Trib. Rovereto, sentenza 17/10/2024, n. 39

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovereto, sentenza 17/10/2024, n. 39
Giurisdizione : Trib. Rovereto
Numero : 39
Data del deposito : 17 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. M C, ha
pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta sub. nr. 18/2023 R.G.,
promossa con ricorso depositato il 21/2/2023 da:
nato a Beni Khalled (Tunisia) il 29/11/1968, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. E M del C.F._1
Foro di Trento, giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
(p.iva – c.fisc. Controparte_1 P.IVA_1
) posta in liquidazione giudiziale con provvedimento C.F._2
del Tribunale di Rovereto n. 6/2023 del 06.10.2023, in persona del Liquidatore
Giudiziale dott. (c. fisc. ), ammessa al Controparte_2 C.F._3
patrocinio a spese dello Stato con provvedimento d.d. 28.03.2024,
rappresentato e difeso dall'avv. I G del Foro di Rovereto,
giusta delega allegata alla memoria difensiva
CONVENUTA
e contro
sede di Trento rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza CP_3
M M e M O per procura generale alle liti del
23/01/2023 a rogito del Notaio in Fiumicino rep. n. 37590 Persona_1
TERZO CHIAMATO
1


In punto: riconoscimento lavoro a tempo pieno;
differenze retributive;

indennità di mancato preavviso;
regolarizzazione contributiva
CONCLUSIONI
Ricorrente: “accertare e dichiarare l'omesso pagamento da parte del datore di
lavoro (p.iva – c.fisc. Controparte_4 P.IVA_1
) con riferimento al periodo da maggio 2018 a C.F._2
dicembre 2020 della somma complessiva di euro 6.133,12 – netti, pari alla
differenza tra quanto indicato a titolo di retribuzione mensile netta nelle
relative buste paga e quanto corrisposto mediante bonifici bancari per il
predetto periodo e per l'effetto condannare (c.fisc. CP_1
), nato a Foggia (FG), il 12.05.1976, in qualità di titolare C.F._2
della ditta (p.iva – c.f. Controparte_1 P.IVA_1
) al pagamento in favore del ricorrente C.F._2 Parte_1
della somma di euro 6.133,12-netti, o quella maggiore o minore somma che
risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto
degli artt. 36 Cost., 2099 c.c. e C.C.N.L. di categoria, liquidando la somma
dovuta al ricorrente, se del caso con valutazione equitativa;

-accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto, che fin dal
05.12.2013 ha costantemente svolto un orario di lavoro Parte_1
giornaliero superiore a quello indicato nelle buste paga e comunicato
all'Agenzia del Lavoro pari ad un orario a tempo pieno e dunque accertare e
dichiarare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno
fin dall'inizio a decorrere dal 05.12.20213 o comunque dalla data che risulterà
in corso di giudizio e sino al 31.05.2022 e per l'effetto condannare CP_1
2
(c.fisc. ), nato a Foggia (FG), il 12.05.1976, in CP_1 C.F._2
qualità di titolare della (p.iva Controparte_4
– c.f. ) al pagamento in favore del P.IVA_1 C.F._2
ricorrente della somma di euro 98.606,25 a titolo di differenza Parte_1
dovuta per retribuzione ordinaria ed euro 6.276,53 a titolo di differenza
dovuta per Tfr, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in
corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 cost.
2099 c.c. e c.c.n.l. di categoria, liquidando la somma che risulterà dovuta al
ricorrente, se del caso con valutazione equitativa;

in via subordinata: accertare e dichiarare che nel corso del rapporto di lavoro
oggetto della presente vertenza, sin dal 05.12.2013 o comunque dalla data che
risulterà in corso di giudizio e sino al 31.05.2022, ha svolto Parte_1
lavoro supplementare e straordinario eccedente l'orario indicato nelle buste
paga mensili e per l'effetto condannare (c.fisc. CP_1
), nato a Foggia (FG), il 12.05.1976, in qualità di titolare C.F._2
della (p.iva – c.f. Controparte_4 P.IVA_1
) al pagamento in favore del ricorrente C.F._2 Parte_1
degli importi dovuti per il numero di ore di lavoro supplementare e
straordinario che risulterà in corso di giudizio da liquidarsi secondo le
maggiorazioni indicate al CCNL di categoria e per differenza a titolo di TFR,
disponendosi se del caso CTU contabile, o di quella maggiore o minore
somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al
combinato disposto degli artt. 36 cost. 2099 c.c. e c.c.n.l. di categoria,
liquidando la somma che risulterà dovuta al ricorrente, se del caso con
3
valutazione equitativa;

-accertare e dichiarare che nel corso del rapporto oggetto della presente
vertenza il datore di lavoro non ha concesso periodi di ferie per 1.219,99 ore,
permessi – ex festività per 393,82 ore, ROL per 49,98 ore, né ha corrisposto le
relative indennità sostitutive né ha corrisposto integralmente i 13° e 14°
mensilità maturati, oltre a non aver corrisposto integralmente indennità di
malattia per i mesi di marzo, agosto, settembre, ottobre, novembre e
dicembre 2020 e gennaio, febbraio e marzo 2021, il tutto come indicato negli
allegati conteggi e per l'effetto, previo riconoscimento della sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno fin dall'inizio a decorrere dal
05.12.2013 e sino a 31.05.2021, condannare (c.fisc. CP_1
), nato a Foggia (FG), il 12.05.1976, in qualità di titolare C.F._2
della ditta individuale (p.iva – c.f. CP_4 P.IVA_1
) al pagamento in favore del ricorrente C.F._2 Parte_1
delle somme di euro 12.366,34 per indennità ferie non godute, di euro
3.991,92 per indennità permessi – ex festività non goduti, euro 506,61 per
indennità sostitutiva permessi ROL non goduti, euro 3.523,28 per ratei 13°
mensilità maturati e non pagati, ed euro 3.507,04 per indennità di malattia o
comunque in via subordinata nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro venga
inteso con orario part-time al pagamento di euro 4.265,40 per indennità ferie
maturate e non godute, euro 1,237,35 per indennità permessi-ex festività non
goduti, euro 146, 47 per indennità sostitutiva permessi ROL non goduti, euro
648,24 per ratei 13° mensilità maturati e non pagati, euro 648,24 per ratei 14°
mensilità maturati e non pagati;

4
-accertare e dichiarare che il datore di lavoro ditta individuale
[...]
(p.iva – c.f. ) non ha CP_4 P.IVA_1 C.F._2
corrisposto le retribuzioni per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e
maggio 2021 oltre al TFR e per l'effetto, previo riconoscimento della
sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, condannare
(c.fisc. ), nato a Foggia (FG), il CP_1 C.F._2
12.05.1976, in qualità di titolare della Controparte_4
(p.iva – c.f. ) al pagamento in favore del P.IVA_1 C.F._2
ricorrente della somma di euro 3.848,35 come da conteggi che Parte_1
si allegato oltre al TFR che risulterà in corso di causa o, invia subordinata
nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro venga inteso con orario part-time al
pagamento della somma di euro 586,00 netti per retribuzione di gennaio
2021, euro 320,00 netti per retribuzione di febbraio 2021, euro 582,00 netti per
retribuzione di marzo 2021 oltre alla retribuzione di aprile e maggio 2021 e
TFR per l'importo indicato nelle relative buste paga che si intima parte
convenuta di esibire in giudizio o comunque per l'importo che dovesse
risultare da CTU contabile, o di quella maggiore o minore somma che
risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione combinato disposto
degli artt. 36 cost. 2099 c.c. e c.c.n.l. di categoria, liquidando la somma che
risulterà dovuta al ricorrente, se del caso con valutazione equitativa;

- altresì, per le causali esposte nel presente atto, condannare CP_1
(c.fisc. ), nato a Foggia (FG), il 12.05.1976, in qualità di C.F._2
titolare della (p.iva – c.f. Controparte_4 P.IVA_1
) al risarcimento in favore di ai sensi C.F._2 Parte_1
5
dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 15.06.2015, n. 81, dei danni dal medesimo subiti
per la maggiore onerosità della prestazione derivante dalla più ampia
disponibilità di orario che ha dovuto assicurare, da liquidarsi in via
equitativa all'attualità nella misura del 50% della differenza tra la
retribuzione percepita e quella prevista per il contratto a tempo pieno, dalla
data della maturazione del diritto (05.12.2013) ovvero da altra data ritenuta
di giustizia alla data di cessazione del rapporto di lavoro, 31.05.2021, da
liquidarsi nella misura di euro 52.808,04 con interessi e rivalutazione
monetaria come per legge;

in via subordinata, accertare e dichiarare la mancanza e/o indeterminatezza
dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 81/2015 e, per l'effetto,
determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa a tempo parziale ex art. 10 del d. lgs. 81/2015, con condanna di
(c.fisc. ), nato a Foggia (FG), il CP_1 C.F._2
12.05.1976, in qualità di titolare della Controparte_4
(p.iva – c.f. ) al risarcimento in favore del
[...] P.IVA_1 C.F._2
ricorrente dei danni ai sensi dell'art. 10 d.lgs.81/2015, da Parte_1
liquidarsi in via equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria, come per
legge;

-accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa la legittimità e
validità delle dimissioni rassegnate per giusta causa da e per Parte_1
l'effetto condannare (c.fisc. ), nato a CP_1 C.F._2
Foggia (FG), il 12.05.1976, in qualità di titolare della ditta individuale
[...]
(p.iva – c.f. ) al pagamento CP_4 P.IVA_1 C.F._2
6
in favore di della somma di euro 892,00 per indennità di Parte_1
mancato preavviso a fronte di dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.
pari alla retribuzione di 15 gg di preavviso ex art. 112 c.c.n.l. di categoria;

-comunque condannare, per le ragioni di cui in causa, il convenuto CP_1
(c.fisc. ), nato a Foggia (FG), il 12.05.1976, in
[...] C.F._2
qualità di titolare della (p.iva Controparte_4
– c.f. ) al pagamento in favore del P.IVA_1 C.F._2
ricorrente delle somme maggiori o minori che risulteranno Parte_1
dovute in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt.
36 cost. 2099 c.c. e c.c.n.l. di categoria, liquidando la somma che risulterà
dovuta al ricorrente, se del caso con valutazione equitativa;
con
rivalutazione, ai sensi el combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp.
Att. C.p.c. con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti
accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via
rivalutate;

- condannare, per le ragioni di cui al presente atto, il convenuto CP_1
(c.fisc. ), nato a Foggia (FG), il 12.05.1976, in
[...] C.F._2
qualità di titolare della ditta individuale (p.iva CP_4
– c.f. ) al pagamento e versamento in P.IVA_1 C.F._2
favore dell Controparte_5
– (c.f. ) di Trento, in persona del suo legale P.IVA_2 Controparte_6
rappresentante e/o Direttore pro tempore, con sede in 38122 Trento /TN) via
O, n. 8, dei contributi assicurativi e previdenziali relativi ai crediti
retributivi accertati all'esito del presente procedimento. Il tutto maggiorato
7
degli interessi e del risarcimento del maggior danno da svalutazione
monetaria a norma degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. C.op.c., dal dì del
dovuto sino al saldo;

- in ogni caso: con condanna alla refusione delle spese legali del presente
giudizio, ad ogni altra spesa accessoria, 15% per spese generali, C.N.P.A. ed
I.V.A., se e in quanto dovuta;
- con sentenza esecutiva così come per legge;
e
con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Convenuta: “Voglia il Tribunale di Rovereto adito, contrariis reiectis per i
motivi sopra esposti:
In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità del ricorso per le ragioni
dedotte nel presente atto e per quelle che emergeranno in corso di causa;

Nel merito: rigettare le domande del signor (c.fisc. Parte_1
perché infondate in fatto e diritto per quanto dedotto C.F._1
nella narrativa del presente atto e per quanto emergerà in corso di causa;

In ogni caso: con vittoria di spese, onorari e competenze del presente
giudizio, maggiorate di spese generali, Iva e C.p.a. come per legge e di
eventuali spese di CTU e di CTP.
In via istruttoria: Si chiede sin da ora, di essere abilitati alla prova contraria
sui capitoli di prova richiesti ex adverso ed eventualmente ammessi. Testi
riservati”.
Terzo chiamato “Voglia Ill.mo Tribunale adito: CP_3
Nel merito: fermo restando la sollevata eccezione di prescrizione
quinquennale dei contributivi, sulla pretesa regolarizzazione contributiva
della parte ricorrente, l' si riserva di quantificare l'esatto ammontare dei CP_3
8
contributi e sanzioni dovuti per le differenze retributive pretese all'esito del
presente giudizio e delle statuizioni del giudice del lavoro adito e ciò nei
limiti della prescrizione quinquennale ritroso a far data dalla notifica del
ricorso all' avvenuta in data 19.6.2024. CP_3
Spese e competenze di causa rifuse”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/2/2023 – premesso di avere lavorato Parte_1
alle dipendenze della ditta individuale dal 5/12/2013 con CP_1
contratto di lavoro a tempo parziale con qualifica di operaio ed
inquadramento nel IV livello CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, di
avere in realtà lavorato 5 giorni alla settimana con una media di 10/10,5 ore
giornaliere, di non avere goduto regolarmnete di ferie e permessi, di essere
stato immotivatamente sospeso dal lavoro in data 12/4/2021 e di essersi
dimesso per giusta causa con decorrenza 31/5/2021 – conveniva in giudizio
innanzi a questo Tribunale il predetto per sentire accertare l'esistenza CP_1
di un rapporto di lavoro full-time e per sentirlo condannare al pagamento di
vari importi a titolo di differenze retributive, indennità di mancato preavviso
e risarcimento danni ex art. 10 c. 2 D.Lgs. 81/2015, nonché alla
regolarizzazione contributiva.
Il convenuto non si costituiva, né si presentava a rendere interrogatorio
formale.
All'udienza del 12.10.2023 il GI dichiarava l'interruzione del processo a
seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del CP_1
Con ricorso depositato in data 11/1/2024 il ricorrente provvedeva alla
9
riassunzione del giudizio nei confronti della curatela della liquidazione
giudiziale.
Nel costituirsi in giudizio quest'ultima eccepiva la nullità del ricorso per
difetto del requisito imposto dall'art. 414 n. 4 c.p.c., rilevava come difettasse
la prova dello svolgimento di lavoro a tempo pieno, eccepiva la prescrizione
quinquennale dei crediti retributivi ed osservava come la domanda di
integrazione dei contributi fosse improcedibile non essendo stato instaurato
il contraddittorio con l'Ente . CP_7
All'udienza del 18/4/2024 il ricorrente eccepiva la tardività delle eccezioni ex
adverso proposte.
Parte ricorrente chiedeva, quindi, di chiamare in causa l' ed il GI CP_3
autorizzava la relativa integrazione del contraddittorio.
L' si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione quinquennale CP_5
dei contributi e riservandosi di quantificare l'esatto ammontare dei contributi
e sanzioni eventualmente dovuti per le differenze retributive pretese all'esito
del giudizio.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa come da dispositivo letto
pubblicamente e veniva contestualmente depositata la presente sentenza.
****
ECCEZIONE DI NULLITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DEL REQUISITO
DI CUI AL N. 4 DELL'ART. 414 C.P.C.
L'eccezione è palesemente infondata, avendo il ricorrente chiaramente
esposto nell'atto introduttivo le ragioni a supporto della sua domanda ed
essendo del tutto chiaro come egli ponga alla base delle sue pretese la
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circostanza di avere lavorato dal lunedì al venerdì con una media giornaliera
di 10/10,5 ore a fronte di un contratto di lavoro part-time al 20% per il
periodo dal 05/12/2013 a marzo 2015 e al 50% per il successivo periodo da
aprile 2015.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi - proposta
dalla convenuta solo a seguito della riassunzione del giudizio - è
irrimediabilmente tardiva, come prontamente eccepito dal ricorrente;

trattandosi, peraltro, di eccezione in senso stretto soggetta alla preclusione di
cui all'art. 416 c.p.c., la tardività della relativa deduzione ben potrebbe essere
rilevata dal giudice anche d'ufficio.
PRETESE DIMISSIONI TACITE DEL LAVORATORE
Parimenti tamquam non essent devono ritenersi le allegazioni di parte
convenuta circa pretese dimissioni tacite del lavoratore in data 20/5/2021,
essendo esse basate su documenti prodotti tardivamente in giudizio e, come
tali, non utilizzabili.
RICONOSCIMENTO DI RAPPORTO DI LAVORO FULL-TIME DAL
5/12/2013 AL 31/5/2021 E PAGAMENTO DELLE RELATIVE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE.
La pretesa del ricorrente di ottenere il pagamento del complessivo importo
lordo di Euro 132.301,24 [di cui Euro 98.606,25.- per differenze retributive
(Euro 17.922,12.- per l'anno 2014, Euro 14.176,35.- per l'anno 2015, Euro
12.429,04.- per l'anno 2016, Euro 12.289,36.- per l'anno 2017, Euro 14.128,67.-
per l'anno 2018, Euro 14.840,89.- per l'anno 2019, Euro 8.971,47.- per l'anno
11
2020, Euro 3.848,35.- per l'anno 2021);
Euro 6.276,52 per differenze TFR;
Euro
3.523,28 per differenze ratei 13° mensilità;
Euro 3.523,28 per differenze ratei
14° mensilità ed Euro 3.507,04 per differenza indennità malattia;
Euro
12.366,34 per ferie non godute;
Euro 3.991,92 per permessi-ex festività non
goduti ed Euro 506,61 per ROL non goduti] merita accoglimento, dal
momento che lo svolgimento di prestazioni lavorative in misura pari a circa
50 ore settimanali – maggiore, quindi, rispetto a quella di 40 ore prevista per
un rapporto di lavoro a tempo pieno - deve darsi per ammessa a seguito
della mancata presentazione del a rendere l'interrogatorio formale. CP_1
Va, pertanto, riconosciuta la ricorrenza di un contratto full-rime per tutta la
durata del rapporto di lavoro, con condanna della convenuta al pagamento
di Euro 132.301,24, a titolo di differenze retributive per lavoro
supplementare, straordinario, ferie e permessi non goduti, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 10 C. 2 D.LGS. 81/2015
Parte ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento di €
52.808,04 a titolo di danno ex art. 10 c. 2 D.Lgs. 81/2015, quantificando lo
stesso nella misura del 50% della differenza tra la retribuzione percepita e
quella prevista per il contratto a tempo pieno.
Parte convenuta si oppone, rilevando come difetti prova da parte del
lavoratore circa il nocumento subito.
La domanda attorea merita sul punto parziale accoglimento.
In proposito va rilevato come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che
la tutela ex art. 10 c. 2 D.Lgs. 81/2015 ha natura sanzionatoria, prescinde dalla
12
prova rigorosa del danno procurato ed è rimessa nel quantum alla
valutazione equitativa del giudice, sulla base delle risultanze processuali
(Cass. civ. sez. lav. ord. 9229/2021;
Cass. civ. sez. lav. 8882/2015).
Nel caso di specie il ricorrente è stato sin da subito impiegato a tempo pieno
e non risulta abbia mosso specifiche contestazioni alla datrice di lavoro circa
il mancato rispetto dell'orario di lavoro part-time, con la conseguenza che va
escluso che egli fosse nella radicale impossibilità di programmare altre
attività, ricercare un diverso impiego o provvedere alle necessità della
famiglia, fermi i disagi derivati dal prolungarsi del turno di lavoro.
Appare, pertanto, equo quantificare in € 2.000 annui il danno dallo stesso
patito, per un totale, espresso in moneta attuale, pari ad € 15.000.
INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO
Il ricorrente ha diritto di ottenere l'indennità di mancato preavviso, dal
momento che l'irregolare pagamento delle retribuzioni da parte della datrice
di lavoro e l'indebita sospensione del rapporto di lavoro nell'aprile 2021
integrano chiaramente una giusta causa di dimissioni.
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento a tale titolo
dell'importo di € 892, come da conteggio in atti.
REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA.
All'udienza del 13/6/2024 è stata autorizzata la chiamata in causa dell' CP_3
richiesta dal ricorrente.
Ciò in forza dell'insegnamento di Cass., Sez. Lav. n. 8956/2020 secondo cui
“In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per
la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un
13
litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale, sicché, alla mancata
evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della
domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del
processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice
di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio”.
In questa sede non può che prendersi atto dell'eccezione di prescrizione
quinquennale tempestivamente formulata dal terzo chiamato e condannare il
convenuto alla regolarizzazione dei versamenti contributivi per il periodo
successivo al 19/6/2019 nella misura che sarà determinata dall' in forza CP_3
della presente sentenza.
SPESE
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la
soccombenza.
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