Trib. Udine, sentenza 11/06/2024, n. 200

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 11/06/2024, n. 200
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 200
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 11.06.24, nella causa di cui al n. 194/23 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa Alessia
Bisceglia, sono comparsi l'avv. Stefania Cramaro in sostituzione dell'avv. Alessandra Sedrani e dell'avv.
Manuela Tortora per parte ricorrente OR GI, presente di persona, e l'avv. Luca Iero per parte resistente INPS.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Stefania Cramaro conclude come in ricorso e da note conclusive.
L'avv. Luca Iero si riporta alla memoria di costituzione e risposta.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia


REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 194/23
Promossa da:
MO IO, nato a [...], il [...], residente in [...], C.F. [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Sedrani e Manuela
Tortora
- parte ricorrente -
CONTRO
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C. F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 24, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero e dall'avv. Giovanni Maria Maggio e dall'avv. Paolo
Bonetti,
- parte resistente -

OGGETTO: rettifica della domanda di pensione da VO/ART a VO/CUM al fine di valorizzare anche la contribuzione versata nella gestione separata sin dalla domanda presentata dal ricorrente in data

7.06.2022 con conseguente riliquidazione/ricostituzione della medesima, anche ai fini degli arretrati maturati a decorrere dal 1.08.2022,
sulle seguenti conclusioni di parte MO IO:
nel merito: accertare e dichiarare il diritto del signor GI OR alla liquidazione della pensione con valorizzazione della contribuzione versata nella “gestione separata” con rettifica della pensione da RT a VO/CUM, per le ragioni di cui in narrativa;
e per l'effetto condannare l'Inps alla ricostituzione/riliquidazione della pensione n. 330053725 comprendendo anche la quota maturata in ragione della contribuzione versata nella gestione separata, con corresponsione dei relativi arretrati maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
Con vittoria degli onorari e spese del presente procedimento.
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE:
rigettare il ricorso in quanto infondato. Spese e compensi di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 16.03.23 TE CO conveniva in giudizio INPS per ottenere
l'accoglimento delle conclusioni sopra epigrafate.
Allegava, in particolare, il ricorrente: di aver presentato in data 07.06.2022 all'INPS di Udine domanda di pensione anticipata di anzianità alla Gestione Artigiani;

che la domanda si fondava sui dati contenuti nell'estratto conto certificativo emesso dall'Istituto nell'aprile 2021, nel quale venivano certificati n. 2001 contributi per “lavoro dipendente o assimilato
(esclusi i contributi agricoli)” e n. 169 per “lavoro autonomo: artigiano”, mentre nulla risultava nella casella “gestione separata”;

che con comunicazione di data 1.08.2022 l'INPS accoglieva la domanda liquidando in favore di
OR GI la pensione n. 33053725 cat, RT con decorrenza 1.08.2022;

che successivamente alla comunicazione dell'accoglimento della domanda di pensione, il Patronato
INCA CGIL esaminava l'estratto conto contributivo predisposto sempre dall'INPS per l'odierno ricorrente dal quale, diversamente da quanto indicato nell'estratto conto certificativo, emergeva che
OR GI aveva accumulato anche ben ventisei anni di contribuzione nella Gestione Separata che, invece, nell'estratto conto certificativo prodotto dall'INPS non erano stati indicati nella casella
“gestione separata”;

che risultava, a quel punto evidente, da un lato, che l'Istituto aveva emesso ad aprile 2021 ed anche ad agosto 2022 un estratto conto certificativo errato in quanto non completo, dall'altro che, a causa dell'erroneo contenuto dell'estratto conto certificativo, era stata presentata una domanda di pensione errata poiché incompleta: se, infatti, il primo documento fosse stato correttamente emesso dall'INPS, la domanda sarebbe stata inviata come pensione di anzianità VO/CUM ovvero in cumulo ex l.
228/2012;

che, quindi, in data 7.09.2022 mediante il medesimo Patronato, OR GI chiedeva all'Istituto di trasformare “la pensione da VR (n.d.r. per errore materiale veniva scritto VR anziché RT) in
VO/CUM in quanto si intendeva inserire nel calcolo la parte della contribuzione della gestione separata”, e ciò anche in considerazione del fatto che la pensione era stata liquidata solo in forma provvisoria, ma INPS, per contro, rigettava l'istanza ritenendola di impossibile attuazione poiché
“non è possibile variare la tipologia di pensione già liquidata ed incassata”;

che in data 14.10.2022 OR GI opponeva ricorso amministrativo avverso la decisione dell'INPS di accogliere la pensione di anzianità;

che con provvedimento di data 29.11.2022 il Comitato provinciale dell'INPS respingeva il ricorso;

che in data 1.02.2023 l'INPS emetteva provvedimento di riliquidazione per trasformazione da provvisoria a definitiva della pensione n. 33053725 RT, nei confronti del quale, in data
27.02.2023, veniva parimenti proposto ricorso amministrativo per le medesime motivazioni che avevano fondato il ricorso amministrativo opposto al provvedimento di liquidazione provvisoria e che nello stesso giorno l'INPS rigettava il ricorso.
Richiamava, quindi, in diritto OR GI l'art. 54 L. 88/1989, lamentando di aver riposto legittimo affidamento sulla correttezza e completezza dei dati esposti dall'INPS nell'estratto conto certificativo e rappresentando che l'INPS, non indicando i contributi versati nella Gestione Separata, lo aveva, infatti, indotto a confidare nella relativa completezza e a presentare, quindi, una domanda di pensione che non corrispondeva, per difetto, alla reale posizione contributiva da lui maturata nel corso della vita lavorativa il che aveva comportato la liquidazione in suo favore di un importo di pensione inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto sin dalla prima liquidazione qualora la pensione fosse stata liquidata in cumulo e, quindi, con la valorizzazione dell'intera contribuzione da lui versata, ivi compresa,
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