Trib. La Spezia, sentenza 03/02/2025, n. 50
Sentenza
3 febbraio 2025
Sentenza
3 febbraio 2025
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Il Giudice, dopo aver esaminato la consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto le domande degli attori, evidenziando l'indeterminatezza delle clausole contrattuali e la mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi. Ha ritenuto che l'assenza di un chiaro piano di ammortamento e di un TAEG adeguatamente indicato rendesse il contratto nullo ai sensi degli articoli 1346 e 1419 c.c. Pertanto, ha condannato la banca a restituire l'importo di euro 40.332,23, oltre interessi, e ha disposto la rifusione delle spese processuali a favore degli attori. La decisione si fonda su principi di chiarezza e determinabilità delle clausole contrattuali, essenziali per la validità dei contratti di mutuo.
Sul provvedimento
Testo completo
N. 663/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
ZI NA ([...]) e EO GI ([...]),
entrambi residenti in La Spezia, rappresentati e difesi dall'avv. Monica Filippi, domiciliati presso lo studio del difensore nella Spezia, Via Rattazzi 44,
-attori-
Contro
ES NP SPA, P IVA 10810700152, con sede legale in Torino, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Balbi, domiciliata presso lo studio del difensore, in Genova,
Salita di San Matteo 23/ 7,
-convenuta-
***
CONCLUSIONI
*Per gli attori ZI NA e GI EO, come in foglio di precisazione delle conclusioni:
1
"Voglia il Tribunale qui adito, rigettate le avverse deduzioni e istanze, accertata
l'indeterminatezza delle clausole contrattuali di cui è causa per quanto all'esito dell'esperita
istruttoria, dichiarare la nullità delle stesse ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1284,1339,1346,1419 secondo comma c.c. e art. 117 commi 4 e 6 del TUB;
e, per l'effetto,
rideterminato il rapporto dare/avere tra parte attrice e TE AO S.P.A. , condannare
quest'ultima alla restituzione delle somme percepite indebitamente rispetto a quanto dovuto
per legge e per contratto nella misura risultante dal processo istruttorio e, in particolare, in via
principale nella misura di euro 50.857,65 ovvero, in via subordinata, nella misura di euro
40.332,33 oltre interessi nella decorrenza di legge;
condannare parte convenuta alla
refusione delle spese di lite comprensive di esborsi, competenze ed accessori di legge"
*Per la convenuta ES SAPAOLO SPA, come in memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni
più opportuna declaratoria meglio vista 1) respingere le domande proposte dai Sigg.ri DI
AN e IA NE, in quanto infondate e non provate per le ragioni esposte in atti.
2) Con vittoria di compensi e spese legali”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione ritualmente notificato ZI NA e EO GI
citavano in giudizio ES NP SPA per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.
Premettevano gli attori di aver stipulato in data 25 luglio 2005 con la convenuta Banca TE
SP, oggi TE Sanpolo SP, il contratto di mutuo nr. 9030271, regolato dalle disposizioni di credito fondiario garantito da ipoteca per l'acquisto di immobile sito in La Spezia, secondo i tassi di rilevazione del D.M. 15 giugno 2005.
2
Allegavano che, sin dall'inizio dei pagamenti rateali del mutuo, sarebbero sorti problemi in ordine all'incremento eccessivo delle rate mensili, ancorché la scelta fosse stata ab origine
per il tasso variabile e che pertanto successivamente veniva rimodulato il piano di rimborso a tasso fisso.
Nel 2017 il contratto di mutuo de quo veniva rinegoziato con un ampliamento del periodo estintivo di oltre tre anni.
Gli attori lamentavano che, nonostante le reiterate richieste, parte convenuta non avrebbe mai fornito copia del piano di ammortamento al fine di consentire il legittimo controllo di quello che gli attori si sarebbero trovati a pagare.
Pertanto, in ragione dell'indeterminatezza delle clausole contrattuali relative agli interessi,
nonché dell'impossibilità di essere resi edotti della reale entità del costo del contratto di mutuo stipulato, avviavano il tentativo di mediazione nei confronti di parte convenuta, senza esito alcuno.
Premesso in fatto quanto sopra, in diritto richiamavano le considerazioni sulle anomalie del mutuo oggetto di causa riscontrate nella perizia del Dr Lorenzo Baglioni, il quale concludeva per l'indeterminatezza delle clausole contrattuali riguardanti la composizione delle rate ed il piano di ammortamento. In conseguenza di ciò, in virtù dell'art. 1419, 2 co. cc, applicando la sostituzione prevista dall'art 117 TUB, veniva identificata al 31.12.2020 una somma a favore degli attori di euro 62.363,90.
L'elaborato peritale del consulente di parte evidenziava come il contratto di mutuo oggetto di causa, risultava essere privo di qualsivoglia esplicitazione della tipologia del piano di ammortamento utilizzato, di quantificazione della rata e del regime finanziario utilizzato per il calcolo delle rate.
Nel caso di specie i