Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1154

TRIB Salerno
Sentenza
13 marzo 2025
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TRIB Salerno
Sentenza
13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1154
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1154
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

R.G. 9798/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile

riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9798/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Mutamento del sesso e Rettificazione del genere e dati anagrafici ex L. n. 164/1982 e art. 31 D.lgs. 150/2011

DI
MP , nata a [...] il [...], C.F.: Pt_1 CodiceFiscale_1 elettivam iciliata in Roma, alla via Giovanni Bra dell'avv. Miguel Coraggio che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
P.M. IN SEDE RESISTENTE

FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024, ha Parte_2 premesso di avere sempre manifestato disagi nella vita al proprio desiderio di avere un ruolo di genere maschile e di avere, pertanto, nel corso degli anni preso coscienza della propria identita di genere difforme da quella biologica. Al riguardo, il ricorrente ha precisato di avere intrapreso un percorso psicoterapeutico presso il Consultorio di Disforia di genere dell'ASL di Salerno, al termine del quale ha avuto la conferma e la certezza di volere appartenere al genere sessuale maschile, e di avere altresì intrapreso una terapia ormonale al fine di adeguare i propri caratteri fisici all'identità realmente sentita. Pertanto, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'attribuzione di un sesso diverso e l'autorizzazione a sottoporsi al citato trattamento chirurgico, oltre alla rettificazione del genere e dei dati anagrafici.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento. In primo luogo, va precisato che il Tribunale aderisce al recente indirizzo giurisprudenziale che consente la rettificazione del sesso e dei dati anagrafici anche in assenza dell'intervento chirurgico di modifica degli organi sessuali primari. Al riguardo, nel solco della sentenza n. 161/1985 della Corte Costituzionale, quello all'identità di genere deve essere considerato un diritto inviolabile della persona in quanto inerente alla dignità personale e diretto a determinare un equilibrato sviluppo della personalità dell'individuo. In particolare, l'art. 1, comma 1 L. n. 164/1982 accoglie << (…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque,
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