Trib. Campobasso, sentenza 08/01/2025, n. 16
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Testo completo
R.G. N. 1664/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1664 dell'anno 2020
TRA
PA IA (C.F. [...]), UE IA (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dagli avv.ti Simone Di Pardo e Michele Sansone
- ricorrenti -
E
TIM S.P.A. (P. IVA 00488410010), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio
Luciano
NONCHÉ
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. - INWIT S.p.a. - (P. IVA 08936640963), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Caiaffa
- resistenti -
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 18.11.2020, EL AV e AN AV adivano il Tribunale di Campobasso, rappresentando, in punto di fatto, che:
- in data 16.07.2001 EL AV aveva acquistato il terreno identificato nel catasto del Comune di Campobasso al foglio 66, particella n. 957, e che con atto pubblico del 4.12.2013 EL AV
e AN AV avevano acquistato la piena proprietà del terreno identificato nel catasto del
Comune di Campobasso al foglio 66, particelle n. 1294 e 955;
- EL AV aveva autorizzato, su richiesta della TIM S.p.a., il posizionamento temporaneo di una stazione radio base funzionale al servizio di telefonia mobile, per il periodo intercorrente tra il
20.05.2002 e il 26.03.2004;
- decorso il suddetto termine essi avevano deciso di agire giudizialmente, nei confronti della TIM
S.p.a. e della INWIT S.p.a., per ottenere la rimozione della stazione mobile base, non effettuata
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spontaneamente dalle predette, la loro condanna al pagamento di un indennizzo da illegittima occupazione, nonché il risarcimento del danno subito;
- nel corso del giudizio, in data 26.09.2018, le parti avevano concluso un accordo transattivo, in forza del quale la TIM S.p.a. e la INWIT S.p.a. si obbligavano a corrispondere ai AV un indennizzo complessivo di euro 55.000,00, ed a rilasciare il terreno occupato entro il 31.01.2019, ragion per cui il giudizio veniva abbandonato ex art. 309 c.p.c.;
- considerato che l'immobile non era stato rilasciato nei termini previsti, in data 2.08.2019 le parti avevano stipulato un secondo accordo transattivo, attraverso cui la TIM S.p.a. e la INWIT S.p.a. avevano riconosciuto in loro favore la somma omnicomprensiva di euro 18.000,00, a titolo di indennizzo forfettario per i danni subìti, nonchè la somma di euro 2.000,00 (oltre rimb. forf. del 15%,
IVA e CPA) a titolo di spese legali, si erano impegnate a rilasciare il terreno occupato entro il
31.08.2019 “libero da qualsiasi impianto e/o relativo sotto servizio e collegamenti aerei su pali, pozzetti di cavidotti e qualsivoglia opera realizzata a suo tempo dalla TIM” e, precisando che tale termine era da considerarsi come essenziale, si erano obbligate a corrispondere loro, a titolo di penale, la somma di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile successivo al
31.08.2019;
- le due società avevano corrisposto gli importi dovuti, ma non avevano rimosso le strutture presenti sul terreno, e non avevano corrisposto le penali convenute.
Rappresentando la sussistenza di un inadempimento rispetto alle transazioni di cui sopra da parte delle controparti, i ricorrenti ne chiedevano la condanna all'adempimento delle obbligazioni convenute, e dunque alla rimozione dei beni ancora esistenti sul terreno di loro proprietà, nonché al pagamento della penale maturata fino al 9.11.2020, quantificata in euro 87.000,00, e della somma di euro 200,00 per ogni giorno di inadempimento fino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa del 18.02.2021 si costituiva in giudizio la TIM S.p.a., che eccepiva preliminarmente:
- l'improcedibilità della domanda per carenza dei presupposti di cui agli artt. 702 bis e s.s. c.p.c., chiedendo fosse disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essere estranea alla transazione del
2.08.2019, intervenuta tra i ricorrenti e la Infrastrutture Wireless Italia S.p.A. (INWIT S.p.A.), e non sottoscritta invece da lei.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda stessa, in quanto:
- le apparecchiature insistenti sul terreno in proprietà dei ricorrenti, necessarie per il funzionamento della stazione radio base, rientranti nella gestione della INWIT S.p.A., sarebbero state da quest'ultima rimosse;
- non sarebbe stata invece oggetto di accordo, nemmeno nella prima delle transazioni indicata dai ricorrenti (sottoscritta da tutte le parti in causa) la rimozione della linea telefonica aerea, con accessori,
a servizio anche della telefonia fissa, della quale mai i ricorrenti avrebbero chiesto lo spostamento.
All'udienza del 2.03.2021 il giudice precedentemente titolare della causa dichiarava la contumacia della INWIT S.p.A. e disponeva il mutamento del rito.
La causa veniva istruita, oltre che in via documentale, anche mediante una consulenza tecnica
d'ufficio.
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Lo scrivente giudice - avuto riguardo agli esiti dell'espletata CTU (nel corso della quale le parti avevano più volte manifestato una volontà conciliativa), nonché alla circostanza per cui TIM s.p.a. si era resa disponibile a rimuovere l'infrastruttura in proprietà (palo, linea aerea e pozzetto), previa autorizzazione dei ricorrenti all'accesso ai luoghi e realizzazione, a proprie spese, di una nuova linea telefonica a servizio delle utenze già servite, con percorso alternativo a quello esistente, che non avrebbe interessato la proprietà AV - disponeva l'esperimento di una procedura di mediazione, ex art. 5, comma 2 d.lvo 28/10 e succ. modif.
Con comparsa del 30.01.2024 si costituiva in giudizio la INWIT S.p.a., che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le infrastrutture ancora presenti sul sito di proprietà dei ricorrenti
(ed in particolare la linea aerea Telecom, con relativo palo e pozzetto) apparterrebbero a soggetti terzi rispetto a lei, ed in particolare a Tim S.p.A., come del resto esplicitamente riconosciuto da quest'ultima negli atti difensivi del presente giudizio, nonché confermato nella CTU in atti.
Rappresentava di aver assolto, per quanto ad essa riferibile e nel rispetto dei termini stabiliti, agli obblighi assunti con la transazione sottoscritta il 02.08.2019, come evincibile dal verbale di restituzione parziale del 30.08.2019 (data antecedente a quella del 31.08.2019, convenuta per il rilascio del terreno), nel quale si dava atto che, a quella data, sul terreno oggetto di causa non era più presente nessun bene appartenente a Inwit S.p.A.
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulava istanza, ai sensi dell'art. 1384 c.c., di riduzione della penale ex adverso richiesta, ritenuta manifestamente eccessiva, anche alla luce