Trib. Taranto, sentenza 13/06/2024, n. 1687
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N. R.G. 5681/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5681/2019 promossa da:
UR LL, HE LI e DE VI IE, con il patrocinio dell'avv. VERNA FILIPPO e dell'avv. GATTO PIETRO elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
VERNA FILIPPO
ATTORI contro
SB NK PL, con il patrocinio dell'avv. CURTÒ GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CURTÒ GIUSEPPE
CONVENUTO
Nonché contro
NO IE
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato, NN LA, TT LI e De IT
GI chiedevano “in via preliminare – accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 4 c. 1, 7 n. 2 e 8 n. 1 del Regolamento UE n. 1215/2012, la sottoposizione delle domande del presente giudizio alla giurisdizione italiana;
nonché – accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 15 del Regolamento UE n.
864/2007, la legge italiana quale legge sostanziale applicabile ai fatti oggetto del presente giudizio;
–
pagina 1 di 9 accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 18, comma 2 e 19 c.p.c., la competenza territoriale del Tribunale di Taranto;
in via principale e nel merito – accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1173 e 2043 cc, la responsabilità di PA EN nella causazione dei danni patiti dai Ricorrenti oggetto di giudizio;
- accertare e dichiarare, ai sensi delle MLR 2007, ovvero della corrispondente normativa antiriciclaggio italiana, in
combinato con gli artt. 1173 e 2043 cc, la responsabilità di SB NK PL nella causazione dei danni patiti dai Ricorrenti oggetto di giudizio;
e, per l'effetto, – condannare PA EN e SB NK
PL, in solido tra di essi in applicazione dell'art. 2055 cc, a corrispondere ai Ricorrenti la complessiva somma di 1.360.000,00 Euro e precisamente: quanto a 250.000,00 Euro a LA UR;
quanto a
350.000,00 Euro a LI HE;
quanto a 760.000,00 Euro a GI DE VI o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli versamenti
e pagamenti a TA LA LI alla data di deposito del presente ricorso e, in applicazione dell'art. 1284 cc, al tasso previsto dal D. lgs. n. 231/2002 e successive modifiche da tale ultima data al saldo;
– condannare PA EN e SB NK PL, in solido tra di essi, a corrispondere le spese e competenze legali relative al presente giudizio, oltre accessori di legge”.
A sostegno dei propri assunti, esponevano di aver corrisposto le somme suindicate a EN PA, titolare del 100% delle quote ed amministratore unico della società britannica Capital AB MI (Capital
AB) il quale si sarebbe presentato come “esperto in gestione di trust, investimenti e fiscalità internazionale” convincendoli a versare su un conto corrente della Capital AB acceso presso SB ingenti somme di denaro per la costituzione di un trust e per investimenti in prodotti finanziari. Rappresentavano ancora che il convenuto, dopo averne ottenuto la disponibilità, anziché destinare le somme ricevute agli scopi dichiarati, aveva utilizzato i fondi per scopi personali.
Ciò premesso e ritenuta la sussistenza della giurisdizione italiana, deducevano la responsabilità extracontrattuale del EN e della SB AN PL per aver omesso i dovuti controlli alla luce degli obblighi di cui alla Terza Direttiva Antiriciclaggio, recepita, in Inghilterra, dalla MLR 2007 e, in Italia, dal
d. lgs. 231/2007. In particolare, quanto alla SB, evidenziavano che la stessa non avrebbe svolto correttamente l'attività di adeguata verifica di Capital AB al momento dell'apertura dei conti correnti;
avrebbe omesso di eseguire il c.d. ongoing monitoring in pendenza del rapporto con Capital AB;
non avrebbe provveduto a segnalare all'attività competente talune operazioni transitate sui conti correnti di
Capital AB.
Ritualmente costituitasi, la SB AN PL contestava la giurisdizione italiana, evidenziava che la legge applicabile fosse quella inglese ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
esclusa la propria responsabilità nella causazione del danno e così concludeva “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana, sussistendo la giurisdizione dei giudici inglesi;
In subordinata, in via preliminare di merito: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva SB AN plc rispetto a tutte le domande proposte dai Ricorrenti per i
pagina 2 di 9 motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, estrometterla dal presente giudizio;
In via subordinata, nel merito: - rigettare, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, le domande proposte dai sig.ri GI De IT, LA NN e LI TT nei confronti di SB AN plc e/o di SB AN UK plc;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: - per la sola denegata ipotesi di riconoscimento, anche parziale, della fondatezza delle domande dei Ricorrenti,
ritenere e dichiarare la corresponsabilità dei Ricorrenti sig.ri LI TT, LA NN e
GI De IT per la causazione dei danni dagli stessi azionati e, conseguentemente rigettare le domande attoree ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ovvero, in via ulteriormente subordinata, ridurre il risarcimento del danno eventualmente accertato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., secondo la gravità della colpa dei Ricorrenti. In ogni caso: - condannare i sig.ri GI De IT, LA NN e
LI TT a rimborsare onorari e spese di lite del presente giudizio a SB AN plc e a SB AN
UK plc”.
EN PA, seppur ritualmente citato, decideva di rimanere contumace.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.02.2024 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc i procuratori depositavano le rispettive note ed il Tribunale all'esito si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Deve in primo luogo rilevarsi che sussiste la giurisdizione italiana, trovando applicazione l'art. 8 n. 1
REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
secondo detta disposizione, invero, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, tra l'altro, in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in un giudizio intentato sempre contro il EN per la contestazione delle medesime condotte (ordinanza n. 24110/2020) le quali hanno evidenziato che “va invero dato corso all'orientamento, seguito da queste Sezioni Unite nella ordinanza n.
11519/2017, secondo il quale è ben vero che «l'art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001 (oggi sostituito dall'art. 8, n. 1, di quello n. 1215/2012) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al suo precedente art. 2, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra»;
nella
pagina 3 di 9 fattispecie tuttavia, la responsabilità ascritta ai convenuti, benché
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5681/2019 promossa da:
UR LL, HE LI e DE VI IE, con il patrocinio dell'avv. VERNA FILIPPO e dell'avv. GATTO PIETRO elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
VERNA FILIPPO
ATTORI contro
SB NK PL, con il patrocinio dell'avv. CURTÒ GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CURTÒ GIUSEPPE
CONVENUTO
Nonché contro
NO IE
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato, NN LA, TT LI e De IT
GI chiedevano “in via preliminare – accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 4 c. 1, 7 n. 2 e 8 n. 1 del Regolamento UE n. 1215/2012, la sottoposizione delle domande del presente giudizio alla giurisdizione italiana;
nonché – accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 15 del Regolamento UE n.
864/2007, la legge italiana quale legge sostanziale applicabile ai fatti oggetto del presente giudizio;
–
pagina 1 di 9 accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 18, comma 2 e 19 c.p.c., la competenza territoriale del Tribunale di Taranto;
in via principale e nel merito – accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1173 e 2043 cc, la responsabilità di PA EN nella causazione dei danni patiti dai Ricorrenti oggetto di giudizio;
- accertare e dichiarare, ai sensi delle MLR 2007, ovvero della corrispondente normativa antiriciclaggio italiana, in
combinato con gli artt. 1173 e 2043 cc, la responsabilità di SB NK PL nella causazione dei danni patiti dai Ricorrenti oggetto di giudizio;
e, per l'effetto, – condannare PA EN e SB NK
PL, in solido tra di essi in applicazione dell'art. 2055 cc, a corrispondere ai Ricorrenti la complessiva somma di 1.360.000,00 Euro e precisamente: quanto a 250.000,00 Euro a LA UR;
quanto a
350.000,00 Euro a LI HE;
quanto a 760.000,00 Euro a GI DE VI o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli versamenti
e pagamenti a TA LA LI alla data di deposito del presente ricorso e, in applicazione dell'art. 1284 cc, al tasso previsto dal D. lgs. n. 231/2002 e successive modifiche da tale ultima data al saldo;
– condannare PA EN e SB NK PL, in solido tra di essi, a corrispondere le spese e competenze legali relative al presente giudizio, oltre accessori di legge”.
A sostegno dei propri assunti, esponevano di aver corrisposto le somme suindicate a EN PA, titolare del 100% delle quote ed amministratore unico della società britannica Capital AB MI (Capital
AB) il quale si sarebbe presentato come “esperto in gestione di trust, investimenti e fiscalità internazionale” convincendoli a versare su un conto corrente della Capital AB acceso presso SB ingenti somme di denaro per la costituzione di un trust e per investimenti in prodotti finanziari. Rappresentavano ancora che il convenuto, dopo averne ottenuto la disponibilità, anziché destinare le somme ricevute agli scopi dichiarati, aveva utilizzato i fondi per scopi personali.
Ciò premesso e ritenuta la sussistenza della giurisdizione italiana, deducevano la responsabilità extracontrattuale del EN e della SB AN PL per aver omesso i dovuti controlli alla luce degli obblighi di cui alla Terza Direttiva Antiriciclaggio, recepita, in Inghilterra, dalla MLR 2007 e, in Italia, dal
d. lgs. 231/2007. In particolare, quanto alla SB, evidenziavano che la stessa non avrebbe svolto correttamente l'attività di adeguata verifica di Capital AB al momento dell'apertura dei conti correnti;
avrebbe omesso di eseguire il c.d. ongoing monitoring in pendenza del rapporto con Capital AB;
non avrebbe provveduto a segnalare all'attività competente talune operazioni transitate sui conti correnti di
Capital AB.
Ritualmente costituitasi, la SB AN PL contestava la giurisdizione italiana, evidenziava che la legge applicabile fosse quella inglese ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
esclusa la propria responsabilità nella causazione del danno e così concludeva “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana, sussistendo la giurisdizione dei giudici inglesi;
In subordinata, in via preliminare di merito: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva SB AN plc rispetto a tutte le domande proposte dai Ricorrenti per i
pagina 2 di 9 motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, estrometterla dal presente giudizio;
In via subordinata, nel merito: - rigettare, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, le domande proposte dai sig.ri GI De IT, LA NN e LI TT nei confronti di SB AN plc e/o di SB AN UK plc;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: - per la sola denegata ipotesi di riconoscimento, anche parziale, della fondatezza delle domande dei Ricorrenti,
ritenere e dichiarare la corresponsabilità dei Ricorrenti sig.ri LI TT, LA NN e
GI De IT per la causazione dei danni dagli stessi azionati e, conseguentemente rigettare le domande attoree ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ovvero, in via ulteriormente subordinata, ridurre il risarcimento del danno eventualmente accertato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., secondo la gravità della colpa dei Ricorrenti. In ogni caso: - condannare i sig.ri GI De IT, LA NN e
LI TT a rimborsare onorari e spese di lite del presente giudizio a SB AN plc e a SB AN
UK plc”.
EN PA, seppur ritualmente citato, decideva di rimanere contumace.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.02.2024 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc i procuratori depositavano le rispettive note ed il Tribunale all'esito si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Deve in primo luogo rilevarsi che sussiste la giurisdizione italiana, trovando applicazione l'art. 8 n. 1
REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
secondo detta disposizione, invero, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, tra l'altro, in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in un giudizio intentato sempre contro il EN per la contestazione delle medesime condotte (ordinanza n. 24110/2020) le quali hanno evidenziato che “va invero dato corso all'orientamento, seguito da queste Sezioni Unite nella ordinanza n.
11519/2017, secondo il quale è ben vero che «l'art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001 (oggi sostituito dall'art. 8, n. 1, di quello n. 1215/2012) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al suo precedente art. 2, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra»;
nella
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