Trib. Genova, sentenza 29/01/2024, n. 225
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Testo completo
R.G. 3205/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa V A Presidente Rel.
Dott.ssa M A D L G
Dott. D C G
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a Firenze il 6.8.1974, Parte_1 C.F._1
residente in Genova, C.so Magenta 33/16 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via
Roma 5/8, presso lo studio dell'Avv. E G che la rappresenta e la difende, come da procura in atti;
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a Genova il 2.8.1973 ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente in Vico dell'Accademia n. 14/9, elettivamente domiciliato in Milano Via
Mascagni n. 2, presso lo studio dell'Avv. D M, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti;
- Resistente -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente:
1
condiviso ai genitori con collocazione abitativa presso la madre.
2. Disporre che il padre possa vederla e tenerla con sé:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 16,30 con riaccompagnamento presso la casa materna alla domenica sera alle ore 21.00;
- infrasettimanalmente, nelle settimane che terminano con il weekend di competenza paterna, tendenzialmente il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21;
nelle settimane che terminano con il fine settimana materno, tendenzialmente il martedì dalle 18 alle 21,30 (per esigenze scolastiche) ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21 quando la accompagnerà presso la casa materna (fatti salvi i desiderata di
espressi in modalità spontanea, matura e consapevole e da accertare in corso di Per_1
causa);
- nelle festività natalizie, pasquali e le vacanze estive (sempre secondo i desiderata di
come sopra espressi). Per_1
3. Salvi i provvedimenti meglio visti e ritenuti, ammonire ex art. 709 ter cpc, il Sig.
, ordinandogli di non tenere condotte pregiudizievoli per l'incolumità Controparte_1
psicofisica della figlia , condannandolo, anche ai sensi dell'art. 614 Persona_2
bis c.p.c., a corrispondere in favore della figlia , a titolo di Persona_2
risarcimento del danno e pertanto, alla Signora nella sua qualità di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale e legale rappresentante della minore, la somma meglio vista e ritenuta, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
a favore della cassa delle ammende, per ogni violazione o successiva inosservanza delle ammonizioni ricevute, superando i limiti di velocità o ponendosi in condizioni psicofisiche alterate alla guida o in qualsiasi circostanza ed occasione nella quale si trovi insieme a . Per_1
4. Porre a carico del Sig. , entro i primi 5 giorni di ogni mese, un Controparte_1
contributo al mantenimento in favore della figlia minore e della moglie, che Per_1
tenga conto anche degli oneri di mantenimento del cane Agata, al quale in via ordinaria dovrà provvedere l'esponente, da versare, alla Signora in misura Parte_1
2 non inferiore ad Euro 8.000,00 di cui Euro 6.000,00 per il mantenimento della ricorrente ed Euro 2.000,00 per il mantenimento della figlia (o quei diversi importi che risulteranno dovuti in corso di giudizio). Tale assegno dovrà tenere conto del tenore di vita goduto dal nucleo familiare durante il matrimonio e dovrà essere annualmente aggiornato Org_ all'indice (base 31.12.2020). Salvo migliore e diversa precisazione e determinazione a presa visione dei redditi e dell'effettiva ed attuale consistenza economico patrimoniale di . Controparte_1
5. Dichiarare tenuto il Sig. a corrispondere alla Signora Controparte_1 Parte_1
oltre a quanto sopra, il 100% delle spese straordinarie inerenti la figlia (spese
[...]
mediche non coperte dal SSN e/o ticket, spese scolastiche, iscrizioni, rette, libri, refezione, materiale didattico in genere e, in particolare, materiale per la didattica a distanza come computer e tablet), spese sportive (attrezzature e materiali inclusi), spese ludiche e di vacanza in genere, fatto salvo quanto disposto nel verbale del 15 settembre
2016 tenuta ai sensi dell'art. 47 O.G., da aversi qui integralmente ritrascritto, anche con riferimento alle spese relative al cane . Per_3
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento anche di CTU e
CTP, in caso di resistenza alle domande proposte.”
Conclusioni per il resistente:
“1) dare atto della sentenza non definitiva di separazione n. 2058/2022 emessa in data
30.8.2022, che ha pronunciato sullo status di separati fra le Parti;
2) dare atto che, in data 2 maggio 2023 il Presidente f.f. del procedimento di divorzio fra le stesse parti (R.G. n. 10117/2022) ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti, di fatto determinando la cessazione della materia del contendere per le domande in punto personale relative alla figlia , formulate in fase separativa;
Per_1
3) dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , la somma di
[...] Per_1
euro 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ;
Org_1
4) dichiarare il sig. tenuto, al momento, a provvedere al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie per la figlia , di cui al verbale del Tribunale di Genova Per_1
3 ex art. 47 O.G. in data 15.09.16, nella misura del 70%, prevedendo che il restante 30% faccia carico alla sig.ra Parte_1
5) revocare – a far data dal 20.7.2020 - l'obbligo a carico del sig. Controparte_1
della corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1
e, comunque esonerare il sig. dall'obbligo di contribuire al
[...] Controparte_1
mantenimento per la moglie Parte_1
6) per l'effetto condannare la signora a restituire quanto percepito, a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento personale, a far data dal 20.7.2020;
7) dichiarare inammissibile e\o nulla e\o totalmente infondate la richiesta di ammonimento ex art. 709 ter cpc del sig. e di condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni proposte ex adverso;
8) respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra poiché infondate Parte_1
e non provate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.4.2020 e ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio il Sig. esponendo che:
[...] Controparte_1
- ella ha contratto matrimonio in Fiesole in data 28.6.2008 con il Sig. e CP_1
dall'unione coniugale è nata a Firenze la figlia il 17.1.2010;
Per_1
- l'unione matrimoniale è venuta meno a causa di comportamenti tenuti dal marito in violazione degli obblighi che nascono dal matrimonio;
in particolare il Sig. CP_1
aveva col tempo iniziato a coltivare interessi quali il bere molto più del consentito,
l'approccio a stupefacenti e la passione per l'alta velocità;
egli inoltre l'aveva tradita con una donna residente a Recco e lei aveva tentato di superare tale fatto al fine di salvaguardare l'unione matrimoniale. Nel mese di febbraio 2019, quando sembrava che la vita matrimoniale avesse una propria armonia, il Sig. aveva cambiato in modo CP_1
repentino il proprio atteggiamento, divenendo scostante e facilmente irascibile e aveva iniziato a mostrare segni di insofferenza verso di lei. Il Sig. aveva iniziato ad CP_1
allontanarsi sempre più spesso da casa, senza fornire giustificazione alcuna alle di lei richieste. Ella, quindi, dopo tre mesi di sparizioni da parte del marito, aveva deciso di farlo seguire da un investigatore privato. L'esito di tale investigazione aveva accertato che in data 6.6.2019, il Sig. , a metà mattinata, aveva lasciato la casa coniugale CP_1
4
a bordo dell'auto della moglie, avendo la propria ferma a causa dell'incidente avuto in stato di ebrezza, per dirigersi a Milano, dove ad un posteggio vi era ad attenderlo un'altra donna, Sig.ra di Milano, la quale, una volta incontratolo, aveva Persona_4
intrattenuto con lui uno scambio di abbracci ed effusioni. Ella aveva potuto apprendere che la persona immortalata nelle foto allegate alle relazioni investigative era una donna con la quale il Sig. aveva progressivamente preso a partecipare anche ad eventi CP_1
pubblici o mondani a Genova. Il sig. aveva anche partecipato ad una festa di CP_1
compleanno di un comune amico dei coniugi;
- nell'estate del 2019 il Sig. aveva lasciato la casa coniugale ed aveva dapprima CP_1
soggiornato a Santa Margherita Ligure e successivamente si era trasferito in un appartamento a Genova, quartiere di Carignano da lui condotto in locazione;
- per quanto concerneva i rapporti con la figlia minore, il Sig. coinvolgeva la CP_1
figlia minore in uno stile di vita differente da quello che le poteva offrire la Per_1 madre avendo quest'ultima meno risorse economiche;
- il Sig. , inoltre, noncurante del malessere che questo provocava nella piccola, CP_1
aveva iniziato a vessare la figlia con domande inquisitorie al fine di conoscere gli spostamenti e le abitudini materne e ad introdurre nella vita della figlia la presenza della nuova compagna creandole una situazione confusiva;
- il Sig. era solito lanciare la sua auto a velocità elevata, comportamenti già CP_1
contestati con l'invio di una raccomandata di diffida. Ella era quindi preoccupata per
l'incolumità fisica della figlia quando la stessa era con il padre;
- per quanto concerne l'aspetto economico, il Sig. godeva di una situazione CP_1
economica molto agiata caratterizzata da un ingente capitale, da numerosi introiti derivanti da attività finanziarie anche detenute all'estero e svariati possedimenti mobiliari
e immobiliari, oltre a partecipazioni societarie;
- le disponibilità economiche del Sig. , consistenti in svariati milioni di euro, CP_1
avevano permesso alla famiglia di beneficiare di un alto tenore di vita caratterizzato, tra
l'altro, da acquisti costosi e viaggi in località esclusive;
- per quanto concerne la propria situazione economica, ella aveva conseguito la laurea in economia e commercio e aveva