Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/10/2024, n. 1772
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Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3535/ 2023
TRA
ES UC, nata il [...], a [...]/Mare di Stabia (Na) e AL
NE, nato il [...] a Gragnano (NA), in [...] genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore AL AR nato il [...] a
C/Mare di Stabia (NA) rappresentato e difeso dall'avv. SOMMA CATELLO
MASSIMO presso il cui studio elettivamente domiciliano in Indirizzo
Telematico
Ricorrenti
E
I.N.P.S. rappresentato e difeso dall' avv.ti AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV. MASSIMO DI LAURO - CORSO
VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Nel presente giudizio il ricorrente chiede la concessione della indennità di frequenza (proposta dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L'INPS chiede il rigetto del ricorso per le argomentazioni svolte nella memoria difensiva. In via pregiudiziale si deve ritenere che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere o l'estinzione del giudizio che presuppongono la rinuncia anche da parte dell'INPS all'accertamento giudiziale. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ritualmente convenuto e parte del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l'I.N.P.S. della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all'I.N.P.S. se il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'i ndennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari Istituto 23/10/98 12/11/98). Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non
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