Trib. Perugia, sentenza 12/11/2024, n. 389

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 12/11/2024, n. 389
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 389
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

N. V.G. 4897/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Mariella Roberti Presidente
Gaia Muscato Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4897/2023 v.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
MICHELANGELI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
FABIO MICHELANGELI RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE

pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.6.2023, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
– concordate con il coniuge e recepite nella sentenza n. 1587/2012 resa dal Tribunale di Perugia in data 22 novembre/10 dicembre 2012 – nella parte in cui, nel disciplinare le modalità di mantenimento del figlio, stabilivano che il contributo paterno sarebbe stato rivalutato annualmente e che la rivalutazione via via maturata sarebbe stata corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.
Con il medesimo ricorso la sig.ra chiedeva che, a integrazione della sentenza di divorzio, Parte_1 venisse indicato un termine per il versamento mensile dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e venisse stabilita la modalità del bonifico bancario, rappresentando che il sig. versava il proprio CP_1 contributo mediante assegno bancario che consegnava al figlio e che negli ultimi tempi, nei quali gli incontri padre-figlio si erano diradati, ciò comportava un ritardo nella consegna dell'assegno e dunque nell'adempimento dell'obbligazione di mantenimento.
A sostegno delle proprie istanze di modifica, la ricorrente deduceva che la modalità di pagamento a fine d'anno della rivalutazione monetaria disposta con la sentenza di divorzio non le consentiva più di provvedere adeguatamente alle accresciute esigenze del figlio divenuto ormai maggiorenne.
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