Trib. Catanzaro, sentenza 15/10/2024, n. 1980
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Testo completo
R.g. n. 4887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, In persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Fortunata Esposito, a seguito di discussione mediante note scritte ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4887 del R.G.A.C dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza – ingiunzione vertente
TRA
LA NA (C.F. [...]), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Purificato n. 24, presso lo studio dell'Avv. Maria
Giuseppina Amendola, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente ricorso;
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE
DELLO STATO di COSENZA, in persona del legale rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa sospensione del provvedimento di ingiunzione opposto, per i motivi sopra esposti ed in accoglimento del presente ricorso:
- accogliere il ricorso per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza / decreto di ingiunzione n. 821400/A/CS;
- con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore della procuratrice antistataria ex art. 93
c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso promosso ex artt. 22 e ss. L. 689/2021, NA Clausi, proponeva opposizione al Decreto
n. 821400/A/CS, notificato in data 30.10.2023, con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato di
Cosenza intimava il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, della somma di €
3.020,00 per aver la stessa effettuato trasferimenti di denaro contante per un importo complessivo di
€ 4.500,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
In particolare, l'odierna ricorrente fondava la propria domanda di annullamento del provvedimento impugnato deducendo l'assenza del presupposto richiesto dalla norma asseritamente violata, art. 49
Dlgs co. 1 Dlgs 231/2007 e successive modificazioni, consistente nella artificiosità dei pagamenti frazionati in forma di denaro contante a titolo di oneri notarili, essendo stati gli stessi nient'altro se non il risultato di un accordo con lo studio notarile beneficiario e finalizzato a consentire un pagamento rateale proprio in ragione delle insufficienti capacità finanziarie della ricorrente medesima ed ampiamente provato dalle singole fatture emesse in esito ad ognuno dei predetti pagamenti, in atti.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza non si costituiva e, con Ordinanza del 19.06.2023 ne veniva dichiarata la contumacia con contestuale rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e rinvio per la discussione della causa nelle forme della trattazione scritta, all'udienza del 15.10.2024.
Nel merito, ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non debba trovare, pertanto, accoglimento rilevandosi sussistente la violazione contestata.
Non appare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, In persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Fortunata Esposito, a seguito di discussione mediante note scritte ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4887 del R.G.A.C dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza – ingiunzione vertente
TRA
LA NA (C.F. [...]), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Purificato n. 24, presso lo studio dell'Avv. Maria
Giuseppina Amendola, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente ricorso;
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE
DELLO STATO di COSENZA, in persona del legale rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa sospensione del provvedimento di ingiunzione opposto, per i motivi sopra esposti ed in accoglimento del presente ricorso:
- accogliere il ricorso per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza / decreto di ingiunzione n. 821400/A/CS;
- con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore della procuratrice antistataria ex art. 93
c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso promosso ex artt. 22 e ss. L. 689/2021, NA Clausi, proponeva opposizione al Decreto
n. 821400/A/CS, notificato in data 30.10.2023, con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato di
Cosenza intimava il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, della somma di €
3.020,00 per aver la stessa effettuato trasferimenti di denaro contante per un importo complessivo di
€ 4.500,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
In particolare, l'odierna ricorrente fondava la propria domanda di annullamento del provvedimento impugnato deducendo l'assenza del presupposto richiesto dalla norma asseritamente violata, art. 49
Dlgs co. 1 Dlgs 231/2007 e successive modificazioni, consistente nella artificiosità dei pagamenti frazionati in forma di denaro contante a titolo di oneri notarili, essendo stati gli stessi nient'altro se non il risultato di un accordo con lo studio notarile beneficiario e finalizzato a consentire un pagamento rateale proprio in ragione delle insufficienti capacità finanziarie della ricorrente medesima ed ampiamente provato dalle singole fatture emesse in esito ad ognuno dei predetti pagamenti, in atti.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza non si costituiva e, con Ordinanza del 19.06.2023 ne veniva dichiarata la contumacia con contestuale rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e rinvio per la discussione della causa nelle forme della trattazione scritta, all'udienza del 15.10.2024.
Nel merito, ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non debba trovare, pertanto, accoglimento rilevandosi sussistente la violazione contestata.
Non appare
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