Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 5
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3423/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3423/2021 promossa da:
AS AN, assistito dall'avv. VETERE MARCO , ed elettivamente domiciliato in
VIA CRISTOFARO , 2 87100 COSENZA
ATTRICE contro
GROUPAMA ASSICURAZIONE SPA, assistito dall'avv. PUTERIO CARMELO , ed elettivamente domiciliato in VIA VICO NUOVO 87043 BISIGNANO
CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, in uno con il lungo periodo di malattia sofferta, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione notificato in data24.09.2021 la sig.ra LY SI ha convenuto in giudizio, davanti l'intestato Tribunale, la Groupama Assicurazioni Spa ai fini di ottenere il pagamento dell'indennizzo, pari ad € 12.550,00, per il furto della sua autovettura Fiat Panda targata FY198AS –
Telaio n° ZFA31200003D06997.
Deduceva in particolare di essere proprietaria dell'autovettura Fiat Panda targata FY198AS – Telaio n°
ZFA31200003D06997 e di aver stipulato con la compagnia Groupama Assicurazioni SpA contratto di polizza numero 000098109805754, che prevedeva, tra l'altro, l'indennizzo in caso di furto totale o parziale dell'autovettura per un valore di € 12.550,00.
Esponeva, altresì, che in data 22.05.2020 tra le ore 15:45 e le ore 18:00 circa, subiva il furto dell'autovettura Fiat Panda targata FY 198 AS che si trovava regolarmente parcheggiata e chiusa a pagina 1 di 3
chiave in Cosenza ( Cs) Via Popilia all'altezza della traversa Via Pietro “Pierino” Buffone;
informata la sala Operativa di sicurezza poiché sull'autovettura era installato il sistema di antifurto satellitare nonché denuncia di furto presso la Procura della Repubblica di Cosenza chiedeva il pagamento dell'indennizzo alla compagnia assicurativa Groupama per il furto subito (e per il quale vi era copertura assicurativa) pari al valore a nuovo di mercato dell'autovettura ovvero pari ad € 12.500,00.
2. Si costituiva in giudizio la GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA impugnando e contestando la domanda e chiedendone il rigetto, poiché improponibile, inammissibile ed
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3423/2021 promossa da:
AS AN, assistito dall'avv. VETERE MARCO , ed elettivamente domiciliato in
VIA CRISTOFARO , 2 87100 COSENZA
ATTRICE contro
GROUPAMA ASSICURAZIONE SPA, assistito dall'avv. PUTERIO CARMELO , ed elettivamente domiciliato in VIA VICO NUOVO 87043 BISIGNANO
CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, in uno con il lungo periodo di malattia sofferta, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione notificato in data24.09.2021 la sig.ra LY SI ha convenuto in giudizio, davanti l'intestato Tribunale, la Groupama Assicurazioni Spa ai fini di ottenere il pagamento dell'indennizzo, pari ad € 12.550,00, per il furto della sua autovettura Fiat Panda targata FY198AS –
Telaio n° ZFA31200003D06997.
Deduceva in particolare di essere proprietaria dell'autovettura Fiat Panda targata FY198AS – Telaio n°
ZFA31200003D06997 e di aver stipulato con la compagnia Groupama Assicurazioni SpA contratto di polizza numero 000098109805754, che prevedeva, tra l'altro, l'indennizzo in caso di furto totale o parziale dell'autovettura per un valore di € 12.550,00.
Esponeva, altresì, che in data 22.05.2020 tra le ore 15:45 e le ore 18:00 circa, subiva il furto dell'autovettura Fiat Panda targata FY 198 AS che si trovava regolarmente parcheggiata e chiusa a pagina 1 di 3
chiave in Cosenza ( Cs) Via Popilia all'altezza della traversa Via Pietro “Pierino” Buffone;
informata la sala Operativa di sicurezza poiché sull'autovettura era installato il sistema di antifurto satellitare nonché denuncia di furto presso la Procura della Repubblica di Cosenza chiedeva il pagamento dell'indennizzo alla compagnia assicurativa Groupama per il furto subito (e per il quale vi era copertura assicurativa) pari al valore a nuovo di mercato dell'autovettura ovvero pari ad € 12.500,00.
2. Si costituiva in giudizio la GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA impugnando e contestando la domanda e chiedendone il rigetto, poiché improponibile, inammissibile ed
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi