Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9479 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2020 e vertente tra
GO NA IA AU, in persona dell'amministratore di sostegno avv. Enrico
Toso, con il proc. dom. avv. Ernesto Rognoni
- attore -
e
ST avv. IM, con il proc. dom. avv. Alessandro Della Valle
- convenuto -
e
EN IT spa, con il proc. dom. avv. Barbara Pozzolo
- chiamata in causa da IM ST -
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio
viste:
- previa, in via istruttoria, integrazione di consulenza tecnica d'ufficio in ordine
all'esistenza di vizi occulti nell'immobile, per cui è causa, al momento
dell'acquisto a mezzo dell'atto di permuta del 24/2/2017, quali quelli descritti dal
1
C.T.P. Geom. Luigi Lanero nelle sue note critiche del 27/7/2023, riguardo
all'esistenza di vizi occulti nell'immobile al momento dell'acquisto (notevoli
infiltrazioni dalla copertura non impermeabilizzata del bagno;
notevoli
infiltrazioni del seminterrato lato strada), che ne riducono ulteriormente il valore a
tale momento ed in caso, di esito positivo, in che misura ciò incida sul valore
commerciale dell'immobile in tale data;
- accertare e dichiarare la civile responsabilità dell'Avv. IM ST, quale
amministratore di sostegno di NA IA AU GO, per avere stipulato l'atto di
permuta del 24/2/2017, secondo le modalità dedotte e/o per i fatti e le condotte
riferite in atto introduttivo ed accertande in causa, accettando una valutazione
dell'immobile di via Nicolo' ST n.11 uni in Genova sovradimensionata e
maggiore del valore effettivo e commerciale dello stesso e comunque, ponendo in
essere un atto non conveniente per l'amministrata;
- condannare, conseguentemente, l'Avv. IM ST a risarcire a NA IA
AU GO tutti i danni subiti per i fatti di causa, quantificati in € 90.000, (pari al
differenziale fra il valore reale dell'immobile avuto in permuta, maggiorato del
conguaglio ricevuto di €.30.000 ed il valore dell'immobile dato in permuta dalla
stessa del valore di €.210.000, come dichiarato in atto), o nella somma maggiore o
minore accertanda in corso di causa;
- somme maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria dal dovuto al
soddisfo.
- rigettare ogni diversa domanda e/o eccezione avversaria perché inammissibile
e/o infondata.
- Vinte le spese di lite.”.
Per IM ST
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“In via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare, per le esposte ragioni,
il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
in via principale e nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in
fatto ed in diritto per le esposte ragioni;
in via subordinata: nel non creduto caso di accoglimento, anche parziale, delle
avversarie domande, limitare la condanna al minor importo determinando come di
giustizia e condannare, in ogni caso, la terza chiamata EN IT S.p.A. a
manlevare e garantire il convenuto da quanto questi fosse tenuto a corrispondere a
parte attrice, ivi incluse le spese del presente giudizio.”.
Per EN IT spa
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione eccezione e deduzione
respinta:
IN VIA PRELIMINARE
ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva dell'Avv.
ST per le motivazioni in atti e per la conseguenza respingere la domanda
attorea e conseguentemente la domanda di manleva nei confronti della Compagnia
esponente con vittoria di spese di causa.
IN VIA DI PRINCIPALITA':
RIGETTARE, le domande attoree in confronto all'Avv. ST perché infondate
sia in fatto che in diritto e comunque e non provate;
IN VIA SUBORDINATA:
Nel non creduto caso in cui venisse ACCERTATA una responsabilità
professionale in capo all'Avv. ST, provata l'esistenza di danni risarcibili e del
nesso di causalità con l'operato dello stesso, RIDIMENSIONARE la
quantificazione del danno in misura inferiore rispetto a quanto richiesto
3
dall'attrice e comunque entro i limiti del giusto
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