Trib. Perugia, sentenza 12/11/2024, n. 389
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Testo completo
N. V.G. 4897/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
M R Presidente
G M Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4897/2023 v.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
MICHELANGELI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
FABIO MICHELANGELI RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.6.2023, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
– concordate con il coniuge e recepite nella sentenza n. 1587/2012 resa dal Tribunale di Perugia in data 22 novembre/10 dicembre 2012 – nella parte in cui, nel disciplinare le modalità di mantenimento del figlio, stabilivano che il contributo paterno sarebbe stato rivalutato annualmente e che la rivalutazione via via maturata sarebbe stata corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.
Con il medesimo ricorso la sig.ra chiedeva che, a integrazione della sentenza di divorzio, Parte_1 venisse indicato un termine per il versamento mensile dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e venisse stabilita la modalità del bonifico bancario, rappresentando che il sig. versava il proprio CP_1 contributo mediante assegno bancario che consegnava al figlio e che negli ultimi tempi, nei quali gli incontri padre-figlio si erano diradati, ciò comportava un ritardo nella consegna dell'assegno e dunque nell'adempimento dell'obbligazione di mantenimento.
A sostegno delle proprie istanze di modifica, la ricorrente deduceva che la modalità di pagamento a fine d'anno della rivalutazione monetaria disposta con la sentenza di divorzio non le consentiva più di provvedere adeguatamente alle accresciute esigenze del figlio divenuto ormai maggiorenne.
Regolarmente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
M R Presidente
G M Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4897/2023 v.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
MICHELANGELI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
FABIO MICHELANGELI RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.6.2023, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
– concordate con il coniuge e recepite nella sentenza n. 1587/2012 resa dal Tribunale di Perugia in data 22 novembre/10 dicembre 2012 – nella parte in cui, nel disciplinare le modalità di mantenimento del figlio, stabilivano che il contributo paterno sarebbe stato rivalutato annualmente e che la rivalutazione via via maturata sarebbe stata corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.
Con il medesimo ricorso la sig.ra chiedeva che, a integrazione della sentenza di divorzio, Parte_1 venisse indicato un termine per il versamento mensile dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e venisse stabilita la modalità del bonifico bancario, rappresentando che il sig. versava il proprio CP_1 contributo mediante assegno bancario che consegnava al figlio e che negli ultimi tempi, nei quali gli incontri padre-figlio si erano diradati, ciò comportava un ritardo nella consegna dell'assegno e dunque nell'adempimento dell'obbligazione di mantenimento.
A sostegno delle proprie istanze di modifica, la ricorrente deduceva che la modalità di pagamento a fine d'anno della rivalutazione monetaria disposta con la sentenza di divorzio non le consentiva più di provvedere adeguatamente alle accresciute esigenze del figlio divenuto ormai maggiorenne.
Regolarmente
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