Trib. Nola, sentenza 26/11/2024, n. 3244

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 26/11/2024, n. 3244
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 3244
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
II SEZIONE CIVLE
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott. VNCENZA BARBALUCCA Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO Giudice
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.918/2019 rgac
Vertente tra
n. Bolzano 5.12.1975 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sul minore s n. Nola 24.6.2010 rapp.tata e difesa da avv. M.C. De Persona_1
Vivo…………………………………………………………………….. ……..….attore
e
n. Napoli 13.9.1966 rapp.tato e difeso da avv. R.D'Ambrosio …convenuto CP_1
e
Avv. curatore speciale del minore Controparte_2 [...]
.………………….convenuta Persona_2
nonchè
PM in sede…………………..………………………………………………interventore ex lege
CONCLUSIONI
Alla udienza dell '8.7.2024 parti costituite concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.2.2019 nella espressa qualità di rapp,te Parte_1
legale del minore citava innanzi al Tribunale di Nola ed il PM in Persona_2 CP_1
sede ;
parte attrice precisava di aver intrattenuto una relazione affettiva con il sig. CP_1 nel 2008/2009, che seguiva ad un'altra relazione con un uomo siciliano, allorchè la precedente
unione matrimoniale con l'ex marito era in crisi . Parte attrice deduceva che il Persona_3
convenuto dopo due anni dalla nascita del minore avvenuta il 24.6.2020 lo aveva Per_2
riconosciuto . Parte attrice deduceva inoltre che la convivenza e la relazione sentimentale con il cessavano nel 2018 . CP_1
Si costituiva che in sostanza non si opponeva alla domanda CP_1
Veniva nominato il curatore speciale del minore nella persona della avv. Giulia Vecchione che chiedeva disporsi CTU
Veniva svolto esame ematologico
Sulle conclusioni epigrafate il Tribunale si riservava di decidere
Una preliminare questione da affrontare è quella dell'inquadramento dell'azione intentata.
Ebbene sul punto va segnalata una recente statuizione della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, 10 Luglio 2018, n. 18140. Est. Maria Giovanna C. Sambito) che in primis ha evidenziato il principio, affermato da giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17095 del 2013;
Cass n. 17970 del 2015) secondo cui l'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità a norma dell'art. 263 c.c., la quale postula la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto, che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento, sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio, si ricollega nella sostanza processuale alla azione di disconoscimento di paternità nella misura in cui , come ribadito con la recente sentenza n. 30122 del 14.12.2017, l'accertamento richiesto nelle due procedure non implica semplicemente una dimostrazione dettata dalla legge, anche alla luce dell'evoluzione del diritto positivo e della concezione sociale dei valori (valga al riguardo la significativa abolizione della qualificazione come "legittima" o "naturale" della filiazione), ma si informa soprattutto alla esigenza della rimozione dello status
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