Trib. Torino, sentenza 13/02/2024, n. 984
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Testo completo
N. R.G. 11562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Federica Francesca Levrino Giudice Relatore dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11562/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1 via Crimea n. 6 presso lo studio dell'avv. NOTARISTEFANO MARINA e l'avv. Avv. LUCA
CALLÀ che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 C.F._2
BALDESSANO, 8 10022 CARMAGNOLA presso lo studio dell'avv. COPPOLA ANNALISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“modifica le proprie conclusioni con esclusivo riferimento al regime visita instando affinché i figli in periodo scolastico stiano con la mamma a weekend alternati ma con esclusione del mercoledì in quanto, in particolare, non svolgerebbe regolarmente i compiti, e rimettendo alla volontà dei Per_1
figli di decidere se andare dalla mamma il mercoledì, mentre verrebbe ripristinato anche il giorno infrasettimanale del mercoledì nei periodi di sospensione scolastica, senza pernotto come attualmente avviene. Per il resto si richiama alle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, rilevando in particolare come sotto il profilo economico sia emerso dalla documentazione ex adverso prodotta che la IG.ra abbia capacità di risparmio accantonando mensilmente € 100 CP_1 su un fondo, oltre a percepire la metà dell'AU ammontante complessivamente a € 440 mensili, nonostante i tempi di permanenza siano prevalenti presso il padre”
Per parte resistente
“si oppone ad una riduzione dei tempi di permanenza dei minori presso la madre come ex adverso richiesto alla luce anche delle valutazioni condotte dai professionisti che seguono i minori i quali, stante il miglioramento dei rapporti madre-figli nell'ultimo anno, non hanno rilevato alcuna opposizione ad integrare il calendario di visita. Sulle dichiarazioni rese dei minori in sede di audizione rileva come emerga una fisiologica opposizione adolescenziale dei figli verso il genitore.
In ogni caso modifica le conclusioni di cui ai propri atti introduttivi e chiede confermarsi la collocazione dei minori presso il padre nonché confermarsi l'attuale regime in essere con i weekend alternati e un pomeriggio infrasettimanali individuato nella giornata del mercoledì, rinunciando dunque a richiedere l'ampliamento nella giornata del martedì, salvo prevedere la possibilità per i figli di trascorrere con la madre ulteriori momenti che gli stessi riterranno opportuni. Sul contributo al mantenimento rileva come il IG. può contare su una condivisione delle spese con Parte_1 la compagna e che l'aumento degli esborsi che sostiene anche di natura abitativa sia di frutto di una scelta volontaria dello stesso, rileva che la IG.ra abbia una condizione retributiva CP_1 inferiore a quella dell'ex marito, quanto alle aumentate eIGenze per i figli rileva che la madre si occupi dell'acquisto di capi di abbigliamento dei figli e la circostanza non è stata contestata dalla controparte e pertanto alla luce di tali considerazioni, si rende disponibile a riconoscere all'ex marito la propria metà dell'assegno unico, nonché a sostenere il 50% delle spese straordinarie per i figli, nonché infine a versare tutti i mesi a titolo di anticipo delle spese straordinarie la misura di €
150, salvo conguaglio semestrale. Sulle ulteriori questioni richiama le conclusioni di cui alla propria comparsa. Chiede invitare le parti ad un percorso di mediazione per migliorare la comunicazione reciproca”
Per il P.M.: non ha concluso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
MACELLO il 21/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MACELLO (atto n. 4 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29 aprile 2009 e il 13 luglio 2011. Per_2 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Federica Francesca Levrino Giudice Relatore dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11562/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1 via Crimea n. 6 presso lo studio dell'avv. NOTARISTEFANO MARINA e l'avv. Avv. LUCA
CALLÀ che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 C.F._2
BALDESSANO, 8 10022 CARMAGNOLA presso lo studio dell'avv. COPPOLA ANNALISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“modifica le proprie conclusioni con esclusivo riferimento al regime visita instando affinché i figli in periodo scolastico stiano con la mamma a weekend alternati ma con esclusione del mercoledì in quanto, in particolare, non svolgerebbe regolarmente i compiti, e rimettendo alla volontà dei Per_1
figli di decidere se andare dalla mamma il mercoledì, mentre verrebbe ripristinato anche il giorno infrasettimanale del mercoledì nei periodi di sospensione scolastica, senza pernotto come attualmente avviene. Per il resto si richiama alle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, rilevando in particolare come sotto il profilo economico sia emerso dalla documentazione ex adverso prodotta che la IG.ra abbia capacità di risparmio accantonando mensilmente € 100 CP_1 su un fondo, oltre a percepire la metà dell'AU ammontante complessivamente a € 440 mensili, nonostante i tempi di permanenza siano prevalenti presso il padre”
Per parte resistente
“si oppone ad una riduzione dei tempi di permanenza dei minori presso la madre come ex adverso richiesto alla luce anche delle valutazioni condotte dai professionisti che seguono i minori i quali, stante il miglioramento dei rapporti madre-figli nell'ultimo anno, non hanno rilevato alcuna opposizione ad integrare il calendario di visita. Sulle dichiarazioni rese dei minori in sede di audizione rileva come emerga una fisiologica opposizione adolescenziale dei figli verso il genitore.
In ogni caso modifica le conclusioni di cui ai propri atti introduttivi e chiede confermarsi la collocazione dei minori presso il padre nonché confermarsi l'attuale regime in essere con i weekend alternati e un pomeriggio infrasettimanali individuato nella giornata del mercoledì, rinunciando dunque a richiedere l'ampliamento nella giornata del martedì, salvo prevedere la possibilità per i figli di trascorrere con la madre ulteriori momenti che gli stessi riterranno opportuni. Sul contributo al mantenimento rileva come il IG. può contare su una condivisione delle spese con Parte_1 la compagna e che l'aumento degli esborsi che sostiene anche di natura abitativa sia di frutto di una scelta volontaria dello stesso, rileva che la IG.ra abbia una condizione retributiva CP_1 inferiore a quella dell'ex marito, quanto alle aumentate eIGenze per i figli rileva che la madre si occupi dell'acquisto di capi di abbigliamento dei figli e la circostanza non è stata contestata dalla controparte e pertanto alla luce di tali considerazioni, si rende disponibile a riconoscere all'ex marito la propria metà dell'assegno unico, nonché a sostenere il 50% delle spese straordinarie per i figli, nonché infine a versare tutti i mesi a titolo di anticipo delle spese straordinarie la misura di €
150, salvo conguaglio semestrale. Sulle ulteriori questioni richiama le conclusioni di cui alla propria comparsa. Chiede invitare le parti ad un percorso di mediazione per migliorare la comunicazione reciproca”
Per il P.M.: non ha concluso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
MACELLO il 21/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MACELLO (atto n. 4 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29 aprile 2009 e il 13 luglio 2011. Per_2 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente
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