Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 18
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Testo completo
N. R.G. 663/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 663/2024
tra
CU NI
RICORRENTE/I
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
RESISTENTE/I
Oggi 27/12/2024 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per CU NI,l'Avv. URSOLEO CRISTINA ha depositato note di trattazione scritta.
Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 663/2024 promossa da:
CU NI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
CANALINO 36 41121 MODENA ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv. URSOLEO CRISTINA,
RICORRENTE/I contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), domiciliato in VIA
ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/04/2024, CU NI, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti annuali negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente prof. IO CI ad usufruire della cd. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 dell'importo nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito a consentire al ricorrente medesimo la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del diritto di accredito del beneficio per ciascun anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione. Con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge e spese per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Cristina Ursoleo che si dichiara antistataria.”
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, il ricorrente ha svolto, nel corso degli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, le supplenze indicate in ricorso.
E' parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, il ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e
a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 663/2024
tra
CU NI
RICORRENTE/I
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
RESISTENTE/I
Oggi 27/12/2024 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per CU NI,l'Avv. URSOLEO CRISTINA ha depositato note di trattazione scritta.
Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 663/2024 promossa da:
CU NI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
CANALINO 36 41121 MODENA ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv. URSOLEO CRISTINA,
RICORRENTE/I contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), domiciliato in VIA
ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/04/2024, CU NI, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti annuali negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente prof. IO CI ad usufruire della cd. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 dell'importo nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito a consentire al ricorrente medesimo la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del diritto di accredito del beneficio per ciascun anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione. Con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge e spese per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Cristina Ursoleo che si dichiara antistataria.”
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, il ricorrente ha svolto, nel corso degli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, le supplenze indicate in ricorso.
E' parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, il ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e
a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
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