Trib. Vercelli, sentenza 21/02/2024, n. 114

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vercelli, sentenza 21/02/2024, n. 114
Giurisdizione : Trib. Vercelli
Numero : 114
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE - SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA

N. 938/2023 R.G.

VERBALE DI CAUSA

Oggi 16 febbraio 2024, alle ore 09,57, innanzi al Collegio nelle persone di:
Dott.ssa Simona Francese Presidente
Dott.ssa Elisa Trotta Giudice
Dott. Edoardo Gaspari Giudice relatore ed estensore
Dott. Domenico Camino Esperto
1 Geom. Giuseppe Ghisio Esperto sono comparsi: per AR TO e RO IC l'Avv. Maurizio Mantelli sostituito dall'Avv.
Vincenzo Bertola;
per IN ER, presente personalmente, l'Avv. Silvia Pagliazzo.
***
Il Collegio invita i difensori a discutere la causa.
L'Avv. Bertola discute riportandosi al ricorso e alla comparsa di costituzione della terza chiamata, sintetizzando gli argomenti ivi esposti, in particolare sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità.
L'Avv. Pagliazzo insiste nell'improcedibilità del ricorso e si oppone alla produzione del doc. 9 perché tardiva, essendo stata prodotta solo con la comparsa di costituzione della terza chiamata. Discute sintetizzando gli argomenti esposti in comparsa di costituzione.
I difensori precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Collegio si ritira in camera di consiglio ad ore 10,14, dispensando le parti, che accettano, dal presenziare dalla lettura della sentenza, che sarà depositata in data odierna nel fascicolo telematico.
Vercelli, 16 febbraio 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Simona Francese
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
N. 938/2023 R.G.
Il Tribunale nelle persone dei Magistrati:
Dott. Simona Francese Presidente
Dott. Elisa Trotta Giudice
Dott. Edoardo Gaspari Giudice relatore ed estensore
Dott. Domenico Camino Esperto
3 Geom. Giuseppe Ghisio Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 938/2023 R.G. promossa da
TO AR nata a [...] il [...], ivi residente in [...], con l'Avv. MAURIZIO MANTELLI del Foro di Vercelli, presso il cui studio in LE AT, Via
Roma 62 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
ER IN in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola, nato a [...]
(AL) il 26.1.1983, ivi residente in [...], con l'Avv. SILVIA PAGLIAZZO del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Viale Regina Giovanna 32 è elettivamente domiciliato resistente con la chiamata in causa di RO IC nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata dalla procuratrice speciale EL SE sopra generalizzata, con l'Avv. MANTELLI MAURIZIO del Foro di Vercelli, presso il cui studio in LE
AT, Via Roma 62 è elettivamente domiciliata terzo chiamato

Oggetto: rilascio di fondi agrari – diritto a indennità per miglioramenti ex art. 17 L. 203/1982 – diritto di ritenzione ex art. 20 L. 203/1982.
Conclusioni
EL SE (come da ricorso):
in via principale
- accertare e dichiarare che il contratto d'affitto 19/11/19 tra EL SE e TO RI ha avuto termine il
4 10/11/2022 e conseguentemente condannare TO RI al rilascio di tutti i terreni occupati, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Con ogni riserva di controdeduzioni, istanze istruttorie e produzioni documentali nei termini di legge.
Col favore delle spese ed onorari di causa.”

TO RI (come da comparsa di costituzione e risposta):
I.in via processuale: disporre con decreto ex art. 418 cpc in ragione della domanda riconvenzionale formulata un differimento dell'udienza di discussione, a modifica del precedente decreto di fissazione dell'udienza
II. sempre in via processuale: accogliere la richiesta di chiamata in causa della Signora OS CO ai sensi degli artt. 102 cpc e 106 cpc, 418 comma 1 cpc e 420 comma 9 cpc disponendo tutti i provvedimenti all'uopo necessari
III In via preliminare: dichiarare la improcedibilità/inammissibilità delle domande formulate dalla Signora EL MA per mancata produzione della pec di instaurazione del tentativo di conciliazione comportate la impossibilità di verifica della corrispondenza tra le domande del tentativo di conciliazione e quelle di causa e per i motivi tutti indicati in narrativa IV. Nel merito: respingere tutte le domande proposte dalla Signora EL MA in quanto infondate in fatto e in diritto.
V. In via riconvenzionale per il caso di non accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità delle domande avversarie:
a) accertare e dichiarare che il rapporto di affitto di cui è causa è iniziato a far tempo dal 10 novembre 1991 con il dante causa del Signor TO RI e scadrà in data 10 novembre 2036 o nella data di inizio e scadenza che il Tribunale riterrà di Giustizia per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 1, 22 e 39 l.n. 203/82;

b) accertare e dichiarare che tale rapporto di affitto è soggetto alla normativa imperativa di cui alla legge 203/82, per essere le convenzioni – scritture private “ex art. 45 l.n. 203/82”, stipulate successivamente, poste nell'alveo del rapporto di affitto ex lege e non novative e/o sottoscritte in violazione del disposto di cui all'art. 45 l.n. 203/82;
c) in ogni caso:


1. accertare e dichiarare la esecuzione dei miglioramenti, già autorizzati a far tempo dall'anno 1998 dai Signori MI

SE e OS CO, aventi ad oggetto l'abbassamento di una parte del terreno di cm 4 con realizzazione di un'unica
5 piana;



2. accertare e dichiarare l'indennizzo dovuto dalla Signora EL MA e OS CO per tali miglioramenti ai sensi

e per gli effetti di cui agli artt. 16 e 17 l.n. 203/82 al Signor TO RI, nella misura di Euro 25.739,00
(venticinquemilasettecentotrentanove/00) o nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia;



3. per l'effetto condannare le Signore EL SE e OS CO, in via tra loro solidale, a corrispondere a favore del

Signor RI TO il predetto importo ovvero la diversa somma che risulterà dall'espletanda istruttoria e/o che il Giudice riterrà di giustizia;



4. previo accertamento del diritto alle migliorie ai sensi degli artt. 16 e 17 l.n. 203/82 accertare il diritto di ritenzione del fondo a favore del Signor TO RI ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17 e 20 l.n. 203/82 sino all'effettivo pagamento della somma di Euro 25.739,00 enticinquemilasettecentotrentanove/00) o nella diversa somma che il giudice riterrà di giustizia.


OS CO (come da comparsa di costituzione e risposta):
Reietta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, in via principale - accertare e dichiarare che il contratto d'affitto 19/11/19 tra EL SE e TO RI ha avuto termine il
10/11/2022 e conseguentemente condannare TO RI al rilascio di tutti i terreni occupati, fatto salvo il risarcimento dei danni.
- respingere tutte le domande riconvenzionali avversarie
Col favore delle spese ed onorari di causa.”
Motivi della decisione
Con ricorso datato 29.5.2023 proposto

contro

TO RI in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola EL SE ha esposto:
- di essere comproprietaria con OS CO dei terreni censiti al CT del Comune di LE
AT al fg. 8 mapp. 37, fg. 9 mapp. 2286, fg.13 mapp. 532 e 538, fg. 14 mapp. 40 e al CT
Comune di Frassineto PO fg. 2 mapp. 265;

- questi terreni furono affittati al resistente con contratto ex art. 45 L. 203/1982 del 19.11.2019 con
6 scadenza al 10.11.2022, senza necessità di disdetta o preavviso;

- RI alla scadenza del contratto non ha rilasciato i terreni;

- in sede di tentativo di conciliazione, RI ha ritenuto che le associazioni di categoria (Unione
Generale Coltivatori – Cisl per le proprietarie e Impresa Familiare Coltivatrice di Confagricoltura
Alessandria per l'affittuario) che hanno sottoscritto il contratto per entrambe le parti non tutelerebbero i contrapposti interessi con conseguente assenza del contraddittorio. Tuttavia, trattandosi di nullità di protezione, l'affittuario potrebbe rilevarla solo per la propria associazione, che, in ogni caso, è una tra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- RI, inoltre, ha sostenuto in sede stragiudiziale che tra le parti sarebbe in corso un contratto
d'affitto del 1991 stipulato coi rispettivi danti causa delle parti e che i successivi accordi non sarebbero novativi. Ma nel contratto d'affitto del 19.11.2019 le parti ribadiscono di aver definito ogni rapporto pregresso e di nulla avere reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione in relazione al rapporto cessato il 10.11.2019. Simili previsioni erano contenute nel contratto
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