Trib. Potenza, sentenza 07/11/2024, n. 1820

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 07/11/2024, n. 1820
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 1820
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

R.G. N. 1814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1814/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 27.9.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
City (Nigeria) il 28.8.1991 e residente in [...], cittadina nigeriana, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSADELE GIUGLIANO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla C.F._2
via Brescia n. 26 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO CILLIS (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4
elettivamente domiciliato in Potenza alla piazza Alcide De Gasperi n. 7 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;

-INTERVENTORE EX LEGE-
1


R.G. N. 1814/2024
OGGETTO: separazione personale;

CONCLUSIONI: per le parti private e per il P.M. come da verbale di udienza del
27.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 15.5.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, con il quale aveva contratto matrimonio civile in Pietragalla (PZ) in data 23.8.2020, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie (3.10.2016) ed Per_1
(27.6.2019). Per_2
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento del marito contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. In particolare, la ricorrente ha esposto che il marito faceva uso abituale di sostanze stupefacenti che lo avevano reso «nervoso, irascibile, impaziente, assolutamente non collaborativo con la moglie, offensivo, minaccioso e anche violento», sia verbalmente sia fisicamente. Ebbene, in seguito all'ennesimo e ultimo episodio di violenza avvenuto in data 13.12.2023, la ricorrente aveva sporto querela nei confronti del marito e si era allontanata dalla casa coniugale, portando con sé le figlie presso la casa-rifugio gestita dalla Associazione Telefono Donna in Potenza.
La resistente ha - altresì - dedotto che «a seguito della querela il marito era stato attinto da un divieto di avvicinamento col provvedimento reso dal GIP di Potenza nel proc. penale n. 3911/2023 Mod 21 e n. 4355/2023 dal Gip di Potenza;
tale misura era stata poi revocata e il procedimento penale era […] pendente».

Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito per violazione dei doveri discendenti dal matrimonio e per il pregiudizio arrecato alla prole;

2) Disporre l'affidamento delle figlie condiviso tra i genitori;

3) Disporre la collocazione delle figlie presso la madre;

4) Regolamentare gli incontri tra il padre e le figlie disponendo che:
a) il padre tenga con sé le figlie almeno due pomeriggi alla settimana dalla loro uscita di scuola fino alle ore 21,00 sancendo che sia compito del padre, nei suoi giorni di visita, prelevare le figlie all'uscita da scuola, far fare loro i compiti, farle cenare per poi riportarle dalla madre dopo cena;

2
R.G. N. 1814/2024
b) che le tenga con sé a settimane alterne, dal sabato mattina alla sera della domenica con prelievo dall'abitazione dove esse vivono con la madre alle ore 9 del sabato e riaccompagnamento alle ore 21 della domenica;

c) che durante le vacanze natalizie il padre tenga con sé le figlie almeno per cinque giorni consecutivi comprendenti un anno i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e
l'anno successivo il 31 dicembre ed il 1° gennaio;

d) che durante le vacanze pasquali il padre tenga con sé le figlie per almeno tre giorni consecutivi comprendenti un anno la Domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in Albis;

e) che in estate il padre tenga con sé le figlie per un periodo di due settimane, da concordarsi entro fine maggio con
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi