elementi modificativi ed estintivi della propria obbligazione;
mentre spetta al creditore, convenuto in senso sostanziale, la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del proprio credito, atteso che, nella fase prettamente monitoria, la delibazione di quegli elementi viene effettuata unicamente sulla scorta della documentazione / richiesta avanzata dal creditore;
sicchè, mentre in quella fase la prova della sussistenza del credito può definirsi in sostanza sommaria, nel giudizio di opposizione, la valutazione della prova deve essere effettuata secondo i criteri del giudizio di cognizione vero e proprio, cui è riservato 'il merito' delle rispettive posizioni delle parti.
Posto ciò, si osserva che le contestazioni
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