Trib. Prato, sentenza 07/12/2024, n. 538
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PASQUARELLA Parte_1 C.F._1
VINCENZO elettivamente domiciliato a Caserta, via Cattaneo 12, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore
, in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dal dott. , funzionario per l'area amministrativa, CP_5
giuridica, legale e contabile, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., ed elettivamente domiciliati a , via CP_4
Valentini 7 presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per ottenere l'integrale ricostruzione della carriera Parte_1
mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero periodo di servizio pre
ruolo prestato, pari a 5 anni, 1 mese e 26 giorni, con condanna delle resistenti al collocamento
1
nella corretta posizione stipendiale, nonché al pagamento delle differenze retributive per l'effetto maturate.
A sostegno della pretesa ha narrato e documentato:
- di aver sottoscritto con il Controparte_6
, tramite l , sei contratti di lavoro a tempo
[...] Controparte_3
determinato (per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013) per lo svolgimento di attività di insegnante di scuola primaria;
- che ogni contratto ha avuto durata di dieci mesi, tranne quello per l'anno scolastico
2010/2011 (undici mesi e ventisei giorni) e di aver svolto regolarmente l'attività di insegnamento;
- di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato il 1° settembre 2013 con attribuzione della prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti, ovvero
Tabella A del CCNL del 04.08.2011 (fascia stipendiale 0-8);
- che al momento della conferma in ruolo (1° settembre 2014) gli era stata riconosciuta un'anzianità complessiva pre ruolo, ai fini giuridici ed economici, di quattro anni, dieci mesi e venti giorni, e un'anzianità di ruolo di un anno, sette mesi e ventiquattro giorni, per un totale di
sei anni, sei mesi e quattordici giorni (comprensivi del servizio militare svolto, pari a undici mesi
e ventiquattro giorni).
Adesso, chiede la ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici che ai fini economici, Pt_1
tenendo conto di tutti i servizi di insegnamento pre ruolo prestati presso scuole ed istituti statali
d'istruzione con rapporti di lavoro a tempo determinato, senza alcuna limitazione e il riconoscimento della posizione stipendiale 3-8 prevista dal CCNL del 23.01.2009 e successive modifiche del Comparto Scuola, per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015, il riconoscimento della fascia stipendiale 9-14 del CCNL, per gli anni scolastici dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2021 e il riconoscimento della fascia stipendiale 15-20
a far data dal 1°settembre 2021.
Si è costituito il resistente chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando la normativa e la CP_1
giurisprudenza nazionale e comunitaria a sé favorevole sulla particolare categoria del personale docente a tempo determinato.
2
La causa è stata istruita dal precedente titolare del procedimento mediante i documenti prodotti, nonché mediante CTU contabile: tuttavia, i numerosi consulenti nominati (anche dalla scrivente, che ha ritenuto, in un primo momento, di dare continuità all'ordinanza pronunciata dal primo giudice assegnatario) non hanno accettato l'incarico.
Da ultimo, anche sulla scorta dell'espressa richiesta in tal senso formulata dalla difesa di parte ricorrente, la causa è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 12 ottobre 2023, sostituita dal deposito delle note di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PASQUARELLA Parte_1 C.F._1
VINCENZO elettivamente domiciliato a Caserta, via Cattaneo 12, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore
, in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dal dott. , funzionario per l'area amministrativa, CP_5
giuridica, legale e contabile, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., ed elettivamente domiciliati a , via CP_4
Valentini 7 presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per ottenere l'integrale ricostruzione della carriera Parte_1
mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero periodo di servizio pre
ruolo prestato, pari a 5 anni, 1 mese e 26 giorni, con condanna delle resistenti al collocamento
1
nella corretta posizione stipendiale, nonché al pagamento delle differenze retributive per l'effetto maturate.
A sostegno della pretesa ha narrato e documentato:
- di aver sottoscritto con il Controparte_6
, tramite l , sei contratti di lavoro a tempo
[...] Controparte_3
determinato (per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013) per lo svolgimento di attività di insegnante di scuola primaria;
- che ogni contratto ha avuto durata di dieci mesi, tranne quello per l'anno scolastico
2010/2011 (undici mesi e ventisei giorni) e di aver svolto regolarmente l'attività di insegnamento;
- di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato il 1° settembre 2013 con attribuzione della prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti, ovvero
Tabella A del CCNL del 04.08.2011 (fascia stipendiale 0-8);
- che al momento della conferma in ruolo (1° settembre 2014) gli era stata riconosciuta un'anzianità complessiva pre ruolo, ai fini giuridici ed economici, di quattro anni, dieci mesi e venti giorni, e un'anzianità di ruolo di un anno, sette mesi e ventiquattro giorni, per un totale di
sei anni, sei mesi e quattordici giorni (comprensivi del servizio militare svolto, pari a undici mesi
e ventiquattro giorni).
Adesso, chiede la ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici che ai fini economici, Pt_1
tenendo conto di tutti i servizi di insegnamento pre ruolo prestati presso scuole ed istituti statali
d'istruzione con rapporti di lavoro a tempo determinato, senza alcuna limitazione e il riconoscimento della posizione stipendiale 3-8 prevista dal CCNL del 23.01.2009 e successive modifiche del Comparto Scuola, per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015, il riconoscimento della fascia stipendiale 9-14 del CCNL, per gli anni scolastici dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2021 e il riconoscimento della fascia stipendiale 15-20
a far data dal 1°settembre 2021.
Si è costituito il resistente chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando la normativa e la CP_1
giurisprudenza nazionale e comunitaria a sé favorevole sulla particolare categoria del personale docente a tempo determinato.
2
La causa è stata istruita dal precedente titolare del procedimento mediante i documenti prodotti, nonché mediante CTU contabile: tuttavia, i numerosi consulenti nominati (anche dalla scrivente, che ha ritenuto, in un primo momento, di dare continuità all'ordinanza pronunciata dal primo giudice assegnatario) non hanno accettato l'incarico.
Da ultimo, anche sulla scorta dell'espressa richiesta in tal senso formulata dalla difesa di parte ricorrente, la causa è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 12 ottobre 2023, sostituita dal deposito delle note di
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