Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 5
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4757 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto “vitalizio assistenziale;
azione di riduzione per lesione della legittima”
TRA
FI AR (C.F. [...]), FI EP (C.F.
[...]), FI UE (C.F. [...]), FI
MI (C.F. [...]), FI IE (C.F.
[...]), rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Emilio D'Annunzio;
Attore
e
FI GI (C.F. [...]), NT ES (C.F.
[...]), rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Paglione;
Convenuti
CONCLUSIONI: rassegante per l'udienza del 09.09.2024 come da “note di trattazione scritta”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, FI
RO e PI ES, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità dell'atto pubblico del 13.01.2020 per Notar IZ LO n. 10.960 Rep. e n.
8.058 Racc., definito atto di
“cessione onerosa” intercorso tra i sigg. FI VA e ON FA da una parte e FI RO e PI
ES dall'altra, per le ragioni tutte di cui in premessa;
accertare e dare atto che il rogito impugnato, del
13.01.2020, è nullo per la mancanza di alea e dissimula una donazione in favore degli acquirenti, che devono perciò considerarsi donatari, avendo inteso sottrarre i beni dell'asse ereditario, comportando una diminuzione della quota di legittima riservata agli attori;
dichiarare che a cagione della lesione della quota di legittima spettante agli attori, andrà ripristinata la propria quota ereditaria lesa in favore di ciascuno di essi, disponendosi la riduzione della donazione stessa, o, in via gradata, attribuire agli attori oltre la legittima, la quota disponibile, rientrando l'immobile ceduto tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, con attribuzione in loro favore dell'immobile, salvo conguaglio, ovvero liquidazione in danaro, pro quota, del dovuto;
accertare e dichiarare che il contratto in questione simula una donazione modale, con la conseguenza che gli attori ed eredi legittimi, sono stati lesi nei loro diritti ereditari, attribuendo loro quanto illegittimamente sottratto mediante la donazione stessa, ordinando ai convenuti di conferire per collazione alla massa ereditaria tutti i beni mobili ed arresi esistenti nell'immobile oltre i frutti percetti tra cui il perdurante godimento esclusivo dell'immobile, in aggiunta l'immobile stesso, e a quanto risulterà dagli accertamenti Postali in essere, così come ricevuti a titolo di donazione dai defunti, quando questi erano in vita;
in via gradata, condannare FI RO e PI ES, al pagamento della somma dovuta per le ragioni esposte in narrativa, pari a € 11.666,00 #, in favore di
FI AR;
€ 11.666,00 #, in favore di FI EP;
€ 11.666,00 #, in favore di FI
AN;
€ 11.666,00 #, in favore di FI EL;
€ 11.666,00 #, in favore di FI NT;
o a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interesse nella misura di legge sulla somma rivalutata”;
con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie domande, gli attori rappresentavano che:
- erano figli, nonché eredi legittimi e legittimari, di FI VA (deceduto il 21.04.2021) e di
ON FA (deceduta il 28.10.2020);
2
- in data 13.01.2020 i coniugi FI VA e ON FA, con rogito per Notar IZ
LO n. 10.960 Rep. e n.
8.058 Racc. stipulavano atto di “cessione onerosa” in favore dell'altro figlio FI RO e di sua moglie PI ES;
- con tale atto pubblico si disponeva il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in
Zapponeta, Via Carso n. 11, censito al Catasto al foglio n. 11, p.lla 563, sub 2 graffato con sub
4, dai sigg. FI VA e ON FA ai sigg. FI RO e PI ES, in cambio di assistenza da prestarsi da questi ultimi in favore dei primi;
- tale contratto risultava privo di alea, tenuto conto della sproporzione tra le prestazioni e della prevedibile minima durata della sopravvivenza dei vitaliziati, deceduti, peraltro, pochi mesi dopo la stipula del contratto;
- tale contratto di mantenimento e assistenza, pertanto, dissimulava una donazione a favore degli acquirenti, con la conseguenza che l'immobile in questione, unitamente agli arredi, risultava essere stato sottratto all'asse ereditario, con lesione della quota di legittima spettante agli attori, in quanto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4757 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto “vitalizio assistenziale;
azione di riduzione per lesione della legittima”
TRA
FI AR (C.F. [...]), FI EP (C.F.
[...]), FI UE (C.F. [...]), FI
MI (C.F. [...]), FI IE (C.F.
[...]), rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Emilio D'Annunzio;
Attore
e
FI GI (C.F. [...]), NT ES (C.F.
[...]), rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Paglione;
Convenuti
CONCLUSIONI: rassegante per l'udienza del 09.09.2024 come da “note di trattazione scritta”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, FI
RO e PI ES, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità dell'atto pubblico del 13.01.2020 per Notar IZ LO n. 10.960 Rep. e n.
8.058 Racc., definito atto di
“cessione onerosa” intercorso tra i sigg. FI VA e ON FA da una parte e FI RO e PI
ES dall'altra, per le ragioni tutte di cui in premessa;
accertare e dare atto che il rogito impugnato, del
13.01.2020, è nullo per la mancanza di alea e dissimula una donazione in favore degli acquirenti, che devono perciò considerarsi donatari, avendo inteso sottrarre i beni dell'asse ereditario, comportando una diminuzione della quota di legittima riservata agli attori;
dichiarare che a cagione della lesione della quota di legittima spettante agli attori, andrà ripristinata la propria quota ereditaria lesa in favore di ciascuno di essi, disponendosi la riduzione della donazione stessa, o, in via gradata, attribuire agli attori oltre la legittima, la quota disponibile, rientrando l'immobile ceduto tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, con attribuzione in loro favore dell'immobile, salvo conguaglio, ovvero liquidazione in danaro, pro quota, del dovuto;
accertare e dichiarare che il contratto in questione simula una donazione modale, con la conseguenza che gli attori ed eredi legittimi, sono stati lesi nei loro diritti ereditari, attribuendo loro quanto illegittimamente sottratto mediante la donazione stessa, ordinando ai convenuti di conferire per collazione alla massa ereditaria tutti i beni mobili ed arresi esistenti nell'immobile oltre i frutti percetti tra cui il perdurante godimento esclusivo dell'immobile, in aggiunta l'immobile stesso, e a quanto risulterà dagli accertamenti Postali in essere, così come ricevuti a titolo di donazione dai defunti, quando questi erano in vita;
in via gradata, condannare FI RO e PI ES, al pagamento della somma dovuta per le ragioni esposte in narrativa, pari a € 11.666,00 #, in favore di
FI AR;
€ 11.666,00 #, in favore di FI EP;
€ 11.666,00 #, in favore di FI
AN;
€ 11.666,00 #, in favore di FI EL;
€ 11.666,00 #, in favore di FI NT;
o a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interesse nella misura di legge sulla somma rivalutata”;
con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie domande, gli attori rappresentavano che:
- erano figli, nonché eredi legittimi e legittimari, di FI VA (deceduto il 21.04.2021) e di
ON FA (deceduta il 28.10.2020);
2
- in data 13.01.2020 i coniugi FI VA e ON FA, con rogito per Notar IZ
LO n. 10.960 Rep. e n.
8.058 Racc. stipulavano atto di “cessione onerosa” in favore dell'altro figlio FI RO e di sua moglie PI ES;
- con tale atto pubblico si disponeva il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in
Zapponeta, Via Carso n. 11, censito al Catasto al foglio n. 11, p.lla 563, sub 2 graffato con sub
4, dai sigg. FI VA e ON FA ai sigg. FI RO e PI ES, in cambio di assistenza da prestarsi da questi ultimi in favore dei primi;
- tale contratto risultava privo di alea, tenuto conto della sproporzione tra le prestazioni e della prevedibile minima durata della sopravvivenza dei vitaliziati, deceduti, peraltro, pochi mesi dopo la stipula del contratto;
- tale contratto di mantenimento e assistenza, pertanto, dissimulava una donazione a favore degli acquirenti, con la conseguenza che l'immobile in questione, unitamente agli arredi, risultava essere stato sottratto all'asse ereditario, con lesione della quota di legittima spettante agli attori, in quanto
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