Trib. Chieti, sentenza 26/11/2024, n. 583

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 26/11/2024, n. 583
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 583
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;

2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;

3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 606 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara, Via dei Peligni n. 102, presso lo studio dell'Avv. Maria D'Angelo, che la rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E (C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Chieti, Via Spaventa n. 29, presso lo studio degli Avv.ti Marco Femminella e Danila Solinas, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: concordi per le parti:

1. per quanto attiene alle disposizioni immobiliari, le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento per separazione consensuale, il Giudice - per tramite del Cancelliere che l'assiste in udienza (cf.r. Cass. SS. U. Civ. n. 21761/2021) - si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà.

2. Le parti danno, altresì, atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari;

3. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate: a) La casa coniugale sita in Francavilla al Mare (CH), alla Via Edoardo Scarfoglio, n. 7, in comproprietà delle parti al 50%, viene assegnata alla SI.ra , affinché vi risieda con i figli minori, mentre Parte_1 il SI. trasferirà la propria abitazione e quindi la propria residenza CP_1 entro 15 giorni dalla sentenza di separazione;
b) Il SI. in quanto CP_1 proprietario al 50%, trasferisce la nuda proprietà della sua quota parte ai figli minori , e che accettano, con diritto di usufrutto Per_1 _2 Persona_3 della SI.ra , e precisamente: - Appartamento sito al piano primo Parte_1 confinante con vano scala e con affaccio vani condominiali salvo altri, censito nel C.F. del Comune di Francavilla al Mare al Foglio n. 9, pari. 1521, sub. 13, z.c.1,


Cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, rendita catastale €. 520,30;
Locale uso garage, posto al piano terra di pertinenza del sopradescritto appartamento, confinante con terrapieno su due lati ed area di manovra, salvo altri, censito in CF del predetto Comune al Foglio 9, part. 1521, sub. 8, z.c.1,Cat. C/6, cl 2, mq. 18, rendita€. 49,27;
e) gli immobili sono stati acquistati in comproprietà dalle parti in data 20.11.2018 mediante atto di compravendita a Notaio , Rep. N.6180, Per_4 Per_5
Racc. n. 5716, registrato in Giulianova in data 06.12.2018 al n. 7006, Serie 1T e trascritto a Chieti in pari data al n. 20819 R.G. e al n. 15481 R.P.;
d) contestualmente e sempre in data 06.12.2018, per l'acquisto della predetta unità immobiliare, con annesso locale garage, entrambe le parti hanno richiesto ed ottenuto il mutuo Rep. 6181, Racc. o. 5717, registrato in Parte_2
Giulianova in pari data al n. 7008, Serie 1T, iscritto a Chieti al n. 20822 R.G. e n. 2375 R.P., della durata di 30 anni, con rimborso mediante pagamento di n. 360 rate mensili costanti, ciascuna pari ad euro 748,80;
e) Sulle unità immobiliari oggetto del trasferimento grava esclusivamente l'ipoteca della Parte_2 per €. 285.000,00, non risultando altre trascrizioni pregiudizievoli.
[...]
All'uopo, le parti allegano sia la visura catastale aggiornata relativa alle predette due unità immobiliari e sia la visura storica ventennale dell'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare;
f) le parti, allo stato comproprietarie al 50% delle suddette unità immobiliari, dichiarano ex art. 19, comma 14 del D.L. 78/2010, conv. in Legge 122/2010 la conformità delle stesse allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
g) le parti dichiarano che il predetto cespite immobiliare è stato realizzato in forza di concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Francavilla al mare in data 23.12.1989, n. 377 e successiva concessione edilizia in variante n. 231 in data 26.08.1992, ed è stato dichiarato agibile il 27.02.1993, garantendo che il medesimo non è affetto da irregolarità urbanisti che e/o edilizie ostative alla piena e libera commerciabilità ai sensi della legge n. 47 del 1985, D.P.R. n. 380 del 2001;
h) le
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