Trib. Milano, sentenza 28/06/2024, n. 6522

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 28/06/2024, n. 6522
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 6522
Data del deposito : 28 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 21290/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21290/2019 cui è riunito il giudizio RG 41107/2022 promossa da:
PI MA MA PA TI (C.F. [...]),
OV IA IN OO NL (C.F. 97156190155), con il patrocinio dell'avv.
FANTINI UMBERTO con studio in CORSO PORTA ROMANA, 54 20122 MILANO
ATTORI contro
IO BELPI (C.F. [...]), EDITORIALE LIBERO SRL (C.F.
06823221004), DR AG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LO GIUDICE
LUCA con studio in CORSO MONFORTE, 15 20129 MILANO
CONVENUTI

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, RO AU IM AL TT, in proprio e quale legale rappresentante del VI per la GI IN HO, ha convenuto in giudizio UR
EL, Editoriale Libero s.r.l., AG EA, rispettivamente direttore, editore e giornalista autore dell'articolo pubblicato in data 10 maggio 2011 sul quotidiano “Libero”, sia in forma cartacea che in versione on line per sentire accertare: a) che le informazioni e i giudizi riferiti negli articoli pubblicati sia in versione cartacea che on line costituiscono lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine pubblica degli attori con la conseguente responsabilità dei convenuti di diffamazione aggravata a mezzo stampa ed internet ai sensi degli artt. 81, 110, 595 commi 2 e 3 c.p. e art. 13 della L. 47/1948, oltre che ai sensi dell'art. 57 c.p. per quanto attiene
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alla posizione del direttore responsabile;
b) la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella complessiva somma di € 100.000,00 (50.000 per ciascuno degli attori), oltre ad €
20.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L 47/1948, oltre agli esborsi sostenuti per le pubblicazioni alternative;
c) ordinare la pubblicazione della sentenza a spese dei convenuti e a cura degli attori nelle pagine dedicate alla cronaca nazionale di “Libero”, sia in versione cartacea, sia on line, sui profili facebook e twitter dei convenuti, nonché sul quotidiano “la Repubblica” e sui periodici “Famiglia Cristiana” e “L'Espresso”;
d) ordinare la riproduzione della sentenza sul sito on line dei convenuti con una permanenza per un periodo pari a quello in cui risultano accessibili gli articoli censurabili;
e) condanna dei convenuti alle spese di mediazione ed al pagamento della somma di € 20.000,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.in caso di temeraria resistenza in giudizio.
Gli attori hanno esposto:
-che in data 10 maggio 2011 era stato pubblicato sul quotidiano Libero, sia nella versione cartacea sia nella versione on line, un articolo dal seguente titolo, da ritenersi altamente suggestivo ed infamante, “ Al circo del
Tribunale un pazzo aggredisce US;
-che tale articolo si collocava nel contesto di una più ampia campagna diffamatoria e di discredito mediatico ad opera di un cartello di quotidiani filoON, che malvedono le attività associative del VI per la
GI IN HO a tutela dei diritti umani e dei soggetti più deboli;

-che il titolo dell'articolo, con il quale si dava ad intendere che vi fosse stata una concreta minaccia all'incolumità fisica di VI US tale da giustificare l'allontanamento forzoso del Presidente dell'Associazione VI per la GI, doveva essere collegato alle successive pesanti offese contenute nell'articolo: “Tutti i pazzi portano a VI (AL TT)” “E intanto s'ode uno che sbraita… e vedi che lo trascinano via di peso” “ L'AT di turno ha i capelli bianchi, si guadagna il quarto d'ora di celebrità";
"Poi si scopre che il soggetto in questione è agitatore - qualcuno preferisce provocatore - in servizio permanente effettivo";
"Si chiama RO AL TT… e ha fondato un VI per la
GI IN HO ed anche una rete chiamata Avvocati senza Frontiere”;

-che l'articolo conteneva accuse e notizie inventate al fine di denigrare sia la persona che si sarebbe resa responsabile della pretesa ed inesistente aggressione, nominativamente identificata in RO AL TT, sia la stessa immagine pubblica e la reputazione dell'Associazione espressamente citata nell'articolo incriminato;

-che come risultava dalle varie video interviste pubblicate sui maggiori quotidiani e televisioni in Italia e all'estero, era stato RO AL TT ad essere vittima di una vera e propria aggressione fisica e di un fermo illegale da parte di due agenti DI in borghese all'uscita del tribunale milanese, senza che lo stesso avesse mai aggredito alcuna persona e tantomeno l'allora Presidente del Consiglio US;

-che al contrario le videoriprese dimostravano l'ingiustificato intervento ed uso della forza da parte della DI a danno di una persona inerme che, alla strega dei sostenitori del premier radunati davanti al Tribunale di Milano, in modo pacifico stava cercando di esprimere la propria opinione in merito alla manifestazione in corso;

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-che per questi fatti, con riferimento al solo articolo cartaceo, era stato disposto il rinvio a giudizio del giornalista
e del direttore del quotidiano;

-che di recente gli attori avevano scoperto che era esistente anche una versione on line dell'articolo incriminato ed avevano quindi deciso di agire in sede civile;

-che sia il titolo sia il contenuto dell'articolo assumevano una connotazione gravemente lesiva della personalità e dell'immagine degli attori, sia per la intrinseca valenza e foga diffamatoria, sia per la assoluta falsità della ricostruzione dei fatti ivi contenuta;

-che le espressioni utilizzate, nel definire l'attore come un pazzo, come un AT ed un agitatore erano altamente infamanti ed esulavano dai limiti del diritto di cronaca e di critica per difetto di continenza;

-che inoltre venivano attribuite all'attore dichiarazioni che lo stesso non aveva mai rilasciato, non avendo mai dichiarato di essere avvocato né parlato di perizie psichiatriche, e venivano esposte altre notizie false e tendenziose, quale la condanna per il delitto di calunnia nei confronti dell'ex Procuratore di Milano dott.
Francesco SA OR, tenuto conto del fatto che i procedimenti a suo danno si erano conclusi con sentenza di assoluzione e di proscioglimento;

-che l'attore ha quindi affermato la grave diffamatorietà dei fatti e dei giudizi contenuti nell'articolo, in quanto volti a denigrare gratuitamente la persona dell'attore e le battaglie portate aventi da AL e dal VI dallo stesso fondato a sostegno della legalità e della difesa dei deboli.
Si sono costituiti i convenuti che hanno dedotto l'infondatezza delle domande svolte dall'attore.
In via preliminare la difesa dei convenuti ha chiesto pronunciarsi la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 75 comma 3 c.p.p., dal momento che gli attori si erano costituiti parte civile nel processo penale pendente per gli stessi fatti in relazione alla pubblicazione dell'articolo oggetto di causa.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto:
-che l'articolo in esame era stato pubblicato nella sola versione cartacea in quanto il doc. n. 1 dell'atto di citazione si riferiva alla versione acquistabile on-line dagli abbonati al quotidiano, e quindi non fruibile da chiunque sul web, bensì solo dagli abbonati, da ritenersi equiparabile all'acquisto della copia cartacea, il che escludeva la configurabilità della dedotta diffamazione a mezzo internet;

- che nell'articolo il giornalista EA AG si era limitato a riportare ciò che era realmente accaduto il 9 maggio e ad una sintetica descrizione dei soggetti coinvolti, senza operare alcun stravolgimento dei fatti;

-che in particolare quel giorno davanti al Tribunale di Milano vi era una grande folla di giornalisti e curiosi per
l'arrivo di VI US in occasione di un'udienza del processo Mills;

-che in tale questo frangente erano accaduti tre episodi, il primo dei quali aveva visto come protagonista AL
TT, mentre gli altri due invece GA LI, noto “disturbatore” e NO MO;

-che con riferimento all'attore, il giornalista si era limitato a raccontare l'accaduto, ovvero il fatto che vi era
Stato un confronto dialettico tra il signor AL e il “fan club” di VI US, e che ciò aveva comportato
l'identificazione di AL dalle forze dell'ordine e l'allontanamento, e a riportare tra virgolette le frasi esatte proferite dal signor AL rivolte ai giornalisti che erano accorsi per l'intervento della DI;

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-che nell'articolo erano state inoltre riportate alcune notizie riferite al signor AL, riprese fedelmente dalla biografia sopra citata e che non sono infatti oggetto di contestazione avversaria;

-che il titolo dell'articolo era in linea con gli argomenti trattati nel corpo del pezzo giornalistico e non riportava né il nome di AL TT né della Onlus da lui rappresentata;

-che il titolo era riferito all'episodio che ha visto protagonista il signor LI, il quale quel giorno aveva fatto una sorta di “rito tribale”, dapprima denudandosi e bruciando una foto raffigurante US, per poi lanciare del sale grosso verso US, urlando la parola “pedofilo”;

-che ciò rendeva chiaro come le parole “pazzo” e “rissa” fossero riferite a tale episodio e non agli altri descritti nell'articolo;

-che neppure era configurabile la asserita campagna diffamatoria a danno degli attori, dato che l'articolo oggetto di doglianze avversarie era uno solo;

-che sussistevano quindi i presupposti per ritenere operanti le scriminanti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica;

-che non vi era neppure prova della sussistenza dei danni allegati dai convenuti.
Con separato ricorso cautelare in corso di causa, gli attori hanno richiesto ordinare ai convenuti la pubblicazione della richiesta di rettifica/replica e/o aggiornamento trasmessa in data 3 novembre 2019, sia nella versione cartacea , nella stessa pagina, collocazione e con le medesime caratteristiche tipografiche e risalto rispetto all'articolo censurato, sia nella versione on line, mediante link alla URL di riferimento, nonché disporre
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