Trib. Urbino, sentenza 06/12/2024, n. 70

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Urbino, sentenza 06/12/2024, n. 70
Giurisdizione : Trib. Urbino
Numero : 70
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Vera Colella ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 52/2020 R. a.c.c. promossa da:
, nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...]
Nicola GALEANO e Flora SAVASTANO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano via Morigi 13, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Mariano n. 2 in proprio e personalmente nonché quale omonimo titolare p.t. della ditta individuale BO , con sede in Piobbico, Loc. Cardella (C.F: CP_1 [...]
– P.I.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2 P.IVA_1
Roberto Righi del Foro di Pesaro con studio in Pesaro, Via Degli Abeti n. 128 , ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del predetto avvocato
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 11.02.2020 la ricorrente esponeva di aver instaurato una relazione sentimentale con il sig. di essersi pertanto trasferita presso CP_1
l'agriturismo Caprareccia di proprietà di quest'ultimo ivi iniziando a svolgere la propria
attività lavorativa in qualità dapprima di cameriera e successivamente di responsabile del ristorante.
A supporto di quanto dedotto esponeva che, dopo un primo periodo, dall'aprile 2015 al
18.02.2017 nel corso del quale aveva lavorato in assenza di alcun contratto, a seguito della sottoscrizione, in data 10.11.2016 avanti il SUI della Prefettura di Pesaro del contratto di soggiorno rep. n. P – PS/L/Q/2015/100479 con cui il signor veniva autorizzato ad CP_1
assumere la ricorrente presso la propria struttura recettiva, in data 18.02.2017, il signor formalizzava l'assunzione della signora con contratto di lavoro CP_1 Parte_1
subordinato a tempo parziale determinato, con inizio della prestazione a far data dal
18.02.2017 sino al 30.07.2017, a mezzo del quale la ricorrente veniva inquadrata al IV livello del CCNL Settore Pubblici Esercizi Confcommercio, con la mansione di cameriera, secondo il seguente orario: 11.30 – 13.30 dal lunedì al venerdì;
ore 11.30 – 14.30 durante il week end, un riposo settimanale il mercoledì (doc. 8 del ricorso);
in data 21.09.2017 la
Prefettura di Pesaro rilasciava un nuovo nulla osta al lavoro stagionale, rep. n. P –
PS/L/Q/2017/100299, che autorizzava la ricorrente e proseguire il rapporto di lavoro con il signor (doc. 11 del ricorso). CP_1
In data 28.04.2018 il signor faceva infine sottoscrivere alla ricorrente un nuovo CP_1
contratto part- time a tempo indeterminato con il medesimo inquadramento, la medesima mansione di cameriera, IV livello di inquadramento, mansione cameriere di ristorante,
CCNL applicato – per i dipendenti di aziende alberghiere;
pubblici esercizi;
stabilimenti balneari;
alberghi diurni;
imprese di viaggio e turismo;
campeggi e villaggi turistici, con il seguente orario di lavoro: 10.00 – 14.00 dal lunedì al martedì;
riposo il mercoledì;
10.00 –
13.30 dal giovedì al venerdì;
18.00 – 23.00 il sabato e 10.00 – 15.00 la domenica (doc. 12 del ricorso).
La ricorrente, come sopra esposto, assumeva tuttavia di avere svolto la superiore mansione di responsabile del ristorante, invocando il diritto di essere inquadrata al 1 livello del CCNL di riferimento, e deduceva di avere in realtà lavorato ogni giorno dalle 7.00 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 01.00, dal lunedì alla domenica, senza riposo settimanale e senza essere retribuita, se non nella misura di euro 300,00 mensili.
Il rapporto lavorativo perdurava fino al 31.08.2019,data in cui la signora T_
rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, avendo scoperto il signor CP_1
intratteneva una storia sentimentale parallela con un'altra donna, invitando il signor a CP_1
corrispondere gli stipendi dovuti e non pagati, maggiorati delle ferie non pagate, straordinari
e TFR dal 15 aprile 2015 al 31.08.2019 (doc. 13 del ricorso).
La ricorrente, con note del 4.12.2024, dopo avere rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva inizialmente svolta in ricorso, rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi