Trib. Enna, sentenza 07/06/2024, n. 291
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Testo completo
Proc. n. 516/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 4 giugno 2024.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa D F B ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 516/2019 R.G.
TRA
corrente in Enna, alla Piazza Europa n.1, in persona Pt_1 Parte_2
dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Enna, al Viale
IV Novembre n. 2, presso lo studio dell'Avv. G P che la rappresenta e difende
;
OPPONENTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
orrente in Enna alla in persona
[...] Organizzazione_1
del Presidente rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Bmo in Centuripe (En) alla P.zza Lanuvio n. 15;
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da
rispettivi scritti depositati telematicamente.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 27.02.2019 la società in epigrafe indicata proponeva opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 488/2018 R.G. emesso dal Tribunale di Enna in funzione di Giudice
del Lavoro, in data 19 dicembre 2018, depositato in cancelleria il 31 dicembre 2018, reso nell'ambito
del procedimento iscritto al n. 2147/2018 R.G., notificato a mezzo p.e.c. il 21 gennaio 2019, su istanza
dell' e Controparte_1 Controparte_2
con il quale veniva ingiunto alla Società “ a
[...] Parte_2
capitale ridotto, c.f. con sede in Enna alla via Piazza Europa n. 1 per il titolo indicato P.IVA_1
in ricorso di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente provvedimento al ricorrente Ente
Cassa Scuola Edile – CPT M.A.F.S di Enna la somma di Euro 11.688,00 oltre interessi legali e
rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo, e spese, diritti ed onorari, di questo
procedimento che si liquidano in complessivi Euro 270,00 oltre a spese di c.u. pari ad € 21,50 a spese
generali, I.V.A. e c.p.a.”
Assumeva l'opponente di aver provveduto, a mezzo bonifico bancario, già in data 7 gennaio 2019,
eseguito allo sportello dell' di Enna, al pagamento di un importo Organizzazione_2
pari ad € 13.813,75, in favore di detto Ente.
L'ente ricorrente avrebbe dovuto astenersi dal notificare il decreto ingiuntivo opposto, essendo già
stato soddisfatto il proprio credito.
Chiedeva l'accoglimento dell'opposizione con declaratoria di cessazione della materia del contendere
per intervenuto pagamento del credito.
Resisteva l'opposto evidenziando l'infondatezza della proposta opposizione della quale chiedeva il
rigetto.
Evidenziava in particolare la legittimità della richiesta di pagamento delle spese e compensi liquidati
nel decreto opposto e degli accessori del credito.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
*******
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'opponente ha infatti provveduto a pagare la somma ingiunta.
Residua, invece, contrasto tra le parti in ordine alla regolazione delle spese di lite.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata laddove non vi sia più
alcun dissenso tra le parti, non solo sulla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ma sull'intera
lite (in tal senso tra le altre Cass. 11.4.95 n. 4151), ad eccezione della questione sull'incidenza
dell'onere delle spese, ove vi sia domanda in tal senso.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non è infatti preclusa da contrasti in
ordine all'incidenza delle spese processuali (come nel caso di specie in cui entrambe le parti ne
chiedono la condanna) dovendo in tal caso il giudice del merito solo decidere secondo il principio
della c.d. soccombenza virtuale.
Osserva il decidente che la fondatezza (o meno) dei motivi dell'opposizione al decreto ingiuntivo
deve essere valutata con riferimento non alla data di proposizione del ricorso, ma a quelle della
emissione del decreto medesimo: che è poi, anche, la data rispetto alla quale deve valutarsi la
fondatezza in fatto ed in diritto della decisione giudiziale adottata. E ciò in aderenza a principi di
diritto enunciati più volte in “subiecta materia” dalla giurisprudenza della Suprema Corte di questa
Corte (cfr. ad es. Cass. 3054/1990 Cass. 18.10.1983 n. 6121;Cass.
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