Trib. Como, sentenza 07/12/2024, n. 1285
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Testo completo
R.G. N. 2001/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2001/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. , cittadino italiano, con l'avv. Francesco Cima C.F._1
Vivarelli
RICORRENTE contro
( ), nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
SC (CO) alla via Lambro n. 5, C.F. , cittadina italiana, con l'avv. C.F._2
Laura Lombardino
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8
Per entrambe le parti: <1) La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico, Controparte_1 con corrispettiva rinuncia da parte del Sig. a richiedere l'assegno unico e/o gli assegni Pt_1
familiari e con tale assegno unico provvederà al mantenimento ordinario dei figli Per_1
e assumendosi, inoltre, il padre direttamente il mantenimento ordinario di Per_2 Per_3
e per i periodi di permanenza presso di sé senza che possa ripetere tali somme Per_2 Per_3
dalla Sig.ra la Sig.ra si impegna, pertanto, a presentare annualmente la CP_1 CP_1
domanda per l'ottenimento dell'assegno unico. Resta inteso che in caso di mutamento della normativa di riferimento dell'assegno unico da parte della Sig.ra il padre contribuirà al CP_1
mantenimento di versando rispettivamente alla moglie la somma di € 300,00=, in caso di Per_1 perdita totale dell'assegno unico o, in caso di riduzione parziale al di sotto della somma totale di
€ 600,00, integrando la differenza fino ad arrivare ad € 600,00 in modo tale che la somma tra assegno unico percepito dalla sig.ra e l'integrazione dovuta dal sig. non sia mai CP_1 Pt_1 inferiore alla somma di € 600,00 indicizzata ed entro il 10 di ogni mese. 2) Tutte le spese straordinarie dei figli saranno ripartite tra i coniugi al 50% secondo il vigente protocollo famiglia. 3) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocati come da calendario individuato nella CTU svolta nella causa di separazione (pagg da 68 e Persona_4
69), con collocamento paritetico alternato di e e collocamento prevalente di Per_2 Per_3
presso la madre, e assegnazione della casa coniugale in forza di tale collocamento alla Per_1
Sig.ra in aggiunta a quanto previsto dal calendario della CTU , attualmente CP_1 Per_5
vigente, il padre potrà tenere con se e a domeniche alternate dalle ore 8.00-9.30 Per_2 Per_3
(la Sig.ra preavviserà il marito entro il venerdì precedente riguardo l'esatto orario di CP_1
prelievo dei fi-gli) con pernottamento ed accompagnamento a scuola il lunedì;
a specificazione di quanto sopra si precisa, pertanto, quanto segue: e a settimane alterne, Per_2 Per_3
staranno con il padre, una settimana dalla domenica mattina dalle ore 8.00-9.30 (la Sig.ra preavviserà il marito entro il venerdì precedente riguardo l'esatto orario di prelievo dei CP_1
figli) e successivamente con prosecuzione del calendario come da CTU e, dunque, Per_5
sino al giovedì quando il padre li accompagnerà a scuola e saranno presi in carico dalla madre all'uscita di scuola del giovedì sino all'accompagnamento a scuola il lunedì successivo quando saranno presi in carico dal padre all'uscita di scuola, stando presso di lui sino al giovedì , entrata a scuola, per poi essere presi in carico dalla madre dal giovedì uscita di scuola sino alla domenica mattina ore 8.00 – 9.30 quando staranno con il padre sino all'accompagnamento a
pagina 2 di 8 scuola con prosecuzione secondo il calendario della CTU come sopra e così via. Per Per_5
quanto riguarda ci si riporta integralmente a quanto stabilito dalla CTU a Per_1 Per_5
pag. 69, lo stesso dicasi per quanto riguarda vacanze natalizie, pasquali, estive e ponti attaccati ai fine settimana;
si richiama inoltre il Vademecum contenuto nella CTU alle pag. da Per_5
69 a 72;
4) I genitori stabiliscono, inoltre, di far continuare il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con l'attivazione di tutti gli interventi di supporto necessari per i minori e per i genitori, ivi incluso l'educatore individuato dalla CTU e di Per_5
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il centro Icarus;
5) Entrambi i coniugi, disponendo di un lavoro e di propria capacità lavorativa, rinunciano reciprocamente a chiedere l'assegno divorzile per sé stessi e a ogni altra domanda di contenuto patrimoniale per se stessi;
6) Spese di giudizio interamente compensate>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e hanno contratto matrimonio a NO SC (CO) Parte_1 Controparte_1
con rito civile il 10/11/2007 (atto n. 13, parte I, anno 2007), con regime patrimoniale di separazione dei beni, e si sono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2001/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. , cittadino italiano, con l'avv. Francesco Cima C.F._1
Vivarelli
RICORRENTE contro
( ), nata in [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
SC (CO) alla via Lambro n. 5, C.F. , cittadina italiana, con l'avv. C.F._2
Laura Lombardino
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8
Per entrambe le parti: <1) La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico, Controparte_1 con corrispettiva rinuncia da parte del Sig. a richiedere l'assegno unico e/o gli assegni Pt_1
familiari e con tale assegno unico provvederà al mantenimento ordinario dei figli Per_1
e assumendosi, inoltre, il padre direttamente il mantenimento ordinario di Per_2 Per_3
e per i periodi di permanenza presso di sé senza che possa ripetere tali somme Per_2 Per_3
dalla Sig.ra la Sig.ra si impegna, pertanto, a presentare annualmente la CP_1 CP_1
domanda per l'ottenimento dell'assegno unico. Resta inteso che in caso di mutamento della normativa di riferimento dell'assegno unico da parte della Sig.ra il padre contribuirà al CP_1
mantenimento di versando rispettivamente alla moglie la somma di € 300,00=, in caso di Per_1 perdita totale dell'assegno unico o, in caso di riduzione parziale al di sotto della somma totale di
€ 600,00, integrando la differenza fino ad arrivare ad € 600,00 in modo tale che la somma tra assegno unico percepito dalla sig.ra e l'integrazione dovuta dal sig. non sia mai CP_1 Pt_1 inferiore alla somma di € 600,00 indicizzata ed entro il 10 di ogni mese. 2) Tutte le spese straordinarie dei figli saranno ripartite tra i coniugi al 50% secondo il vigente protocollo famiglia. 3) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocati come da calendario individuato nella CTU svolta nella causa di separazione (pagg da 68 e Persona_4
69), con collocamento paritetico alternato di e e collocamento prevalente di Per_2 Per_3
presso la madre, e assegnazione della casa coniugale in forza di tale collocamento alla Per_1
Sig.ra in aggiunta a quanto previsto dal calendario della CTU , attualmente CP_1 Per_5
vigente, il padre potrà tenere con se e a domeniche alternate dalle ore 8.00-9.30 Per_2 Per_3
(la Sig.ra preavviserà il marito entro il venerdì precedente riguardo l'esatto orario di CP_1
prelievo dei fi-gli) con pernottamento ed accompagnamento a scuola il lunedì;
a specificazione di quanto sopra si precisa, pertanto, quanto segue: e a settimane alterne, Per_2 Per_3
staranno con il padre, una settimana dalla domenica mattina dalle ore 8.00-9.30 (la Sig.ra preavviserà il marito entro il venerdì precedente riguardo l'esatto orario di prelievo dei CP_1
figli) e successivamente con prosecuzione del calendario come da CTU e, dunque, Per_5
sino al giovedì quando il padre li accompagnerà a scuola e saranno presi in carico dalla madre all'uscita di scuola del giovedì sino all'accompagnamento a scuola il lunedì successivo quando saranno presi in carico dal padre all'uscita di scuola, stando presso di lui sino al giovedì , entrata a scuola, per poi essere presi in carico dalla madre dal giovedì uscita di scuola sino alla domenica mattina ore 8.00 – 9.30 quando staranno con il padre sino all'accompagnamento a
pagina 2 di 8 scuola con prosecuzione secondo il calendario della CTU come sopra e così via. Per Per_5
quanto riguarda ci si riporta integralmente a quanto stabilito dalla CTU a Per_1 Per_5
pag. 69, lo stesso dicasi per quanto riguarda vacanze natalizie, pasquali, estive e ponti attaccati ai fine settimana;
si richiama inoltre il Vademecum contenuto nella CTU alle pag. da Per_5
69 a 72;
4) I genitori stabiliscono, inoltre, di far continuare il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con l'attivazione di tutti gli interventi di supporto necessari per i minori e per i genitori, ivi incluso l'educatore individuato dalla CTU e di Per_5
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il centro Icarus;
5) Entrambi i coniugi, disponendo di un lavoro e di propria capacità lavorativa, rinunciano reciprocamente a chiedere l'assegno divorzile per sé stessi e a ogni altra domanda di contenuto patrimoniale per se stessi;
6) Spese di giudizio interamente compensate>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e hanno contratto matrimonio a NO SC (CO) Parte_1 Controparte_1
con rito civile il 10/11/2007 (atto n. 13, parte I, anno 2007), con regime patrimoniale di separazione dei beni, e si sono
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