Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 498

TRIB Catania
Sentenza
3 febbraio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 498
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 498
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito della camera di consiglio del 3.2.2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 953/2024, promossa da:

RI VI NN, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Maria
Paratore;

-ricorrente- contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Vetri;

-resistente-

Oggetto: Naspi.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da conclusioni di cui all'odierno verbale di udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente, ZA NN OR ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di avere rifiutato il trasferimento oltre 50 km disposto dalla datrice di lavoro, TI Italia s.p.a., nella sede di San Giuliano Milanese per chiusura del punto vendita di Catania, San Giuseppe la Rena, cui essa era assegnata, in quanto implicante un peggioramento delle condizioni di lavoro tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, ha dedotto di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa e che la società aveva contestato la sussistenza della giusta causa dell'atto di recesso, comunicando all'ufficio di collocamento che le dimissioni erano state volontarie e di tal guisa precludendo ad essa ricorrente la possibilità di percepire la Naspi.
1
Ha aggiunto l'istante di avere presentato la domanda amministrativa per ottenere la Naspi e che l'Inps aveva respinto la domanda, riconoscendo la legittimità del trasferimento e qualificando come volontario il rifiuto di essa lavoratrice di trasferirsi, con conseguente insussistenza della giusta causa delle dimissioni.
Quindi, parte ricorrente, argomentato in ordine all'illegittimità della condotta dell'Inps e dedotto che il presupposto per l'accesso all'ammortizzatore sociale richiesto non andava ravvisato nella valutazione in ordine alla legittimità del trasferimento, quanto piuttosto nella perdita involontaria dell'occupazione, dedotta la sussistenza di quest'ultima per come discendente da una variazione notevolmente peggiorativa delle condizioni del rapporto di lavoro, ha chiesto di volersi riconoscere il diritto «alla percezione della Naspi giusta domanda del 10/7/2023 e conseguentemente condannare
l'Inps al pagamento di detta prestazione in suo favore dalla data della domanda».
Con memoria depositata il 12.6.2024, si è costituito l'Inps, deducendo che la CGIL aveva promosso ricorso ex art. 28 l. n 300/1970 per condotta antisindacale avverso TI Italia s.p.a. e che all'esito di tale giudizio, in ottemperanza al disposto del giudice, erano state modificate le comunicazioni
Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che esso Inps aveva potuto procedere alla liquidazione della Naspi anche nei confronti della parte ricorrente. L'Ente previdenziale ha quindi chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Svoltasi l'udienza di discussione, le parti sono state invitate a interloquire in ordine alla sopravvenuta cessazione della
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