Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4826

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4826
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4826
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 9765/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to FALCETTA Parte_1
DAVIDE
ricorrente contro
- Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza odierna.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver sottoscritto contratti a termine con il ministero convenuto presso istituti scolastici della provincia di Bari e di aver prestato servizio come docente precario per supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico 2020/2021, maturando crediti a titolo di retribuzione professionale docenti;
lamentando l'omessa erogazione della retribuzione professionali docenti prevista dal CCNL Comparto
Scuola del 15.03.2001;
vantandone il diritto anche in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione richiamata, adiva l'intestato


tribunale per il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti pretesa e per la condanna del CP_1 convenuto al pagamento dell'importo spettante secondo i criteri di calcolo previsti dalle tabelle stipendiali della contrattazione collettiva con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti pari alla complessiva somma di € 1.338,60 oltre interessi, con il favore delle spese processuali da distrarre. Produceva documentazione.
Sebbene ritualmente convenuto non si costituiva né compariva nel corso del giudizio il ministero resistente. Ne veniva dichiarata la contumacia.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito saranno esposte.
In via preliminare occorre dare atto dell'importante arresto della
Suprema Corte intervenuto nella medesima materia sottoposta al vaglio di questo Tribunale1.
Ai principi espressi sulla medesima questione in esame con la nota pronuncia dalla Suprema Corte occorre dare continuità ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.2.
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miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";

2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti
a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";

3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);

4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";

5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.

7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;

5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro ;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere Per_1 interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio
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