Trib. Treviso, sentenza 22/02/2024, n. 438
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, nella causa n. 3896/2022 R.G., promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 20.6.2022 da
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A (C.F. 08936640963), elettivamente domiciliata in VENEZIA, S. Polo, Calle dei Botteri 1543, presso
l'Avv. FRANCESCA MANTOVAN, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (C.F. 80008290266), elettivamente domiciliato in CAMPOSAMPIERO, VIA DE GASPERI 16/1, presso l'Avv.
GENTILIN GIULIANO, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO OPPOSTO richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.01.24 mediante deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta;
sulle seguenti conclusioni delle parti:
Pagina 1 di 18 Per l'attrice opponente
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando questa al giudice amministrativo e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia parziale del contratto datato
30.11.2016 (art. 5) e del contratto datato 9.5.2018 (artt. 3 e 3bis) nelle parti in cui i canoni vengono determinati in violazione delle vigenti norme imperative e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda di pagamento così come formulata dall'ente opposto perché infondata in fatto ed in diritto e dichiarare che nulla è dovuto da Inwit al
Comune di Quinto di Treviso;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto sussistente un credito dell'ente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia parziale del contratto datato 30.11.2016 (art. 5) e del contratto datato 9.5.2018 (artt. 3 e
3bis) nelle parti in cui i canoni vengono determinati in violazione delle vigenti norme imperative, ridurre il preteso credito nella misura che sarà dimostrata dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia;
in ogni caso: condannare il Comune di Quinto di Treviso a restituire ad Inwit Spa la somma pagata in esecuzione dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i. opposto o, in subordine, la differenza tra la somma pagata e quella ritenuta dovuta.
Con vittoria di onorari, competenze e spese, oltre spese generali ed accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Si producono:
25) atto di concessione edilizia gratuita del Comune di Quinto del 23.8.2002;
Pagina 2 di 18 26) immagini tratte da google map.”.
Per il convenuto opposto
“1) Rigettarsi le domande dell'attrice opponente poiché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, per tutto quanto esposto in atti;
In ogni ipotesi
2) confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1243/2022 Tribunale di Treviso in ogni sua parte;
3) In ogni caso, condannare Infrastrutture Wireless LIne S.p.A. (in forma abbreviata
INWIT S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore del
Comune di Quinto di Treviso della somma di € 42.637,46, o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali dalle scadenze delle singole rate previste nei contratti al saldo effettivo.
Spese e compensi di causa interamente rifusi”. provvedendo fuori udienza, pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
a seguito di udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 20.06.22, Infrastrutture Wireless LIne
S.p.a. (di seguito, per brevità, Inwit S.p.a.) ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1243/22 del 16.05.22 (R.G. 1703/22), con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 42.637,46, oltre accessori e spese della fase monitoria, in favore del Comune di Quinto di Treviso.
Nel ricorso monitorio, il Comune predetto rappresentava:
a) che in data 09.05.2018 aveva concluso, quale parte locatrice, con ON
LI S.p.a. (parte conduttrice), per la durata di anni nove, un contratto di locazione di immobile appartenente al proprio patrimonio disponibile, avente ad oggetto un'area destinata all'installazione ed all'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche;
Pagina 3 di 18
b) che nella originaria posizione contrattuale di ON LI S.p.a. era poi subentrata (a seguito di vicende societarie che è qui superfluo riportare in dettaglio) l'odierna opponente;
c) che, con quest'ultima, il Comune aveva inoltre, in data 30.11.2016, già concluso altro contratto di locazione, sempre della durata di anni nove, avente ad oggetto distinto sedime, per il mantenimento e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazioni, già installate da LE LI S.p.a. e ON LI S.p.a.;
d) che Inwit S.p.a., dall'anno 2020, aveva unilateralmente ritenuto di non essere tenuta al versamento dei canoni relativi ai due contratti nella misura contrattualmente pattuita e ne aveva perciò omesso il pagamento per un totale di euro 42.637,46.
Va premesso che in corso di causa è stato disposto il mutamento del rito, da ordinario a locatizio, ai sensi degli artt. 426 e 447-bis c.p.c.
La causa, che verte in materia di locazione, è stata infatti introdotta con atto di citazione, anziché con ricorso.
Non si pone tuttavia alcuna questione relativa alla tempestività dell'opposizione, essendo stato l'atto di citazione depositato - tempestivamente rispetto al termine previsto dall'art. 641 c.p.c. - nella stessa data in cui è avvenuta la sua notificazione.
***
Deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione, sollevata da parte opponente, di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del G.A.
A sostegno dell'eccezione, viene richiamato l'art. 133 del codice del processo amministrativo: “
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge…b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti
Pagina 4 di 18 relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”.
Nel caso in esame - secondo la prospettazione dell'opponente - da un lato la controversia verterebbe certamente in tema di concessione di beni pubblici, riguardando aree demaniali comunali o comunque destinate ad un pubblico servizio;
dall'altro, non avrebbe ad oggetto il mancato pagamento del canone nella misura stabilita dalle due convenzioni sopra richiamate, bensì - in radice - la determinazione del canone stesso.
E' quindi necessario accertare preliminarmente se le aree su cui sono stati installati gli impianti rientrino o meno nel patrimonio disponibile dell'ente territoriale.
Costituisce infatti orientamento giurisprudenziale consolidato (da ultimo enunciato da Cass. S.U. n 21991/20) che, in difetto della destinazione a pubblico servizio e della conseguente ascrivibilità del bene pubblico al patrimonio indisponibile dell'Ente, la cessione in godimento a favore di privati, al di là del nomen juris che le parti abbiano dato al rapporto, viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione.
Secondo l'opponente, entrambe le aree apparterrebbero al demanio comunale o, quanto meno, al patrimonio indisponibile dell'Ente territoriale, mentre secondo il
Comune esse sarebbero entrambe ricomprese nel proprio patrimonio disponibile.
AREA DI VIA MATTEI
Nel contratto datato 30.11.2016 (doc. 6 fascicolo monitorio), punto f), il
Comune espressamente indica che l'area destinata all'installazione di infrastrutture per l'esercizio della telefonia mobile “fa parte del proprio patrimonio indisponibile”.
Pagina 5 di 18
Il Comune prospetta tuttavia che, al di là della definizione contenuta nel contratto - non vincolante ai fini della qualificazione e, di per sé sola, inidonea perciò ad imprimere un vincolo di destinazione - il terreno in questione sarebbe catastalmente identificato come “seminativo arborato”, urbanisticamente inserito in zona F2 per “attrezzature di interesse collettivo” e non per uso pubblico e per questo non rientrante ex lege tra quelli riservati necessariamente al patrimonio indisponibile (art. 826, secondo comma c.c.), né sarebbe stato destinato per atto amministrativo a servizio pubblico comunale (art. 826, terzo comma c.c.).
Sempre secondo la prospettazione del Comune convenuto opposto, neppure potrebbe sostenersi che l'area sulla quale sorge l'infrastruttura rientri nel patrimonio indisponibile del Comune per avere la realizzazione dell'impianto di telefonia mobile comportato la destinazione dei terreni ad un servizio pubblico, posto che l'attività di telecomunicazioni è definita dall'art. 3 co. 2 D. Lgs. n.
259/2003 come attività di “interesse generale”, nozione non assimilabile a quella di “servizio pubblico” (a riprova di ciò la circostanza che per fruire del servizio di telecomunicazioni offerto da società private i consumatori pagano delle tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato).
Infine, quand'anche il terreno in questione fosse rientrato, prima della locazione, nel patrimonio indisponibile per una delibera di destinazione ad uso pubblico comunale (di cui il Comune contesta però in radice l'esistenza), il venir meno - in concreto - di tale effettiva destinazione avrebbe comportato la perdita del vincolo di indisponibilità del bene, con conseguente suo declassamento a patrimonio disponibile dell'Ente.
Quest'ultimo rilievo è decisivo e, pertanto, assorbente.
Infatti, “affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, nella causa n. 3896/2022 R.G., promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 20.6.2022 da
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A (C.F. 08936640963), elettivamente domiciliata in VENEZIA, S. Polo, Calle dei Botteri 1543, presso
l'Avv. FRANCESCA MANTOVAN, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (C.F. 80008290266), elettivamente domiciliato in CAMPOSAMPIERO, VIA DE GASPERI 16/1, presso l'Avv.
GENTILIN GIULIANO, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO OPPOSTO richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.01.24 mediante deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta;
sulle seguenti conclusioni delle parti:
Pagina 1 di 18 Per l'attrice opponente
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando questa al giudice amministrativo e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia parziale del contratto datato
30.11.2016 (art. 5) e del contratto datato 9.5.2018 (artt. 3 e 3bis) nelle parti in cui i canoni vengono determinati in violazione delle vigenti norme imperative e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda di pagamento così come formulata dall'ente opposto perché infondata in fatto ed in diritto e dichiarare che nulla è dovuto da Inwit al
Comune di Quinto di Treviso;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto sussistente un credito dell'ente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia parziale del contratto datato 30.11.2016 (art. 5) e del contratto datato 9.5.2018 (artt. 3 e
3bis) nelle parti in cui i canoni vengono determinati in violazione delle vigenti norme imperative, ridurre il preteso credito nella misura che sarà dimostrata dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia;
in ogni caso: condannare il Comune di Quinto di Treviso a restituire ad Inwit Spa la somma pagata in esecuzione dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i. opposto o, in subordine, la differenza tra la somma pagata e quella ritenuta dovuta.
Con vittoria di onorari, competenze e spese, oltre spese generali ed accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Si producono:
25) atto di concessione edilizia gratuita del Comune di Quinto del 23.8.2002;
Pagina 2 di 18 26) immagini tratte da google map.”.
Per il convenuto opposto
“1) Rigettarsi le domande dell'attrice opponente poiché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, per tutto quanto esposto in atti;
In ogni ipotesi
2) confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1243/2022 Tribunale di Treviso in ogni sua parte;
3) In ogni caso, condannare Infrastrutture Wireless LIne S.p.A. (in forma abbreviata
INWIT S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore del
Comune di Quinto di Treviso della somma di € 42.637,46, o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali dalle scadenze delle singole rate previste nei contratti al saldo effettivo.
Spese e compensi di causa interamente rifusi”. provvedendo fuori udienza, pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
a seguito di udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 20.06.22, Infrastrutture Wireless LIne
S.p.a. (di seguito, per brevità, Inwit S.p.a.) ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1243/22 del 16.05.22 (R.G. 1703/22), con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 42.637,46, oltre accessori e spese della fase monitoria, in favore del Comune di Quinto di Treviso.
Nel ricorso monitorio, il Comune predetto rappresentava:
a) che in data 09.05.2018 aveva concluso, quale parte locatrice, con ON
LI S.p.a. (parte conduttrice), per la durata di anni nove, un contratto di locazione di immobile appartenente al proprio patrimonio disponibile, avente ad oggetto un'area destinata all'installazione ed all'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche;
Pagina 3 di 18
b) che nella originaria posizione contrattuale di ON LI S.p.a. era poi subentrata (a seguito di vicende societarie che è qui superfluo riportare in dettaglio) l'odierna opponente;
c) che, con quest'ultima, il Comune aveva inoltre, in data 30.11.2016, già concluso altro contratto di locazione, sempre della durata di anni nove, avente ad oggetto distinto sedime, per il mantenimento e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazioni, già installate da LE LI S.p.a. e ON LI S.p.a.;
d) che Inwit S.p.a., dall'anno 2020, aveva unilateralmente ritenuto di non essere tenuta al versamento dei canoni relativi ai due contratti nella misura contrattualmente pattuita e ne aveva perciò omesso il pagamento per un totale di euro 42.637,46.
Va premesso che in corso di causa è stato disposto il mutamento del rito, da ordinario a locatizio, ai sensi degli artt. 426 e 447-bis c.p.c.
La causa, che verte in materia di locazione, è stata infatti introdotta con atto di citazione, anziché con ricorso.
Non si pone tuttavia alcuna questione relativa alla tempestività dell'opposizione, essendo stato l'atto di citazione depositato - tempestivamente rispetto al termine previsto dall'art. 641 c.p.c. - nella stessa data in cui è avvenuta la sua notificazione.
***
Deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione, sollevata da parte opponente, di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del G.A.
A sostegno dell'eccezione, viene richiamato l'art. 133 del codice del processo amministrativo: “
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge…b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti
Pagina 4 di 18 relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”.
Nel caso in esame - secondo la prospettazione dell'opponente - da un lato la controversia verterebbe certamente in tema di concessione di beni pubblici, riguardando aree demaniali comunali o comunque destinate ad un pubblico servizio;
dall'altro, non avrebbe ad oggetto il mancato pagamento del canone nella misura stabilita dalle due convenzioni sopra richiamate, bensì - in radice - la determinazione del canone stesso.
E' quindi necessario accertare preliminarmente se le aree su cui sono stati installati gli impianti rientrino o meno nel patrimonio disponibile dell'ente territoriale.
Costituisce infatti orientamento giurisprudenziale consolidato (da ultimo enunciato da Cass. S.U. n 21991/20) che, in difetto della destinazione a pubblico servizio e della conseguente ascrivibilità del bene pubblico al patrimonio indisponibile dell'Ente, la cessione in godimento a favore di privati, al di là del nomen juris che le parti abbiano dato al rapporto, viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione.
Secondo l'opponente, entrambe le aree apparterrebbero al demanio comunale o, quanto meno, al patrimonio indisponibile dell'Ente territoriale, mentre secondo il
Comune esse sarebbero entrambe ricomprese nel proprio patrimonio disponibile.
AREA DI VIA MATTEI
Nel contratto datato 30.11.2016 (doc. 6 fascicolo monitorio), punto f), il
Comune espressamente indica che l'area destinata all'installazione di infrastrutture per l'esercizio della telefonia mobile “fa parte del proprio patrimonio indisponibile”.
Pagina 5 di 18
Il Comune prospetta tuttavia che, al di là della definizione contenuta nel contratto - non vincolante ai fini della qualificazione e, di per sé sola, inidonea perciò ad imprimere un vincolo di destinazione - il terreno in questione sarebbe catastalmente identificato come “seminativo arborato”, urbanisticamente inserito in zona F2 per “attrezzature di interesse collettivo” e non per uso pubblico e per questo non rientrante ex lege tra quelli riservati necessariamente al patrimonio indisponibile (art. 826, secondo comma c.c.), né sarebbe stato destinato per atto amministrativo a servizio pubblico comunale (art. 826, terzo comma c.c.).
Sempre secondo la prospettazione del Comune convenuto opposto, neppure potrebbe sostenersi che l'area sulla quale sorge l'infrastruttura rientri nel patrimonio indisponibile del Comune per avere la realizzazione dell'impianto di telefonia mobile comportato la destinazione dei terreni ad un servizio pubblico, posto che l'attività di telecomunicazioni è definita dall'art. 3 co. 2 D. Lgs. n.
259/2003 come attività di “interesse generale”, nozione non assimilabile a quella di “servizio pubblico” (a riprova di ciò la circostanza che per fruire del servizio di telecomunicazioni offerto da società private i consumatori pagano delle tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato).
Infine, quand'anche il terreno in questione fosse rientrato, prima della locazione, nel patrimonio indisponibile per una delibera di destinazione ad uso pubblico comunale (di cui il Comune contesta però in radice l'esistenza), il venir meno - in concreto - di tale effettiva destinazione avrebbe comportato la perdita del vincolo di indisponibilità del bene, con conseguente suo declassamento a patrimonio disponibile dell'Ente.
Quest'ultimo rilievo è decisivo e, pertanto, assorbente.
Infatti, “affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa
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