Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente
dott.ssa Giusi Ianni Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 692 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Salvatore Vetere;
ATTRICE
E
;
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario, in Parte_1
data 24.09.1978, in San Marco Argentano (CS), successivamente trascritto nei registri di Stato Civile del comune di San Marco Argentano in data 25.09.1978, con
[...]
, dalla cui unione è nato il figlio , il 09.05.1980, CP_1 Persona_1 che è venuta meno l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale, con assegnazione della casa coniugale, sita in San Marco Argentano (CS) alla Via G. Saragat N.65, alla ricorrente unitamente ai mobili ed agli arredi che la compongono e disporre in favore di un assegno di Parte_1 mantenimento, da parte del coniuge, pari ad € 700,00 rivalutabile secondo gli indici
Istat, da corrispondersi entro il primo giorno di ogni mese.
non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica. Controparte_1
La domanda di separazione è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo, va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla obiettiva intollerabilità della
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